IMU – Imposta Municipale Propria

CALCOLO IMU-TASI 2024

Il Comune di Quattro Castella ha istituito un servizio gratuito di calcolo IMU-TASI con inoltro tramite e-mail del modello di pagamento F24 precompilato.

Per iscriversi al servizio occorre compilare il modulo on-line

N.B.: non occorre ripetere l’iscrizione se già eseguita negli anni passati.

I contribuenti che non dispongono di posta elettronica possono ritirare il modello F24 precompilato direttamente presso l’ufficio tributi, previo appuntamento da concordare telefonando al n. 0522/249212.


IMU

La legge 160/2019 (Art. 1, commi dal 739 al 783) ha istituito con decorrenza 01/01/2020 la nuova IMU disponendo nel contempo la soppressione della TASI.

 


ALIQUOTE IMU 2024

Le aliquote IMU per l’anno 2024 sono approvate con deliberazione di C.C. n. 64 del 28/12/2023

ALIQUOTE 2024

Aliquota

Codice

Abitazione principale in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,6%

3912

Alloggi locati a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della L. 431/1998 (da autocertificare)

0,9%

3918

Alloggi concessi in comodato a parenti entro il 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e ad esclusione dei casi in cui il comodatario abbia sull’immobile una quota di proprietà, usufrutto o altro diritto reale

0,9%

3918

Fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3

0,96%

3918

Fabbricati a destinazione produttiva appartenenti al gruppo catastale D, ad eccezione della categoria catastale D/5: 0,96% (suddiviso tra Stato 0,76% e Comune 0,2%)

Stato:0,76%

Comu:0,2%

3925

3930

Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/5: 1,06% (suddiviso tra Stato 0,76% e Comune 0,3%)

Stato:0,76%

Comu:0,3%

3925

3930

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola

0,1%

3913

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

0,0%

3939

Terreni agricoli

0,9%

3914

Aree fabbricabili

1,06%

3916

Immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate

1,06%

3918

 


 COMODATI A PARENTI ENTRO 1° GRADO

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio non si applica nei casi in cui il comodatario vanti sull’immobile una quota di proprietà, usufrutto o altro diritto reale (Ord. Cass. 37346 del 20/12/2022).

Se i requisiti sopra indicati sono rispettati si applica l’aliquota dello 0,9% e la riduzione del 50%. In tal caso occorre presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Se non sono rispettati i requisiti di legge si applica la sola aliquota dello 0,9%


IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (legge 431 del 09/12/1998):

La sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata (0,9%), nonché la sussistenza dei requisiti per la riduzione al 75% dell’aliquota relativa agli immobili locati a canone concordato, potrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi, in alternativa alla dichiarazione IMU, mediante compilazione del seguente modello da presentare all’Ufficio Tributi entro il 31 dicembre 2024, dando atto che, in assenza di variazioni, le autocertificazioni già presentate negli anni precedenti per usufruire di tale aliquota saranno considerate valide anche ai fini della riduzione al 75% dell’aliquota.

I contratti di locazione a canone concordato che consentono l’applicazione dell’aliquota agevolata sono esclusivamente quelli redatti secondo il “contratto tipo” allegato al D.M. 30/12/2002 e che rientrano nei parametri contenuti nella Deliberazione di G.C. n. 98/2004.

Modello di dichiarazione ALLOGGI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Le modalità di presentazione del modello sono le seguenti:

1) Consegna diretta presso l’Ufficio Tributi del Comune di Quattro Castella – Piazza Dante 1;

2) Spedizione con raccomandata, senza ricevuta di ritorno, a: Comune di Quattro Castella – Ufficio Tributi – Piazza Dante 1 – 42020 Quattro Castella (RE)

3) Trasmissione via Fax al n. 0522-249298

4) Trasmissione via e-mail all’indirizzo PEC: quattrocastella@cert.provincia.re.it

Qualora la dichiarazione non venga presentata personalmente deve essere allegata copia di documento di identità del dichiarante.

La sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata da ogni soggetto che intende fruire dell’aliquota agevolata, pena la perdita del beneficio e il conseguente recupero della differenza d’imposta con applicazione di sanzioni ed interessi.


ISCRITTI A.I.R.E. e pensionati residenti all’estero

Per l’anno 2020, NON è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per gli iscritti all’AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti ad imposta.

A partire dall’anno 2021, l’art. 1, comma 48, della legge 178/2020 prevede una riduzione del 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo.

La nuova normativa NON fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti Aire, ma solo a “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”; non si tratta di assimilazione all’abitazione principale ma di riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50%, con applicazione della aliquota ordinaria del 1,06%.

