TITOLO
I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 - principi fondamentali
1. Il Comune di Quattro Castella e' l'ente di autogoverno della
comunita' locale.
2. Attraverso i propri Organi, democraticamente eletti, ne cura
gli interessi, ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale
economico e culturale.
3. L'autogoverno della Comunita' si realizza mediante l'esercizio
dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune. Lo
Statuto costituisce l'atto fondamentale che garantisce e regola
l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa nel rispetto
dei principi fissati dalla legge.
4. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pub-blica,
il Comune possiede autonomia finanziaria.
5. L'organizzazione delle strutture comunali e' diretta a realizzare
l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che
individuano le responsabilita' degli organi e del personale, attuando
il principio della distinzione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
Art. 2 - finalita'
1. Il Comune di Quattro Castella fonda la propria azione sui principi
di liberta', di uguaglianza, di solidarieta' e di giustizia sanciti
dalla Costituzione della Repubblica e concorre, coordinando la
propria attivita' con lo Stato, con la Regione, la Provincia ed
i Comuni, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che ne limitano la realizzazione.
2. Promuove, riconoscendo appieno le leggi dello Stato, la tutela
della vita umana dal concepimento alla morte. Promuove la tutela
della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale, della
maternita' e della paternita', assicurando sostegno alla corresponsabilita'
dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche
tramite i servizi sociali ed educativi.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a superare
ogni tipo di discriminazioni razziali, religiose, politiche, nei
confronti dei disabili ed in particolare quelle di fatto esistenti
tra i sessi, determinando a tal proposito, con concrete azioni
positive, condizioni di pari opportunita' nel lavoro, promuovendo
ogni possibile iniziativa finalizzata a consentire alle donne
di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale attraverso
organismi ad hoc di cui l'Ente si dotera'.
4. Il Comune di Quattro Castella assume la partecipazione alla
attivita' politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e ai
documenti, l'informazione, la programmazione, la consultazione
dei cittadini, nelle sedi e nei modi previsti da questo Statuto
e dai regolamenti, come metodo per garantire l'imparzialita' e
la tra-sparenza delle proprie azioni.
5. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue compe-tenze,
il diritto alla salute psico-fisica, predispone strumenti idonei
a renderlo effettivo, favorendo una efficace prevenzione anche
tramite l'organizzazione del servizio comunale di protezione civile;
assicura la tutela della salubrita' e della sicurezza dell'ambiente
e del posto di lavoro, della maternita' e della prima infanzia.
6. Il Comune opera per l'attuazione di un efficace servizio di
assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai
minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap,
ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendole libere forme
associative e gli organismi di volontariato.
7. Opera per promuovere la cultura della pace mediante opportune
iniziative di educazione, di cooperazione, di informazione.
8. Il Comune di Quattro Castella garantisce la tutela e lo svi-luppo
delle risorse culturali e ambientali, valorizzando le bellezze
storico-naturalistiche e del paesaggio del proprio territorio.
9. Promuove, ai fini turistici e culturali, anche mediante la
collaborazione con altre comunita' locali ed istituzioni culturali,
la conoscenza delle terre e delle tradizioni matildiche.
10. A tal fine organizza ed incentiva societa', organismi, asso-ciazioni,
anche a partecipazione privata, che si pongono, tra le proprie
finalita', la valorizzazione delle localita' matildiche, mediante
la tutela, la conservazione ed il recupero di beni monu-mentali
ed ambientali e mediante iniziative di carattere culturale e di
promozione turistica.
11. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione
con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio
associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, anche al
fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza ed efficacia
nella gestione.
12. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli
Enti Locali vicini e con i quali ha in comune tradizioni storiche
e culturali nonche' vocazioni territoriali, economiche e sociali
omogenee.
13. Il Comune promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica
pubblica e privata finalizzata all'accrescimento del benessere
della comunita' e alla piena occupazione dei lavoratori.
14. Il Comune opera per favorire i processi di integrazione politico
- istituzionale della Comunita' Europea, anche tramite forme di
cooperazione, di scambi e di gemellaggi con Enti territoriali
di altri Paesi e con organizzazioni europee ed internazionali.
Art. 3 - funzioni
1. Il Comune e' titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite
o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. La potesta' di governo del Comune per l'esercizio delle com-petenze
e delle funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
3. Spettano, pertanto, al Comune tutte le funzioni riguardanti
la sua popolazione ed il suo territorio e, prioritariamente, in
relazione alla loro importanza, quelle relative ai settori organici
dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e
dello sviluppo economico.
4. L'esercizio delle funzioni proprie e delle quali il Comune
ha piena titolarieta', sono esercitate secondo i principi del
presente statuto e dei regolamenti.
5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territo-riali
adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la
Provincia.
6. Le funzioni attribuite e delegate dalla legge al Comune, di
competenza dello Stato e della Regione, sono esercitate nel rispetto
dei principi del presente statuto.
7. Le ulteriori e conseguenti funzioni amministrative sono esercitate
dal Comune solo nel caso in cui vengano contestualmente assicurate
dallo Stato, dalla Regione dalla Provincia, le necessarie risorse
finanziarie.
Art. 4 - programmazione e cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalita' adottando, il metodo
e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei
programmi dello Stato, della Regione e della Provincia anche at-traverso
l'apporto qualificato delle formazioni sociali, economiche, sindacali
e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con lo Stato, con la Regione, la Provincia e gli
altri Comuni sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione,
pari dignita' istituzionale e potestativa e di complementarieta'
e sussidiarieta' tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 5 - elementi distintivi: territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune di Quattro Castella, confina:
- a Nord con il Comune di Reggio Emilia e Bibbiano
- a Sud con il Comune di S.Polo d'Enza e Vezzano sul Crostolo
- ad Est con il Comune di Albinea
- ad Ovest con il Comune di S. Polo d'Enza
ha una estensione di Kmq. 46.13;
2. Comprende le seguenti frazioni, nuclei ed agglomerati:
Quattro Castella: Bergonzano, Bianello, Calinzano, Ghesiola, La
Fornace, Madonna della Battaglia, Mangalano, Salvarola, Rio Corte,
Monticelli, Fossetta, Fornaci, Mediana, Casa Valle, Ca' Rosso,
Ca' Marzano, Ca' Noce, Ca' Ruspecchio, Ca' del Pomo, Ca' Zecchini;
Montecavolo: Cantone, Orologia, Scampate, Fola, La Buca, Bambasino,
Costa, Valestra, Ca' Nuova, Ca' Soldette, Ca' Moreda, Montelocco,
Pellizzara, Tempie;
Puianello: Botteghe, Braglie, Ca' Matta, Cammelline, Casale',
Bo-schi, S. Felice, Ca' del Rio, Casone, Mucciatella, Corticella,
La Rosta, Le Forche, Montegaio, Fornasotto, Il Piu' Bello, Pamperduto,
La Copela;
Roncolo: Colombara, Cerro, Ghiardello, Tripoli, Rubbianino;
Salvarano: Bedogno, Cereto, Molinetto, Piazza Navona, Tramicello,
Pinotta, Ca' Montebello.
3. Il palazzo civico, sede comunale, e' ubicato a Quattro Castella
che e' il Capoluogo.
4. Il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale si riuniscono
di norma, nella Sede comunale.
5. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il
Consiglio puo' riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria
sede.
6. La modifica della denominazione delle borgate, delle frazioni
o della Sede comunale puo' essere disposta dal Consiglio previa
consultazione popolare.
Art. 6 - gonfalone e stemma
1. Il Gonfalone e lo stemma del Comune sono:
a) STEMMA: d'azzurro, a quattro castella torricellati di un pezzo
centrale, aperti e finestrati, murati in nero e fondati su quattro
monti al naturale. Ornamenti esteriori del Comune.
b) GONFALONE: drappo partito, d'azzurro e di bianco, riccamente
ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto
con la iscrizione centrata in argento: Comune di Quattro Castella.
Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale
e' ricoperta di velluto dei colori del drappo,alternati, con bullette
argentate poste a spirale. Nella freccia e' rappresentato lo stemma
del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati
dai colori nazionali frangiati d'argento.
2. L'uso e la riproduzione del Gonfalone e dello stemma comunale
da parte di terzi, per fini non istituzionali, sono vietati, salva
espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
Art. 7 - albo pretorio ed informazione
1.Le diverse attivita' del Comune si svolgono nel rispetto del
principio di pubblicita' e della massima diffusione.
2. Nel palazzo civico nonche' nelle altre sedi istituzionali sono
individuati appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la
pubblicazione, prevista dalla legge, dallo Statuto e dai rego-lamenti,
di atti, provvedimenti, avvisi.
3. Il Segretario, avvalendosi del messo comunale, cura l'affissione
degli atti.
