CONTROLLI DI SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E PUBBLICI ESERCIZI

(Quattro Castella, 04/02/2026) – Nei giorni scorsi, a seguito dei tragici eventi di Crans-Montana, il Ministero dell’Interno ha emanato una direttiva – Circolare Piantedosi del 19 gennaio 2026- (in ALLEGATO) che dispone un’immediata intensificazione dei controlli di sicurezza presso i pubblici esercizi – bar e ristoranti – e i locali di pubblico spettacolo – sia a carattere permanente come locali da ballo e cinema, sia a carattere temporaneo come concerti e dj set occasionali.

Il Ministero dell’Interno ha richiesto alle Prefetture di attivare verifiche capillari sia sugli aspetti amministrativi che tecnici della prevenzione incendi e della sicurezza. I controlli vedranno il coinvolgimento coordinato delle Commissioni Comunali di vigilanza, dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro, della Polizia Locale e degli uffici di Polizia Amministrativa delle Questure e dei Comuni. L’obiettivo è quello di verificare la regolarità delle autorizzazioni in possesso, il permanere delle condizioni di sicurezza ed il rispetto delle stesse durante l’esercizio delle diverse attività.

Innanzi tutto verrà controllata la corrispondenza tra l’attività autorizzata e l’attività svolta; è quindi fondamentale distinguere correttamente la natura della propria attività per evitare sanzioni o inquadramenti errati ai fini della prevenzione incendi.

Per chiarire la distinzione tra pubblici esercizi – bar e ristoranti – e locali di pubblico spettacolo – sia a carattere permanente come locali da ballo e cinema, sia a carattere temporaneo come concerti e dj set occasionali -, è stata emanata la Circolare Ministero dell’Interno 15.01.2026 “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi” (in ALLEGATO)

DISTINZIONE TRA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

In estrema sintesi tale circolare precisa:

– Tutti locali destinati a pubblici spettacoli sono soggetti a verifica di agibilità e a tutte le normative in materia di prevenzione incendi;
– Bar e ristoranti che offrono, come attività complementare, karaoke e/o musica dal vivo o attraverso appositi impianti sonori rimangono qualificati come bar e ristoranti e non sono da considerarsi locali di pubblico spettacolo, se rispettano tre condizioni:
o Divieto assoluto di attività danzante – ballo;
o L’intrattenimento deve restare accessorio rispetto all’attività di bar/ristorante, senza variare assetto, affollamento, predisposizione del locale, per ospitare l’esibizione; in pratica non si può trasformare il locale, spostando arredi quali tavoli, sedie, mobili, per allestire lo spettacolo;
o La capienza della sala destinata all’attività complementare di spettacolo non può superare le 100 persone
Se l’intrattenimento diventa prevalente o comporta una trasformazione del layout o un sovraffolamento; se anche una sola di queste condizioni non viene rispettata l’attività deve essere riclassificata in modo permanente o anche solo temporaneamente come locale di pubblico spettacolo, per poter svolgere l’attività musicale e occorre rispettare le prescrizioni più stringenti del pubblico spettacolo; in caso contrario si configura come attività non autorizzata di pubblico spettacolo con le conseguenti sanzioni.

In Emilia Romagna tale previsione è contenuta nell’art. 12 della L.R. 14/2003 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, che prevede anche il divieto di far pagare un biglietto e di aumento nei costi delle consumazioni. Tale attività complementare non è consentita in locali non autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande quali pizzerie da asporto, gelaterie, pasticcerie e piadinerie artigianali, kebab ecc.,

– Nei bar e ristoranti le misure di prevenzione e protezione antincendio rientrano nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio a carico del datore di lavoro in base al D.M. 02/11/2021, che prevede l’obbligo di un piano di emergenza se vi sono almeno 10 lavoratori, ma anche se è possibile la presenza contemporanea di più di 50 persone, inclusi i clienti (c.d. “occupanti”).
– Infine richiama l’attenzione sul fatto che gli addetti antincendio devono non solo conoscere le manovre operative, ma anche vigilare attivamente per prevenire comportamenti a rischio degli avventori (es. divieto di fumo e fiamme libere).
A tal proposito è fondamentale ricordare che, come riportato nelle istruzioni allegate in ogni confezione di materiale pirotecnico marcato CE, è assolutamente vietato l’uso all’interno di locali, di materiale pirotecnico come fontane, girandole, cascate luminose, scritte luminose, fiamme o scintille libere di qualsivoglia natura.

