IUC – Imposta Unica Comunale

L’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita con la legge di stabilità per il 2014, la n. 147 del 27 dicembre 2013, si basa su due presupposti impositivi: uno dato dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 639, la IUC si compone di:

L’Imposta municipale propria è dovuta dal possessore di immobili, con l’esclusione delle abitazioni principali; il Tributo per i servizi indivisibili, calcolato sul valore catastale, è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; la Tassa sui rifiuti, a carico dell’utilizzatore, è destinata a coprire i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); mentre l’imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni dell’art. 1, commi da 739 a 783, della legge 160 del 27 dicembre 2019.

 

RIEPILOGO SCADENZE DI PAGAMENTO 2022

IMU

TARI

1ª RATA – Acconto

16 giugno

30 aprile

2ª RATA – Saldo

16 dicembre

2 dicembre