4. Il regolamento prevedera' ulteriori forme di pubblicita' al
fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata
sulle attivita' del Comune.
TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ORGANI ELETTIVI
CAPO I
CARATTERI DISTINTIVI DELL'ORDINAMENTO
Art. 8 - riparto competenze
1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'Ente, ivi
comprese quelle previste dalla vigente normativa per l'esercizio
delle funzioni proprie, attribuite o delegate, nel rispetto della
legge fondamentale e delle riserve dalla stessa previste, si ispira:
a) all'attribuzione agli organi di governo delle funzioni e degli
atti di indirizzo, di inviduazione degli obiettivi, di formulazione
delle direttive dettagliate e specifiche per il loro conseguimento
, di determinazione dei tempi di attuazione, di assegnazione delle
risorse, di verifica della adeguatezza e della rispondenza agli
indirizzi ed agli obiettivi fissati dai piani attuativi predisposti
dai funzionari compententi,di controllo e di valutazione dei risultati
conseguiti;
b) all'attribuzione ai funzionari apicali dei compiti di gestione
finanziaria, tecnica, ed amministrativa, nei limiti delle risorse
assegnate e fatte salve le competenze attribuite ad altri organi
di governo, con adozione di atti, compresi quelli che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno.
Art.8 Bis - Gli Organi Del Comune
1- Sono organi del Comune il Consiglio, La Giunta, il Sindaco.
Art. 8 ter - pubblicita' delle spese elettorali
1- Contestualmente alla presentazione delle condidature alla carica
di Sindaco, deve essere depositata presso la segreteria Comunale
una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale
previste dal candidato Sindaco e dalla lista collegata.La dichiarazione
e' sottoscritta dai presentatori e rimane affissa all'albo pretorio
comunale sino al cinquantesimo giorno successivo al termine della
campagna elettorale.
2- Entro il termine di cui al precedente comma deve essere depositato
presso la segreteria comunale, il rendiconto delle spese per la
campagna elettorale effettuate dai candidati alla carica di Sindaco
e di Consiglieri Comunale.
3- Il rendiconto e' sottoscritto da tutti i candidati iscritti
in ciascuna lista e dai candidati alla carica di Sindaco.
Nel giorno successivo al deposito , il rendiconto viene affisso
all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE.
Art.
9 - elezione e durata in carica
1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica,
il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati
dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del
nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improroga-bili.
Art. 9 bis - insediamento
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata e presieduta
dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni
dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione,
provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede alla verifica delle
condizioni di eleggibilita' e compatibilita' previste dalla legge
ed alla convalida degli eletti nel numero dei Consiglieri assegnati
al Comune nonche' ad eventuali surroghe.
3. La mancata convalida del Sindaco determina la sua decadenza
e quindi lo scioglimento del Consiglio.
4. Nella prima seduta del Consiglio il Sindaco comunica la composizione
della Giunta ed illustra la proposta degli indirizzi generali
di governo che viene discussa ed approvata, con voto palese a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati in seduta pubblica.
5. Qualora il Consiglio non approvi la proposta ovvero approvi
un contenuto diverso da quello della proposta, la relativa votazione
non equivale ad una mozione di sfiducia e non comporta le dimissioni
del Sindaco.
Art. 10 - attribuzioni del consiglio comunale
1. Il Consiglio Comunale e' l'organo che esprime ed esercita la
rappresentanza diretta della comunita'.
2. Il Consiglio Comunale esplica la propria attivita' attraverso:
a) funzioni di indirizzo e direzione;
b) funzioni di controllo;
Art. 11 - funzioni di indirizzo e di direzione
1. Il Consiglio Comunale esprime l'indirizzo politico-amministrativo,
secondo i principi contenuti nella legge e nel presente statuto,
attraverso l'attivita' di programmazione generale, adottando quegli
atti fondamentali che informano, operativamente, l'attivita' del
Comune.
2. Costituiscono espressioni di tale potesta' l'adozione di atti:
- che determinano il quadro istituzionale comunale;
- che definiscono i diversi strumenti di pianificazione: quelli
finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti,
quelli relativi alla pianificazione urbanistica e delle attivita'
produttive;
- che costituiscono l'ordinamento organizzativo, quali i regolamenti
per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli
uffici e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina
dei tributi e delle tariffe;
- che determinano gli indirizzi per una razionale utilizzazione
e gestione del patrimonio immobiliare del Comune;
- che disciplinano, le piante organiche e le relative variazioni.
3. Il Consiglio , con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria
annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento
e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della
gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
4. Il Consiglio puo', stabilire con gli atti fondamentali approvati
, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare
direttive generali, risoluzioni e ordini del giorno, nonche' altre
forme e modi che potranno essere stabiliti dal regolamento, per
promuovere, indirizzare, sollecitare l'attivita degli altri organi
elettivi per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
5. Il Consiglio Comunale puo' approvare, all'atto di nomina o
in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessita',
direttive generali per orientare l'azione dei propri rappresentanti
che operano all'interno di istituzioni, aziende, societa' o in
forme associative intercomunali.
6. Il Consiglio Comunale, quale organo esponenziale della Comu-nita'
locale, puo' esprimere, attraverso risoluzioni, mozioni, ordini
del giorno, su temi o avvenimenti di carattere politico, sociale
ed economico, anche a carattere internazionale, il proprio punto
di vista interpretando in tal senso gli orientamenti e le sensibilita'
dei cittadini di cui e' espressione.
7. Il Consiglio Comunale puo' tenere sedute aperte per l'audizione
di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, portatori
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, o
anche persone singole, su questioni d'interesse collettivo.
Art. 12 - funzioni di controllo
1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo con
le modalita' stabilite dal presente statuto e dai regolamenti,
per le attivita' e gli atti:
a) degli organi elettivi e della struttura tecnico/amministrativa
del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, consorzi, societa' di
cui il Comune fa parte e nei confronti delle quali, nei limiti
della legge e degli ordinamenti di ciascuno di essi, ha diritto
di acquisire atti, documenti, informazioni e relazioni sulla attivita'
e sui risultati di gestione.
2. Il regolamento disciplinera' le modalita' di esame e di con-trollo
dei consuntivi, delle relazioni periodiche che, su richiesta dello
stesso, la Giunta Municipale, il Sindaco, il Segretario e i funzionari
responsabili dei servizi dovranno inviare al Consiglio, al fine
di verificare, nell'ambito delle rispettive responsabilita', i
risultati raggiunti nonche' la coerenza dell'attivita' dei predetti
soggetti con gli atti fondamentali e di programmazione formalmente
adottati.
3. Il regolamento del Consiglio stabilisce, altresi', i termini
e le modalita' per la presentazione delle interpellanze, delle
interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno, prevedendo
i tempi entro i quali deve essere fornita la risposta o iscritto
l'oggetto all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Comunale, nelle sue funzioni di controllo e di
indirizzo, si avvale delle funzioni e delle competenze del collegio
dei Revisori dei conti, nelle forme e nei modi stabiliti dalla
legge e dall'apposito regolamento di contabilita'.
Art. 13 - atti fondamentali
1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione
degli atti fondamentali del Comune nei limiti determinati dalla
legge.
2. Attraverso tali atti, il Consiglio esercita le funzioni fondamentali
per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunita' e determina
gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
3. Sono altresi' di competenza del Consiglio gli atti allo stesso
attribuiti con disposizioni emanate successivamente all'entrata
in vigore della Legge N. 142/1990, nonche' quelli relativi alle
dichiarazioni di ineleggibilita' ed incompatibilita' dei consiglieri
comunali ed alla loro surrogazione.
Art. 14 - nomine dei rappresentanti
1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti
presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservata
dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina
e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende
ed Istituzioni.
Art. 15 - attribuzioni organizzatorie del consiglio
1. Il Consiglio Comunale esercita la potesta' di autorganizzazione
per mezzo degli istituti previsti dallo Statuto e secondo le modalita'
determinate dal regolamento.
Art. 16 - funzionamento del consiglio comunale
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono
stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente
Statuto.
2. Il Consiglio Comunale e' convocato e presieduto dal Sindaco,
dal Vice-Sindaco in caso di impedimento del Sindaco, dall'Assessore
piu' anziano di eta', che non sia Assessore esterno, in caso di
impedimento del Vice-Sindaco.
3. Il Sindaco formula l'ordine del giorno del Consiglio, su proposta
della Giunta Municipale sentiti i Capigruppo.
4. La convocazione del Consiglio puo' essere richiesta dalla Giunta
o da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
5. In tali casi, il Sindaco convoca il Consiglio entro e non oltre
venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Sono inscritte all'ordine del giorno anche le proposte di deliberazione
di iniziativa dei singoli consiglieri sulle quali si sono pronunciati
favorevolmente la Giunta e i capi-gruppo consi-liari.
