Attività dello spettacolo viaggiante

SPETTACOLO VIAGGIANTE

Con Legge 18.03.1968 n°337 lo Stato ha riconosciuto il valore sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. L’allegato elenco (periodicamente aggiornato) contiene tutte le attività dello spettacolo viaggiante suddivise per tipologia.

Nello specifico sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Oltre alle norme di prevenzione incendi e sugli impianti, la disciplina sulla sicurezza di queste attività è il D.M. 18.05.2007 che tra le altre cose ha previsto:

  • che ogni attività dello spettacolo viaggiante ottenga un codice identificativo (rilasciato dal Comune su parere della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sulle Attività di Pubblico Spettacolo); Per le attività esistenti ai sensi della lettera c) comma 1, art. 2 del D.M. 18.05.007, che abbiano presentato la domanda di registrazione entro il 11.12.2009 c’è tempo fino al 31.12.2012 per ottenere il codice, utilizzando nel frattempo la propria attrazione sul territorio nazionale. Le nuove attività e le attività esistenti che non hanno presentato domanda di registrazione entro il 11.12.2009, non possono essere poste in esercizio finchè non hanno ottenuto il codice identificativo.
  • che ogni attività dello spettacolo viaggiante sia corredata di un apposito manuale di uso e manutenzione e di un libretto dell’attività o “log-book” sul quale registrare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, collaudi, fiere e ogni altra informazione utile ai fini della sicurezza;
  • che i gestori – attraverso la partecipazione a corsi di formazione specifici – possano dichiarare il corretto montaggio delle attività di pubblico spettacolo assumendosi quindi la completa responsabilità di tutti gli aspetti della sicurezza dell’installazione dell’attrazione, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici.

Non bisogna dimenticare che alcune attività dello spettacolo viaggiante, nonchè l’insieme di attrazioni che si configurano come Luna Park, sono da considerarsi anche LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, quindi di competenza della Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza per i locali di Pubblico Spettacolo, con tutte le casistiche specificate qui.

MODULISTICA
vai alla pagina del Commercio per presentare la richiesta di registrazione dell’attività
autodichiarazione corretto montaggio – scarica il file

LINKS
sito ANESV Associazione Nazionale Esercenti Spettacolo Viaggiante

Allegati