ICI (in vigore fino al 31/12/2011)

ICI (Imposta Comunale sugli Immobili)

Prospetto informativo ICI 2011

Che cos’è?
I’ICI è un’imposta comunale sugli immobili che è dovuta nel caso di possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili a qualunque uso destinati.

Chi deve pagarla?
Sono soggetti al pagamento dell’I.C.I. :
– Il proprietario;
– L’usufruttuario;
– Il titolare del diritto di uso o abitazione;
– Il titolare del diritto di enfiteusi;
– Il titolare del diritto di superficie;
– Il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria;
– Il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

Come si calcola l’ICI
L’ICI si calcola applicando al valore del fabbricato le aliquote deliberate dal Comune.

Come si determina il valore dei fabbricati?
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
– 34 per la categoria catastale C/1;
– 50 per il gruppo catastale D e la categoria catastale A/10;
– 100 per i gruppi catastali A,B, C escluse le categorie catastali A/10 e C/1.

Per i fabbricati non iscritti in catasto (nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale) il valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti, rivalutata del 5% (“rendita presunta”).

Per le aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione. Si precisa che la base imponibile è costituita dal valore dell’area anche nei seguenti casi:
– Utilizzazione edificatoria dell’area;
– Demolizione del fabbricato;
– Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
– Interventi di ristrutturazione edilizia;
– Interventi di ristrutturazione urbanistica.

Il Comune ha fissato i seguenti valori venali medi delle aree fabbricabili ai fini di limitare il proprio potere di accertamento:

Aree fabbricabili 2011

Per i terreni agricoli il valore si ottiene moltiplicando per 75 il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%.

Attenzione: i terreni agricoli del Comune di Quattro Castella sono parzialmente esenti dall’ICI in quanto ricadenti in aree collinari svantaggiate.

 

Quale aliquota si applica a Quattro Castella?
Alla base imponibile vanno applicate le aliquote e detrazioni approvate ogni anno dalla Giunta con una apposita deliberazione. Con deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2011 il Comune ha confermato le aliquote e detrazioni ICI stabilite per l’anno 2007.

Aliquote ICI anno 2011:
Aliquota per abitazione principale dei soggetti passivi: 6,5 per mille
Aliquota per abitazione locata con contratto registrato: 6,5 per mille
Aliquota per alloggi non locati (sfitti, cioè vuoti o tenuti a disposizione): 7 per mille
Aliquota per abitazioni concesse in comodato a parenti fino al terzo grado per la dimora abituale risultante da iscrizione anagrafica: 6,5 per mille

Aliquota per enti senza scopo di lucro (sportivi, sociali, culturali, assistenziali): 6,5 per mille
Aliquota per aree fabbricabili: 7 per mille

Aliquota ordinaria (tutti gli altri tipi di immobili, terreni agricoli): 6,5 per mille

Agevolazioni ed esenzioni

Detrazione ordinaria per abitazione principale ……………………………………………… Euro 160,00

A decorrere dall’anno d’imposta 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione sopra indicata. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.
La medesima esenzione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e della stessa costituenti parte integrante anche se distintamente iscritte in catasto, intendendo come tali le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad una cantina e una soffitta) ed un immobile di categoria C/6 o C/7.
Sono altresì escluse dall’ICI, in quanto equiparate all’abitazione principale:
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
– la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
– l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Quando e come si paga?

A partire dall’anno di imposta 2007 il limite minimo di versamento è pari a Euro 2,50 di imposta annua.

Il versamento deve essere effettuato in due rate:
prima rata: entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente.
seconda rata: deve essere versata dal 1º al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il contribuente può provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento deve essere ARROTONDATO ALL’EURO (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore) e si effettua sul c/c postale N° 13680996 intestato a: COMUNE QUATTRO CASTELLA – I.C.I. – SERVIZIO TESORERIA , utilizzando gli appositi bollettini ICI a disposizione presso gli Uffici Postali o l’Ufficio Tributi Comunale. Il versamento può essere eseguito:

1)  presso gli Uffici Postali

2)  presso la Sede Comunale tramite BANCOMAT ( no carta di credito ) senza aggravi o commissioni per il contribuente. Il contribuente deve presentarsi presso l’ UFFICIO TRIBUTI (Piazza Dante 1 – 1° piano – dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00) con il bollettino di c.c.p. per l’I.C.I. ordinaria già compilato

3) tramite modello F24 (Codice ente: H122 – Codici tributo: 3940 Abitaz. principale – 3941Terreni agricoli – 3942Aree fabbricabili – 3943 Altri fabbricati)

Dichiarazioni:

Il D.L. 223/2006, art. 37, comma 53, ha soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI a partire dalla data di emanazione del provvedimento dell’Agenzia del Territorio attestante l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.

Tale provvedimento è stato emanato il 18 dicembre 2007. Quindi a partire da tale data non è più obbligatoria la presentazione della dichiarazione ICI, ad eccezione degli adempimenti previsti in materia di riduzione dell’imposta (esenzioni, riduzioni, agevolazioni) .

La dichiarazione ICI resta inoltre obbligatoria in tutti quei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili da parte dei notai le procedure telematiche di trasmissione dei dati concernenti la compravendita di immobili, ai fini dell’aggiornamento automatico delle banche dati catastali e della conservatoria dei registri immobiliari (art. 3-bis del D.Lgs. 463/97 concernente la disciplina del modello unico informatico).

La dichiarazione va presentata anche quando l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha ad oggetto un’area fabbricabile. Il valore dell’area fabbricabile deve essere dichiarato dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute.

Le casistiche per le quali permane l’obbligo dichiarativo sono elencate nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI.

La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo utilizzando moduli conformi al modello approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12/05/2009 (disponibili gratuitamente presso l’Ufficio Tributi o scaricabili) – Modello dichiarazione ICI

 

La dichiarazione va presentata nell’esercizio successivo rispetto all’anno in cui si sono verificate le variazioni oggetto di dichiarazione .

La dichiarazione ICI deve essere presentata direttamente all’Ufficio Tributi del Comune di Quattro Castella o spedita tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Allegati