7. Le proposte di deliberazione consiliari e le mozioni iscritte
all'ordine del giorno sono depositate presso l'Ufficio di Segreteria
almeno quattro giorni prima della riunione, in caso di sedute
ordinarie, ventiquattrore in caso di sedute straordinarie.
8. Il Consiglio Comunale e' convocato in seduta ordinaria per
l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti previsti dalla
legge e dallo Statuto.
9. Il Consiglio Comunale e' convocato di norma in seduta straordinaria,
nei modi e nei termini previsti dal regolamento, nei seguenti
casi:
- quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili
e comunque sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei
Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine
del giorno;
- quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei
Consiglieri Comunali assegnati;
- quando sia richiesto da singoli Consiglieri, con le modalita'
previste nel precedente 6° comma;
- quando, nei casi previsti dalla legge, lo richieda il Comitato
Regionale di Controllo ed il Prefetto.
10. Le deliberazioni del Consiglio Comunale non sono valide se
non e' presente la meta' dei Consiglieri assegnati e se non sono
adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
11. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge, lo
Statuto e il regolamento prescrivano, espressamente maggioranze
qualificate.
12. Non si intendono, comunque, adottate quelle deliberazioni
nei confronti delle quali la maggioranza dei consiglieri presenti
e aventi diritto al voto si sia astenuta.
13. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
14. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.
15. Le eccezioni alla pubblicita' delle sedute e/o al voto palese
sono previste dal regolamento.
16. Nel caso di deliberazioni riguardanti nomine ove e' prescritta
la rappresentanza delle minoranze, il regolamento disciplinera'
le modalita' di votazione al fine di assicurare la rappresentanza
delle minoranze stesse.
17. Il Segretario Comunale o chi legalmente lo sostituisce, partecipa
alle riunioni del Consiglio, curando la stesura del verbale della
seduta, potendosi avvalere degli uffici e del personale dell'Ente.
18. Nel caso in cui il Segretario, ricorrendo le condizioni di
cui all'art. 279 del T.U. N. 383/34, non possa partecipare alla
riunione o lo stesso sia assente o impedito, e' sostituito dal
Vice-Segretario.
19. Qualora la sostituzione non possa comunque aver luogo, il
Consiglio sceglie uno dei suoi componenti per svolgere le funzioni
di verbalizzante:
a) in caso di incompatibilita', solo per quel punto;
b) per tutti i punti dell'ordine del giorno, in caso di impedimento
o assenza non programmata.
20. Le deliberazioni sono firmate dal Sindaco-Presidente e dal
Segretario Comunale.
21. Il Consiglio Comunale puo' avvalersi, per la trattazione di
argomenti che presuppongono conoscenze tecniche specifiche, della
presenza in aula di funzionari comunali.
Art.17 - Prerogative E Compiti Dei Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro
proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunita' ed esercitano
le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena liberta'
di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono
sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal
Consigliere medesimo al Consiglio Comunale.
4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto
e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa
surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione.
5. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento,
ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti
alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni
alle quali andra' obbligatoriamente risposto entro i termini fissati
dal regolamento.
6. I Consiglieri Comunali, con le modalita' attuative stabilite
dal Regolamento, hanno diritto di accesso a tutti gli atti, documenti,
informazioni, in possesso della Amministrazione Comunale, finalizzati
all'espletamento del proprio mandato.
7. Il Segretario Comunale e i funzionari responsabili degli uf-fici,
a semplice richiesta, sono tenuti a fornire ai Consiglieri copie
di atti e documenti ad eccezione di quelli, comunque non connessi
ad argomenti da trattare in Consiglio, la cui riservatezza e/o
segretezza siano previsti dalla legge.
8. In ogni caso il Consigliere, nei casi specificatamente previsti
dalla legge, ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie
ed atti avuti.
9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni
eventualmente loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
10. I Consiglieri che non intervengono a N. 5 sedute ordinarie
consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
11. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio nelle forme previste
dal regolamento.
Art. 18 - gruppi consiliari
1. Di norma i Consiglieri eletti nella medesima lista formano
un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto
un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza
e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Segretario comunale,
entro la seduta successiva a quella della convalida degli eletti,
il nome del capogruppo.
3. In mancanza della predetta comunicazione viene considerato
capogruppo:
a) per il gruppo di maggioranza, il Consigliere che ha riportato
il maggior numero di voti.
b) per i gruppi di minoranza, il candidato alla carica di Sindaco
della rispettiva lista.
4. La conferenza dei capigruppo e' l'organo consultivo del Sindaco
nelle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorre
alla programmazione delle riunioni, nonche' ad assicurare lo svolgimento
dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
5. La conferenza dei capigruppo esprime parere obbligatorio sull'interpretazione
del regolamento del Consiglio. Ha funzioni di Commissione per
la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio
Comunale.
Art. 19 - regolamento del consiglio
1. Il Consiglio approva, entro sei mesi dalla entrata in vigore
del presente statuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti
il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attivita' e
l'esercizio delle funzioni secondo i seguenti principi:
a) metodo della programmazione dei lavori;
b) concertazione del calendario dei lavori e dell'ordine del giorno
delle sedute tra i capi-gruppo;
c) rapidita' ed efficacia dei procedimenti deliberativi;
d) garanzie procedimentali per l'esercizio delle funzioni di controllo
da parte dei Consiglieri.
2. Il Regolamento stabilisce, tra l'altro:
- le modalita' per l'esercizio, da parte dei Consiglieri, dei
poteri d'iniziativa;
- le modalita' e i criteri per il conferimento, ai Consiglieri,
di compiti e mansioni nonche' i rapporti tra questi e gli Organi
elettivi;
- le competenze della conferenza dei capi-gruppo, le norme per
il suo funzionamento, i rapporti con il Sindaco, le Commissioni
consiliari e la Giunta, nonche' le definizioni dei mezzi e delle
strutture messe a disposizione dei gruppi consiliari per l'espletamento
delle funzioni loro attribuite.
Art. 20 - commissioni consiliari
1. Nell'ambito del Consiglio Comunale possono essere istituite
commissioni permanenti, speciali e/o temporanee.
2. Le commissioni sono composte in modo da assicurare la presenza
di tutti i Gruppi e la loro rappresentativita', mediante attribuzione
di voto plurimo proporzionale ai gruppi rappresentati.
3. Il Regolamento determina il numero delle commissioni perma-nenti,
le materie di competenza, la disciplina del loro funziona-mento
e della loro composizione.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti
dal Regolamento.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori
Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti
di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici
argomenti.
6. Il Regolamento puo' altresi' prevedere che le commissioni consiliari
disciplinate dal presente articolo, possono avvalersi, quando
la specificita' delle materie di cui si occupano lo richieda,
di competenze professionali esterne al Consiglio e agli Uffici.
7. Il Presidente di ogni commissione e' eletto dal Consiglio Comunale.
8. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori
ogni qual volta lo richiedano.
9. Al pari, il Sindaco e ogni singolo Assessore sono tenuti a
sentire le commissioni quando questi ultimi lo richiedono.
10. Alle commissioni permanenti, nei modi e con le procedure stabilite
dal Regolamento, sono affidati, in linea di principio, le seguenti
competenze:
- esame, approfondimento ed istruzioni di proposte di deliberazioni
loro assegnate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dal Sindaco
e dall'Assessore competente per materia;
- attivita' referente nei confronti di deliberazioni di competenza
del Consiglio, nelle materie stabilite dal Regolamento;
- espressioni, a richiesta della Giunta, del Sindaco o anche di
singoli assessori, di pareri preliminari non vincolanti, in ordine
ad iniziative, atti, proposte sui quali sia ritenuta opportuna
la preventiva consultazione.
11. Il Consiglio Comunale puo' altresi' procedere alla nomina
di commissioni speciali e/o temporanee per l'esame di materie
relative a problematiche di carattere particolare o generale individuate
dal Consiglio Comunale stesso.
12. Esse svolgono studi e ricerche e possono elaborare proposte.
13. Il Consiglio Comunale, al momento della costituzione delle
predette commissioni, dovra' definire i tempi di operativita',
gli ambiti e gli obiettivi.
Art. 21 - commissioni miste
1. Possono essere istituite Commissioni composte da Consiglieri
Comunali e da cittadini non Consiglieri.
2. Tali organismi hanno funzioni istruttorie, consultive, di studio
e di proposta nei vari settori di intervento dell'Amministrazione.
3. Le Commissioni miste vengono istituite con atto formale del
Consiglio che, con apposito regolamento, ne norma la composizione,
le attivita' e le funzioni. All'interno delle Commissioni deve
comunque essere garantita la rappresentanza di tutti i gruppi
consiliari.
Art. 21 bis - commissione d'indagine
1. Il Consiglio puo' istituire, a maggioranza assoluta dei propri
membri, commissioni di indagine sull'attivita' dell'Amministrazione
precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale
possibilita' di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.