CARATTERISTICHE DEI PUBBLICI SPETTACOLI

Chiarito cosa possono fare i locali di somministrazione alimenti e bevande – bar e ristoranti – senza dover sottostare alla più rigida disciplina dei locali per pubblico spettacolo, i pubblici spettacoli hanno una distinzione fondamentale:
– Spettacoli musicali e di intrattenimento – con pubblico fermo – concerti, spettacoli teatrali, cinema, esibizioni di danza ecc.;
– Spettacoli danzanti – con pubblico attivo, in movimento – ballo liscio, discoteca, dj set ecc.:

LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMAMANENTE

I locali destinati permanentemente ad ospitare tali attività di pubblico spettacolo, a prescindere dalla tipologia (teatri, cinema, sale da ballo, discoteche, sale convegni ecc) necessitano della licenza di agibilità, che viene rilasciata dal comune a seguito di verifica ed accertamento delle caratteristiche del locale da parte di apposita commissione, per i locali con una capienza complessiva superiore ai 200 posti o previa relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri/geometri, per locali fino a 200 persone di capienza complessiva.

LOCALI E SPAZI PER PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

Quando invece il pubblico spettacolo avviene in spazi o luoghi aperti al pubblico in manera temporanea, la norma prevede procedure distinte a seconda che si tratti di pubblici spettacoli con pubblico con fermo – concerti, spettacoli teatrali, cinema, esibizioni di danza ecc. o con pubblico attivo, in movimento – ballo liscio, discoteca, dj set ecc.

Per gli spettacoli con pubblico fermo, ovvero spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, musical e proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, basterà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. (Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 201) accompagnata da una relazione, redatta e firmata da tecnico abilitato, con la quale deve essere garantito il rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza dal D.M. 19 agosto 1996, sia per quanto riguarda la “Safety” (gestione delle emergenze, vie di fuga, servizi igienici e assistenza sanitaria), che per quanto riguarda la “Security” (ordine pubblico, controllo degli accessi e vigilanza) e le misure di prevenzione incendi secondo le previsioni del già richiamato D.M. 19 agosto 1996.
Se invece gli spettacoli, sempre con pubblico fermo, superano i 2000 partecipanti o travalicano l’orario (8:00 01:00 del giorno seguente), occorre l’agibilità rilasciata a seguito di verifica ed accertamento delle caratteristiche degli spazi da parte della commissione comunale pubblici spettacoli, presentando apposita pratica secondo la modulistica reperibile sul sito del comune,

Per gli spettacoli con pubblico attivo, nei quali è prevista la presenza di pubblico che balla, quando le manifestazioni si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con una capienza massima di n. 200 persone occorre presentare apposita SCIA e relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri/geometri
Se invece gli spettacoli, sempre con pubblico attivo, superano i 200 partecipanti o terminano oltre le ore 24:00 occorre l’agibilità rilasciata a seguito di verifica ed accertamento delle caratteristiche degli spazi da parte della commissione comunale pubblici spettacoli, presentando apposita pratica secondo la modulistica reperibile sul sito del comune.

ADEMPIMENTI COMUNI A TUTTE LE MANIFESTAZIONI

Si evidenzia infine che:
– qualsiasi manifestazione temporanea che non sia mera somministrazione di alimenti e bevande, necessita di un piano della sicurezza, presentato con congruo anticipo al Comune insieme alla pratica specifica per la manifestazione, che tenga conto di quanto contenuto nella Circolare Piantedosi del 18 luglio 2018- Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
– tutte le manifestazioni che prevedono emissioni sonore devono essere accompagnate dalla pratica relativa alle attività rumorose;
– a parte la SCIA, che può essere presentata al momento dell’inizia della manifestazione, tutta la restante documentazione necessaria deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione;
– tutta la modulistica per qualsiasi manifestazione è presente sul sito del Comune.

CONTROLLI MIRATI

Fornite, seppur sinteticamente, le informazioni indispensabili ad ogni operatore per meglio inquadrare la propria attività e valutare la correttezza del proprio operato, si informa che l’Amministrazione provvederà a breve ed iniziare i controlli sollecitati con la citata circolare del Ministero dell’Interno;
– verrà convocata la Commissione Comunale di vigilanza per le richieste verifiche sui locali di pubblico spettacolo presenti sul territorio comunale;
– effettuerà successivamente, unitamente alle altre amministrazioni competenti, i sopralluoghi presso i locali di somministrazione alimenti e bevande che svolgono permanentemente attività di intrattenimento musicale nei limiti loro consentiti;
– per le attività temporanee di pubblico spettacolo, durante lo svolgimento di tali eventi, verranno effettuati gli opportuni controlli da parte del Comune e delle altre autorità competenti, regolarmente informate dello svolgimento delle manifestazioni, richiamando tutti gli organizzatori alla puntuale osservazione di quanto indicato nella presente nota.
La presente nota verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune e inviata ai gestori e titolari di locali di pubblico spettacolo, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, attività alimentari artigianali, circoli, centri sociali, proloco, associazioni senza fini di lucro comunque denominate, attività economiche e privati che nel corso dell’ultimo biennio abbiano organizzato eventi o manifestazioni temporanee.

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