Le condizioni per godere della riduzione IMU sono:

  • essere titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, ossia pensione per la quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero. Sono pertanto escluse le pensioni italiane, le pensioni autonome italiane e quelle estere. Il Paese estero che eroga la pensione in convenzione internazionale può anche non essere quello di residenza del soggetto passivo a patto che questo non sia l’Italia
  • possesso dell’unità immobliare abitativa a titolo di proprietà o usufrutto
  • residenza in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia
  • l’immobile posseduto in Italia non deve essere locato o concesso in comodato

Per attestare il possesso dei requisiti per avere accesso alla riduzione occorre presentare dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Per il solo anno 2022, l’art. 1, comma 743, della legge 234/2021, ha portato la riduzione di cui sopra al 62,5% (ovvero l’IMU può essere versata nella misura del 37,5%).

A partire dal 01/01/2023 la riduzione torna ad essere pari al 50%.

Come pagare dall’estero:

Coloro che non possono utilizzare il modello di pagamento F24 possono eseguire bonifico su conto corrente intestato a: COMUNE DI QUATTRO CASTELLA – Codice IBAN: IT 74 P 05034 66420 000000044000 – Codice BIC/SWIFT: BAPPIT21479

Nella causale indicare: “codice fiscale – IMU 2021 acconto/saldo”

 


TERRENI AGRICOLI

Il Comune di Quattro Castella è presente nella Circolare 9 Giugno 1993 come Parzialmente delimitato (PD), pertanto dal 01/01/2016 tornano ad essere esenti IMU i terreni agricoli ubicati nel territorio collinare svantaggiato. Vedi elenco dei fogli catastali e dei mappali esenti.

Sempre dal 01/01/2016 sono inoltre esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e IAP con iscrizione alla previdenza agricola.


AREE FABBRICABILI

Con deliberazione di G.C. n. 46 del 12/06/2015 sono stati approvati i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2015.
Con deliberazione di G.C. n. 70 del 07/07/2016 sono stati approvati i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2016.
Con deliberazione di G.C. n. 72 del 28/09/2017 sono stati approvati i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2017.
Con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/10/2018 sono stati approvati i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2018.
Con deliberazione di G.C. n. 86 del 10/10/2019 sono stati approvati i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2019.

Con deliberazione di G.C. n. 97 del 19/11/2020 sono stati approvati i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2020.

Con deliberazione di G.C. n. 88 del 25/11/2021 sono stati approvati i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2021.

Con deliberazione di G.C. n. 94 del 01/12/2022 sono stati approvati i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2022 (fino al mese di ottobre 2022 con riferimento alle zone urbanistiche del PRG, da novembre 2022 con riferimento alle destinazioni del PUG adottato il 10/11/2022).

Con deliberazione di G.C. n. 91 del 09/11/2023 sono stati approvati i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l’anno 2023.


 VERSAMENTO IMU 2024

L’IMU si versa in due rate:
entro il 17 giugno si versa l’acconto pari al 50% dell’imposta annua dovuta per l’anno in corso, o in alternativa l’importo annuo in unica soluzione;
entro il 16 dicembre si versa la rata a saldo.

I Codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU con modello F24 sono:

(Codice Comune: H122)

3912: Abitazione principale e pertinenze in categoria A/1-A/8-A/9
3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale
3914: Terreni agricoli
3916: Aree fabbricabili
3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D)
3925: Immobili produttivi Gruppo catastale D (quota Stato)
3930: Immobili produttivi Gruppo catastale D (quota Comune)

Per il calcolo dell’IMU e per la stampa del modello F24 da utilizzare per il versamento è possibile servirsi del CALCOLATORE ON-LINE o iscriversi al servizio gratuito di calcolo IMU-TASI per ricevere tramite e-mail il modello F24 precompilato.

N.B.: il versamento non è dovuto per importi inferiori a € 2,50 di imposta annua.


DICHIARAZIONI IMU

Con Decreto Ministero Economia e Finanze del 30 ottobre 2012 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni che, oltre alle modalità di compilazione, indicano i casi per i quali permane l’obbligo dichiarativo:

Per la compilazione della dichiarazione IMU è possibile utilizzare un editor on-line. La dichiarazione va quindi stampata, sottoscritta e presentata con le modalità sotto indicate.

Il D. L. n. 35 del 2013 e la L. 160 del 2019, art. 1 comma 769, fissano il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. (Tuttavia, per le variazioni intervenute nel corso dell’anno 2021, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2023).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili, sulla base di quanto previsto al paragrafo 1.1 delle istruzioni ministeriali.

 

Modalità di presentazione della dichiarazione IMU:

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati.

La dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata all’Ufficio Tributi del Comune di Quattro Castella – 42020 – Piazza Dante 1.

La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata all’indirizzo PEC: quattrocastella@cert.provincia.re.it

La spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.

La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione Enti non commerciali

Con decreto del Ministero delle Finanze 4 maggio 2023 è stato approvato il nuovo modello IMU per gli Enti non commerciali e relative istruzioni, da presentare sia per l’anno 2021 che per l’anno 2022 esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno 2023.

 


 

 

Allegati