2. La Commissione e' composta da n. 6 Consiglieri, individuati
con votazione segreta, di cui n. 3 della minoranza.
3. Il Presidente della Commissione e' eletto dal Consiglio Comunale
tra i componenti della Commissione medesima.
4. La Commissione d'indagine ha ampi poteri di esame degli atti
del Comune e potesta' di audizione del Sindaco, degli Assessori,
dei Consiglieri, dei dipendenti nonche' dei soggetti esterni comunque
coinvolti nelle questioni esaminate.
5. La Commissione, conclusa l'indagine, rimette al Consiglio Comunale
apposita relazione.
Art. 21 ter - attivita' ispettiva
1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro
trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
2. In ogni seduta consiliare il Sindaco, o l'Assessore delegato,
risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato
ispettivo presentata dai Consiglieri.
3. Il Regolamento Consiliare precisa le modalita' di presentazione
delle richieste e delle relative risposte.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE.
Art. 22 - competenze generali
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del
Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario
o dei funzionari apicali, collabora con il Sindaco nell'attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attivita' propositive
e di impulso nei confronti di quest'ultimo.
3. Spetta alla Giunta procedere all'assegnazione, ai funzionari
apicali, sulla base degli stanziamenti di bilancio, delle risorse
destinate alle attivita' di gestione, formulando in tale sede
direttivi dettagliate e specifiche
in ordine agli obiettivi, ai tempi ed alle modalita' attuative
dei programmi approvati dal Consiglio Comunale e verificare l'adeguatezza
e la rispondenza agli indirizzi ed agli obiettivi fissati dai
piani attuativi predisposti dai funzionari competenti.
Compete pure alla Giunta effettuare senza interferire nella funzione
di controllo propria del Consiglio Comunale, valutazioni anche
in tempi intermedi, sul grado e sul modo di attuazione dei suddetti
programmi, con facolta' di integrare e di aggiornare, se del caso,
le direttive impartite.
Art. 23 - composizione
1. La Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da n.
4 Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori, oltre ai Consiglieri Comunali,
cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso
dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica
di Consigliere Comunale.
3. Gli Assessori esterni partecipano alle riunioni del Consiglio,
senza diritto di voto, essenzialmente anche se non esclusivamente,
per illustrare proposte ed argomenti concernenti la propria delega.
4. Nei confronti degli Assessori non Consiglieri si applicano
le norme sulle aspettative, permessi ed indennita' degli Amministratori
locali.
Art. 24 - nomina
1. I componenti della Giunta ed il Vice-Sindaco sono nominati
dal Sindaco con le modalita' previste dal successivo art. 33 bis.
2. Le cause di ineleggibilita' ed incompatibilita', la posizione
giuridica, lo status dei componenti sono disciplinati dalla legge.
3. In caso di rinnovo del Consiglio, la Giunta rimane in carica
fino all'elezione della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
4. Il Sindaco conferisce ad ogni Assessore apposita delega, con
o senza firma, per attivita' e funzioni di competenza comunale.
Art. 25 - gli assessori
1. Gli Assessori, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze,
derivantegli dalla delega ricevuta, promuovono, in conformita'
agli indirizzi della Giunta, il raggiungimento degli obiettivi
specifici e dei risultati determinati dalla giunta medesima.
2. Gli Assessori si rapportano con i responsabili degli Uffici
e dei Servizi, nei confronti dei quali esercitano i poteri di
indi-rizzo e di controllo, in modo da assicurare una ordinata
e corretta gestione anche mediante la individuazione dei procedimenti
e degli atti necessari.
3. A tale scopo con cadenza periodica, l'assessore convoca una
conferenza degli uffici e dei servizi a cui e' preposto nella
quale viene verificata la programmazione e l'attivita' degli stessi.
Art. 26 - attribuzioni
1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di
amministrazione e di gestione a contenuto generale e/o discrezionali
che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto alle competenze
di altri soggetti.
2. Compete in particolare alla Giunta:
-predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo
del Comune;
-proporre al Consiglio i regolamenti;
-predisporre i piani ed i programmi da sottoporre alla approvazione
del consiglio;
-approvare i programmi esecutivi ed i disegni attuativi dei medesimi;
-adottare i provvedimenti di assegnazione delle risorse e quelli
che non siano attribuiti agli altri organi elettivi, al Segretario
e ai funzionari apicali, che comportano impegni di spesa sugli
stanziamenti di bilancio;
-elaborare linee di indirizzo e predisporre disegni e proposte
di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
-fissare le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e
proporre al consiglio la disciplina generale delle stesse;
-disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di
beni mobili;
- esercitare previa determinazione dei costi ed individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto
ad altro organo;
-approvare i piani predisposti dai funzionari apicali per l'erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in genere
a favore di Enti e persone;
-deliberare in materia di liti, di rinunce e di transazioni e,
ove il caso lo richieda, autorizzare il Sindaco a stare in giudizio
come attore e convenuto, qualora le menzionate attribuzioni non
rientrino nelle competenze dei funzionari apicali;
-attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere
atti di elevata importanza discrezionale senza pregiudizio delle
attribuzioni di carattere gestorio riservate al Segretario ed
ai funzionari apicali.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria
attivita'.
4. La legge determina i casi in cui le delibere adottate dalla
Giunta sono comunicate ai Capi gruppo consiliari ed al Prefetto.
Il regolamento disciplina le modalita' delle predette comunicazioni.
Art. 27 - cessazione della carica di assessore - decadenza, dimissioni,
revoca - cessazione della carica del sindaco e della giunta comunale
- mozione di sfiducia
1. Le dimissioni degli Assessori sono presentate al Sindaco per
iscritto. Esse sono irrevocabili dalla presentazione e diventano
efficaci ad intervenuta surrogazione disposta dal Sindaco.
2. La revoca degli Assessori e' disposta dal Sindaco con atto
motivato.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati
o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Sindaco che
ne da' comunicazione al Consiglio Comunale alla sua prima seduta.
4. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza
o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta
Comunale.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresi', dalla carica in caso
di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e depositata presso
la Segreteria Comunale che provvede a notificarla al Sindaco,
agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari; la mozione viene messa
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede
allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario
ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 28 - norme di funzionamento
1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche.
2. Alle stesse partecipa il Segretario e/o il Vice Segretario
il quale cura la redazione del verbale, potendosi avvalere del
personale della Segreteria.
3. Il Sindaco puo' disporre che alle adunanze della Giunta, nel
corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con
funzioni consultive, i responsabili dei servizi e degli uffici.
4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere
consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni
ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori,
nonche' il Presidente o i componenti delle commissioni consiliari
formalmente costituite.
5. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza di
voti degli Assessori presenti.
6. In caso di parita', prevale il voto del Sindaco.
7. La Giunta e' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal
Vice Sindaco.
8. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza e' assunta dall'Assessore
che risulta essere il piu' anziano di eta' tra gli Assessori presenti.
9. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco-Presidente
e dal Segretario.
10. La Giunta stabilisce, con proprio atto avente valenza regolamentare,
in conformita' alla legge e allo Statuto, i criteri che dovranno
presiedere alle istruttorie delle proposte di deliberazioni nonche'
le modalita' di funzionamento operativo della Giunta.
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 29 - competenze generali
1. Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'Amministrazione del
Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il
Consiglio, sovraintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici
ed all'esecuzione degli atti.
2. Svolge attivita' di vigilanza, di controllo e di verifica nei
confronti degli organi elettivi e di gestione del Comune.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, attua gli indirizzi politico-amministrativi
contenuti negli atti fondamentali del Consiglio Comunale.
4. Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato,
la Regione, la Provincia e le altre realta' locali culturali,
sociali che operano nel territorio al fine di promuovere ogni
iniziativa tesa allo sviluppo della collettivita'.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede
alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine
e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque
giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del
precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo
adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'Art. 48 della
legge 142/1990.
6. Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce
e definisce gli incarichi di direzione di area funzionale e quelli
di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dall'Art. 51 della legge 142/1990, nonche' dallo Statuto e dai
Regolamenti Comunali.
Art.
30 - prerogative quale capo dell'amministrazione
1. Il Sindaco:
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attivita'
politico-amministrativa del Comune;
- garantisce l'unita' di indirizzo della Giunta Comunale, coordinando
e stimolando l'attivita' degli Assessori, nei confronti dei quali
puo' indirizzare direttive sia in attuazione delle deliberazioni
assunte dalla stessa Giunta, che quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione politica generale;
- puo' sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attivita'
amministrativa dei singoli Assessori, per sottoporli all'esame
della Giunta;
- sentita la Giunta assume iniziative in ordine alla conclusione
di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
dalla legge;
- indice i referendum consultivi;
- adotta le ordinanze ordinarie, nonche' quelle contingibili ed
urgenti;
- emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri,
che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- rilascia le autorizzazioni comunali, di polizia amministrativa,
nonche' le autorizzazioni e le concessioni comunali;
- per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, determina
il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici nonche' gli orari di apertura al pubblico degli
uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, al fine di armonizzarli tutti alle esigenze complessive
e generali degli utenti.
2. Il Sindaco puo' delegare la firma di atti di propria competenza
e non assegnati alla competenza degli Assessori, specificatamente
indicati nell'atto di delega, al Segretario Comunale.
Art. 31 - prerogative di vigilanza
1. Il Sindaco:
- sovraintende e vigila sul funzionamento degli uffici e dei servizi,
concordando con il Segretario tutte le iniziative tese a informare
ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza l'attivita'
amministrativa, avendo cura che sia data esecuzione alla attivita'
programmatica del Consiglio e della Giunta e agli atti posti in
essere dai predetti organi;
- promuove direttamente o avvalendosi del Segretario indagini
e verifiche amministrative sull'intera attivita' del Comune, al
fine, anche, di accertare eventuali ritardi o responsabilita'
negli adempimenti dovuti, nonche' ad accertare che uffici, servizi,
aziende, istituzioni e societa' appartenenti al Comune svolgano
la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio
ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- collabora con i revisori dei conti del Comune, concordando,
di intesa con gli altri organi elettivi e gestionali, le modalita'
di svolgimento delle loro funzioni.
Art. 32 - attribuzioni organizzatorie
1. Il Sindaco:
- determina gli argomenti dell'ordine del giorno del Consiglio
e la data di convoca;
- convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari,
secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze del Consiglio;
- convoca e presiede la Giunta e ne propone gli argomenti di discussione;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 33 - attribuzioni per i servizi statali
1. Quale Ufficiale del Governo sovraintende ai servizi di competenza
statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. In tale veste, sovraintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,
di leva, militare e di statistica;
- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di
sanita' e di igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone , se del caso il Prefetto.
3. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate anche
dai soggetti ai quali spetta, nei casi previsti dalla legge, la
sostituzione del Sindaco.
4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento
dinanzi al Prefetto secondo la formula di legge.
Art. 33 bis - elezione del sindaco, nomina del vice-sindaco e
giunta
1. Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed e' membro
del rispettivo Consiglio.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco
non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile
alla medesima carica.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco
e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali.
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore
non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato
Assessore.
5. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' Assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio.
Art. 33 ter - dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione,
decesso del
sindaco
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento
del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione
del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte
dal Vice-Sindaco.
2. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio
che viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono
gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni
dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso
la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.
5. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza,
di impedimento temporaneo, di sospensione dall'esercizio della
funzione. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco alla
sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore piu' anziano di
eta'.
TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE.
CAPO I
ASSOCIAZIONISMO E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.
Art. 34 - partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale
1. La partecipazione dei cittadini alla attivita' amministrativa
esprime il concorso diretto della comunita' all'esercizio delle
funzioni di rappresentanza degli Organi elettivi e realizza la
piu' elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi ed
i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi
articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente
nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro
proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno
assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione
dell'attivita' amministrativa o su temi specifici aventi interesse
rilevante per la comunita'.
3. La titolarita' individuale dei diritti di partecipazione previsti
nel presente statuto spetta ai cittadini maggorenni italiani,
stranieri e apolidi redisenti nel Comune di Quattro Castella.
Il Regolamento prevede i casi in cui, per la situazione giudiziaria
del soggetto, tale diritto viene sospeso o revocato.
Art. 35 - forme associative e organismi di partecipazione
1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, l'Amministrazione
Comunale valorizza, favorisce e promuove le istituzioni, le fondazioni
e le libere forme associative, di categoria, sindacali e di volontariato
senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalita'
sociali, educative, culturali e sportive, riconoscendoli quali
interlocutori nelle scelte programmatiche e nella loro concreta
attuazione.
2. Il Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta di un Albo
ove vengono iscritte le associazioni previste al comma precedente
e determina inoltre i requisiti per l'iscrizione. Alle Associazioni
ed agli organismi iscritti compete, tenuto conto della rap-presentativita'
e secondo le modalita' fissate dal Regolamento:
- il diritto di informazione sulle materie di competenza, con
snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie
degli atti;
- la possibilita' di consultazione sulle medesime materie attraverso
convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione
a sedute delle Commissioni consiliari e comunali;
- la possibilita' di espressione mediante risoluzioni sulle quali
gli organi competenti hanno obbligo di pronuncia;
- l'accesso a sovvenzioni e contributi economici da parte della
Amministrazione Comunale secondo le modalita' di assegnazione
fissate dall'apposito regolamento;
- la possibilita' di concessione in uso di locali e terreni della
Amministrazione Comunale, previa apposita convenzione.
3. L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare il mancato
accoglimento dei suggerimenti e delle valutazioni formulate, a
seguito di consultazioni, dalle Associazioni di cui al comma 1^.
Art. 36 - consulte per settori
1. Il Consiglio Comunale puo' istituire consulte per settori,
temi e progetti con particolare riferimento alle questioni della
condizione femminile, della condizione dell'infanzia e dell'eta'
evolutiva.
2. Le consulte cosi' istituite operano come organismi di partecipazione.
3. Il loro funzionamento e le funzioni, comprese la loro composizione
e i rapporti con gli Organi del Comune, sono disci-plinati da
appositi regolamenti, deliberati contestualmente alla loro istituzione.
Art. 36 bis - pari opportunita'
1. Il Consiglio puo' istituire una Commissione di pari opportunita'
con il compito di formulare proposte ed osservazioni nonche' pareri
su questioni attinenti alla condizione femminile e che possono
essere sviluppate in politiche di pari opportunita'.
2. Il Comune di Quattro Castella promuove la presenza di entrambi
i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali del Comune
medesimo nonche' degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti.
Art. 37 - consulta della cittadinanza
1. L'Amministrazione Comunale istituisce la Consulta della Cit-tadinanza,
espressione delle associazioni e degli organismi iscritti all'Albo
e dei singoli cittadini che intenderanno aderire ad essa, come
organo di informazione, partecipazione e controllo dell'azione
comunale.
2. La Consulta della cittadinanza formula proposte ed esprime
pareri sugli atti di indirizzo e di programmazione.
3. Il regolamento disciplinera' le modalita' di funzionamento.
Art. 38 - consultazione dei cittadini
1. L'adozione di atti amministrativi generali da parte della Amministrazione
Comunale richiede la preventiva effettuazione di un'ampia consultazione
dei cittadini e delle associazioni.
2. La consultazione si svolge sia attraverso l'invio di materiale
documentario con richiesta di suggerimenti e pareri, che attraverso
pubbliche assemblee, nelle quali vengono discussi il progetto
o la proposta e/o le eventuali domande che hanno dato luogo al
procedimento.
Art. 39 - istanze, petizioni, proposte
1. Per una migliore tutela degli interessi e dei desideri dei
cittadini e per favorire la partecipazione alle attivita' dell'Amministrazione
da parte della collettivita' e dei singoli cittadini sono previsti
gli istituti dell'istanza, della petizione e della proposta di
deliberazione.
2. La istanza e' diretta a chiedere ragioni su determinati comportamenti
o aspetti dell'attivita' amministrativa.
3. La petizione e' diretta a sollecitare e/o attivare l'intervento
dell'Amministrazione comunale su questioni di interesse generale
o per esporre comuni necessita'.
4. La proposta e' diretta a richiedere l'adozione di determinati
atti amministrativi ai competenti organi comunali. Essa deve essere
sottoscritta da almeno 60 (sessanta) cittadini residenti. Sono
condizioni di ammissibilita' della proposta la forma scritta;
la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regola-mentare;
la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento
proposto o richiesto all'Amministrazione comunale comporta nella
fase iniziale e a regime.
5. Il regolamento indica l'Ufficio al quale vengono presentate
le istanze, le petizioni e le proposte e determina, inoltre, le
forme ed i tempi della proposizione, della presa in esame e del
pronunciamento su di esse.
Art. 40 - referendum
1. Il referendum consultivo e' un istituto previsto dalla legge
ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento.
2. Il referendum consultivo e' indetto per deliberazione del Consiglio
Comunale. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole
della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
Art. 41 - richiesta di referendum
1. Il referendum consultivo e' inoltre indetto su richiesta presentata,
con firme autenticate a norma di legge, da almeno il 7% (sette
per cento) dei cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Quattro
Castella alla data del 1^ gennaio dell'anno nel quale viene presentata
la richiesta.
Art. 42 - inammissibilita' al referendum
1. Il referendum e' ammesso nelle materie di competenza della
Amministrazione Comunale.
2. Non e' ammesso referendum in materia di:
- provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche
o decadenza di rappresentanti dell'Amministrazione;
- qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni
vigenti emanate da altri Enti;
- tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
- provvedimenti inerenti il personale comunale o delle aziende
speciali;
- statuto e regolamenti comunali;
3. Non possono essere oggetto di referendum gli strumenti della
pianificazione e relative varianti, nella loro integrita'; sono
da ritenersi ammissibili quei quesiti referendari che propongono
la modifica di singole parti degli strumenti sopracitati.
4. Non e' inoltre ammissibile quesito referendario la cui formulazione
contenga elementi di negazione della pari dignita' sociale e uguaglianza
delle persone con discriminazione della popolazione per sesso,
razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali
e sociali.
5. Non e' ammissibile quesito referendario su uguale oggetto gia'
sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato ammi-nistrativo.
Art. 43 - modalita'
1. La proposta di referendum deve contenere un solo quesito riferito
alla materia oggetto di referendum.
2. Il quesito deve contenere le precise indicazioni dell'argomento
o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve
essere formulato in termini tali da permettere una risposta chiara
ed univoca da parte degli elettori.
3. Non possono essere tenuti piu' di tre referendum contempora-neamente.
4. I promotori della raccolta delle firme necessarie alla presentazione
della richiesta di referendum devono essere almeno 5 (cinque)
cittadini residenti nel Comune di Quattro Castella che abbiano
compiuto la maggiore eta'.
5. La richiesta di raccolta delle firme deve essere inoltrata
dai promotori al Sindaco, il quale informa i Consiglieri Comunali
e, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, convoca
la Commissione di Garanzia.
6. La Commissione di Garanzia, esaminata la proposta e sentiti
i promotori, dichiara , anche a maggioranza, l'ammissibilita'
o la inammissibilita' del quesito referendario.
7. L'inammissibilita' puo' essere dichiarata unicamente per motivi
di illegittimita' o di contrarieta' al presente statuto o al regolamento
del referendum.
8. Il provvedimento che dichiara inammissibile il quesito deve
essere accompagnato da una dettagliata motivazione.
Art. 44 - commissione di garanzia
1. La Commissione di garanzia e' costituita dal Difensore Civico
del Comune, dal Segretario Comunale e da un laureato in giurisprudenza
nominato dal Consiglio Comunale. Un dipendente comunale, designato
dal Segretario Comunale, svolge le funzioni di segretario della
Commissione.
Art. 45 - procedure.
1. In caso di referendum dichiarato ammissibile la raccolta delle
firme deve concludersi entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dal
quindicesimo giorno successivo alla dichiarazione di ammissibilita'
della Commissione di Garanzia.
2. Decorsi i termini relativi alla raccolta delle firme la Commissione
di Garanzia, entro 10 (dieci) giorni, ne accerta la regolarita'
nonche' il raggiungimento del numero minimo per dar luogo al referendum
e trasmette gli atti al Sindaco per l'indizione del referendum.
3. Il referendum e' indetto dal Sindaco, puo' essere svolto in
tutti i periodi dell'anno tranne che nei mesi di luglio e agosto
e non puo' essere svolto in giorno coincidente con altre operazioni
di voto.
4. Il Sindaco, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento degli atti
della Commissione di Garanzia, indice il referendum per la prima
domenica utile, comunque non anteriore ai 40 (quaranta) giorni
successivi alla indizione stessa.
5. L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva sugli atti
oggetto di consultazione salvo i casi in cui, per manifesta urgenza
dei provvedimenti, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri
assegnati, deliberi ugualmente. Tale deliberazione dovra' essere
accompagnata da documentazione che certifichi l'improrogabilita'
dell'atto.
6. Le norme di svolgimento delle operazioni di voto e dei comizi
elettorali sono indicate dal regolamento.
7. Hanno diritto di partecipare alla consultazione i cittadini
residenti nel Comune di Quattro Castella che abbiano compiuto
la maggiore eta'.
Art. 46 - validita'
1. La consultazione e' dichiarata valida se ha partecipato alla
votazione il 40% (quaranta per cento) degli aventi diritto.
2. In caso di validita' della consultazione la risposta al quesito
referendario che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente
espressi e' considerata approvata.
La Commissione di Garanzia verifica la validita' del referendum
e ne proclama il risultato.
3. Il Consiglio Comunale discute il risultato del referendum entro
30 giorni dalla sua proclamazione e, nel corso della stessa seduta,
delibera sulla questione oggetto del referendum.
4. Qualora la deliberazione non rispetti, in tutto o in parte,
il risultato del referndum, tale provvedimento deve essere adottato
con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.
Art. 47 - sospensione e revoca
1. Sentita la Commissione di Garanzia, che esprime parere in merito,
il Sindaco sospende o revoca il referendum nei casi in cui:
- sia stata promulgata legge attinente la proposta referendaria;
- sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento del Consiglio
Comunale o manchino 2 (due) mesi al suo scioglimento alla data
di indizione del referendum;
- sia stato raggiunto un accordo tra l'Amministrazione comunale
e il Comitato promotore del referendum.
Art. 48 - comitato promotore
1. I cittadini promotori di una proposta referendaria costitui-scono
un Comitato promotore del referendum che deve essere riconosciuto
dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Comitato promotore, secondo le modalita' stabilite dal regolamento,
ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria.
3. Ha diritto di essere sentito dalla Commissione di Garanzia
prima della formulazione del giudizio di ammissibilita' del quesito.
4. Il Comitato puo' concludere accordi con l'Amministrazione sul
contenuto delle questioni sottoposte a referendum.
5. Al Comitato promotore si intendono attribuite in genere le
facolta' riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici
che partecipano alle competizioni elettorali.
Art. 49 - spese
1. Tutte le spese relative al referendum sono ad esclusivo carico
dell'Amministrazione Comunale e sono previste nel bilancio.
Art. 50 - pubblicita'
1. Tutti gli atti relativi al referendum devono essere resi pubblici
mediante affissione all'albo pretorio del Comune. I casi in cui
gli atti devono essere portati a conoscenza della cittadinanza
attraverso ulteriori mezzi sono previsti nel regolamento.
2. L'esito del referendum e' reso noto dal Sindaco con i mezzi
di comunicazione piu' idonei affinche' tutta la cittadinanza ne
venga a conoscenza.
CAPO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
Art. 51 - la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo
1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati
tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento,
siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi,
ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti nei confronti dei quali ilprovvedimento ammini-strativo
e' destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge
debbono intervenirvi hanno diritto di essere informati sull'avvio
del procedimento amministrativo, secondo le modalita' previste
dalla legge.
3. Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati
o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai
quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
4. Il regolamento disciplinera' le modalita' e i termini dello
intervento sul procedimento, nonche' le loro relazioni con il
termine finale per l'emanazione del provvedimento.
Art. 52 - responsabilita' del procedimento
1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi
gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere
motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione,
in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il regolamento sul provvedimento amministrativo e' ispirato
a realizzare la piu' agevole partecipazione dei cittadini, di
asso-ciazioni e comitati portatori di interessi diffusi, al procedimento
amministrativo.
3. Il regolamento determina l'autorita' organizzativa dipendente
responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti
amministrativi di competenza comunale.
4. Nel regolamento viene altresi' stabilito il soggetto competente
ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo,
il provvedimento finale.
5. Il regolamento individua gli organi ai quali spetti la possibilita'
di concludere accordi con i soggetti intervenuti e/o interessati
al procedimento al fine di detrminare il contenuto discrezionale
dello stesso.
Art. 53 - diritto di accesso e di informazione dei cittadini
1. L'attivita' amministrativa e' condotta sulla base di criteri
di economicita', efficacia e pubblicita'.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' ammini-strativa
e di favorirne lo svolgimento imparziale, tutti gli atti dell'Amministrazione
Comunale sono pubblici.
3. I cittadini singoli e associati hanno diritto di accesso agli
atti e ai documenti amministrativi, hanno diritto di informazione
sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame
delle domande e progetti.
4. L'informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa
e tempestiva previo ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di
diffusione, ferme restando le forme di pubblicità previste
dalla legge e dal Regolamento.
5. Con apposito regolamento sono definite le modalita' di attuazione
della legge N. 241/1990 e di quanto sopra previsto, ivi compreso
le norme per la sospensione del diritto alla visione.
CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 54 - istituzione del difensore civico
1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti
dei cittadini e a garantire l'imparzialita', la trasparenza e
l'accesso alla amministrazione comunale, nonche' il suo buon andamento,
e' istituito l'ufficio del difensore civico comunale.
2. Il difensore civico e' nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio
segreto ed a maggioranza dei quattro quinti dei componenti la
prima votazione e dei due terzi la seconda, all'interno di un
elenco di autocandidature adeguatamente documentate, presentate
secondo le modalita' previste dall' apposito regolamento, tra
i cittadini in condizioni di eleggibilita' alla carica di consigliere
comunale ed in possesso di qualificazione ed esperienza idonee
a garantire indipendenza, imparzialita', probita', moralita' e
competenza giuridico-amministrativa .
3. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati abbia
conseguito la predetta maggioranza, si procedera' nella stessa
seduta a votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano
ottenuto i maggiori voti e sara' eletto quello che ottenga il
suffragio della maggioranza dei votanti.
4.Il difensore civico dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile
una sola volta.
5. Il regolamento definisce i casi di ineleggibilita' e incompatibilita',
prevede apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia
del difensore civico nonche' i criteri per la determinazione dell'indennita'
di carica, prevede infine le cause di decadenza dall'ufficio,
i poteri e le attribuzioni, nonche' le modalita' di risoluzione
dei conflitti con l'Amministrazione.
Art. 55 - funzioni
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela
dei cittadini che siano lesi nei loro diritti o interessi, da
abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti,
atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi
erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale.
2. Il difensore civico ha competenza sull'attivita' di tutte le
unita' comunali, nonche' sulle aziende, le istituzioni e gli enti
dipendenti o in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza
dell'amministrazione comunale.
3. Il difensore civico:
- puo' chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;
- ha diritto di informazione sullo stato del procedimento e accedere
agli atti d'ufficio senza che possa essergli opposto il segreto;
- puo' inviare raccomandazioni agli organi e agli uffici comunali;
- puo' sollecitare il riesame di atti o provvedimenti della Amministrazione
di cui segnali irregolarita' o vizi di legittimita';
- tramite apposita intesa tra l'Amministrazione e gli interessati,
puo' estendere la propria competenza anche agli uffici statali
periferici.
Art. 56 - mezzi e rapporti con il consiglio
1. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali
messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale ed e' dotato
dei mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni.
2. Il difensore civico presenta annualmente apposita relazione
al Consiglio Comunale sulla attivita' svolta, sui riscontri effettuati
e sulle disfunzioni rilevate nell'attivita' amministrativa.
CAPO IV
DECENTRAMENTO
Art. 57 - decentramento di funzioni e servizi
1. Al fine di assicurare la migliore fruibilita' dei servizi svolti
dal Comune nonche' l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino
la massima funzionalita' ed efficacia, il Consiglio provvede all'individuazione,
nel regolamento di organizzazione, delle attivita' da decentrare
sul territorio.
2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti
l'organizzazione e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento
delle attivita' decentrate.
TITOLO IV
GLI UFFICI E IL PERSONALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
Art. 58 - principi
1-Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri
di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione ed assumono
quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa
per conseguire i piu' elevati livelli di produttivita'.
Il personale ad essi preposto opera con professionalita' e responsabilita'
al servizio dei cittadini.
2- Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di
settore e di servizio, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano
l'imparzialita' e il buon andamento dell'Amministrazione , promuovono
la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego
delle risorse con criteri di razionalita' economica anche secondo
principi di mobilita' interna e di interscambiabilita' di funzioni.
3- L'attivita' della struttura organizzativa del Comune deve dare
attuazione al principio di separazione tra i compiti di direzione
politica e quelli di direzione amministrativa.
Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi
da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttivi generali impartite.
4- Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e
individua nel confronto e nella partecipazione con i singoli lavoratori
e con le loro rappresentanze sindacali uno degli strumenti per
valutare l'organizzazione del lavoro e per elaborare i programmi
previsionali e programmatici, nel rispetto di quanto disposto
dalla normativa vigente in materia di privatizzazione del pubblico
impiego.
5- L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
6- L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacita'
operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento
ed arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle
tecniche di gestione e delgi ordinamenti giuridici e finanziari.
7- Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
fissa i criteri organizzativi, determina l'organizzazione delle
dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura
secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalita' per l'assegnazione
del personale ai settori ed ai servizi.
Art. 59 - riparto competenze ( soppresso)
Art. 60 - struttura dell'ente
1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in
a) Settori, ai quali sono preposti responsabili di settore;
b) Servizi, ai quali sono preposti responsabili di servizio,
2- Ai responsabili di settore e di servizio spetta l a gestione
finanziaria, tecnica ed amminsitrativa, compresa l'adozione di
tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo; con le modalita' ed i limiti
previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi
risultati.
3- I responsabili di settore e di servizio sono parimenti tenuti
ad esprimere i pareri di cui all'art.53 della legge n. 142/1990
sulle proposte di deliberazione di loro pertinenza.
Art. 61 - norma transitoria (soppresso)
Art. 62 - funzioni di direzione (soppresso)
Art. 63 - conferenza dei responsabili di settore
1. Per favorire lo svolgimento dell'attivita' per progetti e programmi
e' istituita la conferenza dei responsabili di settore, presieduta
dal Segretario Comunale.
2. Alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo,
consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
3. Alle riunioni della conferenza possono partecipare il Sindaco
e gli Assessori interessati agli argomenti posti all'ordine del
giorno.
Art. 64 - il segretario
1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli
dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovraintende, con
ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni
dei responsabili di settore, dei quali coordina l'attivita', assicurando
l'unitarieta' operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento
degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. Il Segretario Comunale e' responsabile:
-della pubblicazione delle delibere all'albo pretorio e dell'attestazione
della loro esecutivita';
- dell'istruttoria delle deliberazioni delle quali attesta la
compiutezza in sede di espressione del parere di legittimita';
- degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni nonche'
l'attuazione di tutti i provvedimenti e, pertanto, vigila costantemente
alla specifica attuazione delle procedure e dei provvedimenti;
- del regolare svolgersi delle procedure conseguenti all'assunzione
di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinche'
acquistino validita' giuridica e perseguano effettivamente i fini
indicati.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio
Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione
sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte
del responsabile del settore o servizio competente, esercitando
tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta,
esprimendo il suo parere in merito alla legittimita' di proposte,
procedure e' questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura
la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite
dal regolamento.
5. Convoca e presiede la conferenza dei responsabili di settore.
6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma e dalla
legge, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare,
le seguenti:
a) roga i contratti e, quando non e' ufficiale rogante, stipula
gli stessi in caso di assenza o impedimento del responsabile di
settore competente;
b) presiede le commissioni di gara e di concorso, ha la responsabilita'
delle procedure d'appalto, approva i bandi di concorso e le relative
graduatorie di merito, in caso di assenza o impedimento del responsabile
del settore competente;
c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, d'intesa con
i responsabili di settore, l'applicazione da parte degli uffici
e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
d) adotta, d'intesa con i responsabili di settore i provvedimenti
organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri
e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio
delle copie secondo le norme del regolamento;
e) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli
atti del Comune;
f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi
all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
7. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni,
si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
8. Il Segretario Comunale esercita il potere di avocazione degli
atti o di sostituzione in caso di inadempienza o inefficienza
dei responsabili di settore.
Art. 65 - il vice segretario
1. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario nell'esercizio
delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio lo sostituisce
in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini
previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il predetto regolamento disciplina, altresi', le attribuzioni,
le responsabilita' e le modalita' di copertura del posto sulla
base degli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera
di Segretario Comunale.
4. L'organigramma potra' assegnare al Vice Segretario la dire-zione
di una struttura organizzativa di massima dimensione.
Art. 65 bis - copertura dei posti di alta specializzazione
1- I posti di responsabili degli uffici e servizi di alta specializzazione,
come individuati dal regolamento di organizzazione, possono essere
coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico
o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Il medesimo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
determina inoltre le qualifiche di alta specializzazione i cui
posti sono ricopribili a mente del presente articolo nonche' i
casi eccezionali di cui e' consentito il ricorso al contratto
di diritto privato,
2- La durata del contratto e' rapportata alle particolari esigenze
che hanno motivato l'assunzione.
3- In deroga ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego,
stante la particolare natura di rapporto fiduciario a tempo determinato,
si prescinde dal limite massimo d'eta';
Art. 65 ter - incarichi di direzione di aree funzionali
1- Per l'attuazione di programmi e/o progetti di particolare rilevanza
definiti dalla Giunta Municipale che investono attribuzioni di
uffici appartenenti ad un'area funzionale in cui sono ricompresi
piu' settori, il Sindaco, con determinazione motivata, puo' conferire
ad un responsabile di settore, incarichi di direzione di area
funzionale a tempo determinato e per un periodo non superiore
a numero 3 anni.
2- Il rinnovo dei suddetti incarichi potra' essere disposto con
determinazione motivata del Sindaco contenete la valutazione dei
risultati ottenuti dall'incaricato nel periodo conclusosi, in
relazione al conseguimento degli obiettivi e alla attuazione dei
programmi e/o progetti, nonche' al livello di efficienza e di
efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.
3- L'interruzione anticipata di tali incarichi potra' essere parimenti
disposta con determinazione sindacale motivata quanto il livello
dei risultati conseguiti risulti inadeguato.
Art. 65 quater - collaborazioni esterne
1- Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.
TITOLO V
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
CAPO I
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
Art. 66 - autonomia finanziaria
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' riservato
alla legge dello Stato.
2. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva
riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equita'
e perequazione, nonche' di progressivita' riferita alla capacita'
contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi
pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale
per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
3. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi
sanciti dalla legge e secondo le modalita' fissate da apposito
regolamento.
Art. 67 - programmazione di bilancio
1. La programmazione dell'attivita' del Comune e' realizzata e
definita attraverso i seguenti atti:
a) bilancio di previsione annuale;
b) relazione previsionale e programmatica;
c) bilancio pluriennale;
2. Gli atti contabili di cui al precedente comma sono proposti
dalla Giunta Comunale.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato
degli atti prescritti dalla legge, e' deliberato dal Consiglio
Comunale entro il termine previsto dalla legge, osservando i principi
dell'universalita', integrita' e pareggio economico e finanziario.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza atte-stazione
della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile
del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto e' nullo
di diritto.
Contestualmente al bilancio di previsione la Giunta propone al
Consiglio il bilancio pluriennale, il programma delle opere pub-bliche
e degli investimenti che comprende l'elencazione specifica di
ciascuna opera od investimento con tutti gli elementi descrittivi
idonei per indirizzarne la attuazione.
5. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere
per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il
piano finanziario che individua le risorse con le quali verra'
dato allo stesso attuazione.
6. Il programma viene aggiornato almeno una volta all'anno in
conformita' ai bilanci annuali e pluriennale approvati.
7. Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione in
seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei Con-siglieri
assegnati. In seconda convocazione il bilancio e' approvato a
maggioranza dei voti soltanto se e' presente la meta' dei Consiglieri
assegnati.
Art. 68 - le risorse per gli investimenti
1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da legge ordinarie,
speciali, statali e regionali, al fine di reperire le risorse
per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune.
CAPO II
IL PATRIMONIO
Art. 69 - gestione del patrimonio
1. La Giunta Comunale adotta ogni tipo di provvedimento che si
renda necessario per assicurare, da parte di tutti i responsabili
di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza
nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i
beni mobili tale responsabilita' e' attribuita ai consegnatari,
definiti dal regolamento.
2. La Giunta provvede alla gestione del patrimonio avvalendosi
dei
responsabili dei servizi. Cura l'attuazione dei progetti e dei
programmi previsti negli atti fondamentali e di indirizzo. Vigila
sui risultati della gestione che comunica al Consiglio con apposita
relazione.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere
concessi in comodato o uso gratuito. Per eventuali deroghe, giu-stificate
da motivi di interesse pubblico e/o sociale, il Consiglio procede
all'adozione del provvedimento.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a
seguito di deliberazione adottata dai competenti organi, quando
la loro redditivita' risulti inadeguata al loro valore e sia comunque
necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato,
ad esigenze finanziarie dell' Ente o quando , piu' in generale,
si appalesi l'esigenza di un investimento piu' produttivo.
CAPO III
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
Art. 70 - principi e metodi
1. Il Comune, al fine di valorizzare la propria autonomia, svi-luppa
la sua capacita' gestionale ispirando l'attivita' tecnica e la
funzione politica al perseguimento del migliore rapporto tra le
risorse utilizzabili ed i risultati da raggiungere, entro gli
obiettivi e le priorita' che verranno individuate per il soddisfacimento
dei bisogni collettivi e dei singoli cittadini utenti.
2. Per lo sviluppo di una piu' elevata capacita' gestionale di-namica,
finalizzata a privilegiare l'importanza ed il valore del risultato
rispetto all'atto, il Comune favorisce la ricerca e la introduzione
di nuove e piu' efficaci forme di controllo della gestione sia
finanziaria che economica.
3. Il controllo contabile della gestione dovra' tendere ad assicurare
l'equilibrio finanziario attraverso una costante verifica della
rispondenza della gestione dei singoli capitoli del bilancio con
gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.
4. Il controllo economico si realizza mediante metodologie di
analisi e rilevazione, indicatori e parametri utili a governare
la dinamica dei costi economici dei servizi in termini di ricerca
dell'economicita' della gestione, di efficienza nell'utilizzo
delle risorse, di efficacia della azione amministrativa nel raggiungimento
dei risultati e degli obiettivi.
Art. 71 - rendiconto della gestione
1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilita'
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio e quello del patrimonio.
2. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio Comunale entro
i termini previsti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto
della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nelle adunanze di
seconda convocazione il conto consuntivo puo' essere posto in
votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno
la meta' dei Consiglieri assegnati. In tale ipotesi il conto consuntivo
e' approvato se riporta la maggioranza dei voti validi.
3. Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta nonche' la
relazione dei Revisori, formula indirizzi di comportamento idonei
a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttivita'
ed economicita' della gestione, esprime indicazioni e comportamenti
da osservare da parte della Giunta e degli Uffici.
CAPO IV
TESORERIA COMUNALE
Art. 72 - servizio di tesoreria
1. Il servizio di Tesoreria e' affidato dal Consiglio Comunale
ad un Istituto di credito che disponga di una sede operativa nel
Comune.
2. La concessione e' regolata da apposita convenzione.
3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le modalita' relative
al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano
maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali
gestioni.
CAPO V
REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Art. 73 - i revisori dei conti - nomina e durata
1. Il Consiglio Comunale, elegge, con voto limitato a due componenti,
il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, prescelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti,
il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri;
2. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo
inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. La legge ed il regolamento di contabilità stabiliscono
le cause di ineleggibilita', incompatibilita', decadenza, nonche'
le ipotesi di inadempienza che danno titolo alla revoca.
4. Ai revisori dei conti spettano i compensi previsti dalle normative
vigenti.
Art. 74 - funzioni
1. I Revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti
dell'Ente e partecipano, se richiesti o quando essi stessi, su
questioni e/o materie riguardanti le loro competenze ne facciano
domanda, alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale.
2. Il Collegio dei revisori collabora nell'attivita' di controllo
e di indirizzo esercitata dal Consiglio Comunale ed esercita la
vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione,
riferendo immediatamente al Consiglio stesso gravi irregolarita'
che eventualmente venissero riscontrate e attestando la corrispondenza
del conto consuntivo alle risultanze della gestione con un'apposita
relazione da allegare alla deliberazione di quest'ultimo.
24 3. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed
economicita' della gestione.
4. Essi rispondono della verita' delle loro attestazioni ed adempiono
ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
CAPO VI
APPALTI E CONTRATTI
Art. 75 - procedure
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di
beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle
locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attivita' istituzionale,
con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo
Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Il Comune istituisce l'albo dei fornitori secondo le modalita'
espresse dal regolamento.
3. La stipula dei contratti deve essere preceduta da deliberazione
da cui deve emergere il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto del contratto, le modalita' di scelta del contraente.
TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
CAPO I
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 76 - principi
1. Il Comune esplica le sue attivita' di gestione dei servizi
pubblici in funzione dei compiti istituzionali assegnatigli dalla
legge, attenendosi ai principi propri dell'azione amministrativa.
2. Il Comune, nell'ambito della legge, promuove il volontariato
e favorisce l'autogestione nello svolgimento dei servizi pubblici
a carattere sociale.
3. I servizi pubblici hanno per oggetto la produzione di beni
e attivita' diretta a realizzare finalita' socialmente utili ed
a sviluppare sotto il profilo economico e civile la comunita'
locale.
4. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono indicati
dalla legge.
Art. 77 - forme di gestione
1. Il Comune puo' gestire i servizi pubblici secondo le seguenti
forme:
- in economia, quando per le ridotte dimensioni e/o per le particolari
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
azienda o una istituzione;
- in concessione a terzi, quando sussistano alla base ragioni
di opportunita' o tecniche o economiche;
- a mezzo di aziende speciali;
- a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di S.p.A. con prevalente capitale pubblico raccolto
nel Comune, qualora venga ravvisata come opportuna, in relazione
alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici e privati.
Art. 78 - concessione a terzi
1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche,
economiche e di opportunita' sociale, puo' affidare la gestione
dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di re-gola,
provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di
gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformita' a quanto
previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino
la partecipazione alla stessa di una pluralita' di soggetti dotati
di comprovati requisiti di professionalita' e correttezza, tale
da garantire il conseguimento delle condizioni piu' favorevoli
per l'Ente.
Art. 79 - societa' per azioni
1. Per la gestione di beni e servizi di rilevante importanza e
consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed