leggi utili e regolamenti comunale > lo statuto

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - principi fondamentali

1. Il Comune di Quattro Castella e' l'ente di autogoverno della comunita' locale.
2. Attraverso i propri Organi, democraticamente eletti, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale economico e culturale.
3. L'autogoverno della Comunita' si realizza mediante l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune. Lo Statuto costituisce l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
4. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pub-blica, il Comune possiede autonomia finanziaria.
5. L'organizzazione delle strutture comunali e' diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilita' degli organi e del personale, attuando il principio della distinzione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

Art. 2 - finalita'

1. Il Comune di Quattro Castella fonda la propria azione sui principi di liberta', di uguaglianza, di solidarieta' e di giustizia sanciti dalla Costituzione della Repubblica e concorre, coordinando la propria attivita' con lo Stato, con la Regione, la Provincia ed i Comuni, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Promuove, riconoscendo appieno le leggi dello Stato, la tutela della vita umana dal concepimento alla morte. Promuove la tutela della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale, della maternita' e della paternita', assicurando sostegno alla corresponsabilita' dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a superare ogni tipo di discriminazioni razziali, religiose, politiche, nei confronti dei disabili ed in particolare quelle di fatto esistenti tra i sessi, determinando a tal proposito, con concrete azioni positive, condizioni di pari opportunita' nel lavoro, promuovendo ogni possibile iniziativa finalizzata a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale attraverso organismi ad hoc di cui l'Ente si dotera'.
4. Il Comune di Quattro Castella assume la partecipazione alla attivita' politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e ai documenti, l'informazione, la programmazione, la consultazione dei cittadini, nelle sedi e nei modi previsti da questo Statuto e dai regolamenti, come metodo per garantire l'imparzialita' e la tra-sparenza delle proprie azioni.
5. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue compe-tenze, il diritto alla salute psico-fisica, predispone strumenti idonei a renderlo effettivo, favorendo una efficace prevenzione anche tramite l'organizzazione del servizio comunale di protezione civile; assicura la tutela della salubrita' e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternita' e della prima infanzia.
6. Il Comune opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendole libere forme associative e gli organismi di volontariato.
7. Opera per promuovere la cultura della pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione, di informazione.
8. Il Comune di Quattro Castella garantisce la tutela e lo svi-luppo delle risorse culturali e ambientali, valorizzando le bellezze storico-naturalistiche e del paesaggio del proprio territorio.
9. Promuove, ai fini turistici e culturali, anche mediante la collaborazione con altre comunita' locali ed istituzioni culturali, la conoscenza delle terre e delle tradizioni matildiche.
10. A tal fine organizza ed incentiva societa', organismi, asso-ciazioni, anche a partecipazione privata, che si pongono, tra le proprie finalita', la valorizzazione delle localita' matildiche, mediante la tutela, la conservazione ed il recupero di beni monu-mentali ed ambientali e mediante iniziative di carattere culturale e di promozione turistica.
11. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, anche al fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza ed efficacia nella gestione.
12. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti Locali vicini e con i quali ha in comune tradizioni storiche e culturali nonche' vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee.
13. Il Comune promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata finalizzata all'accrescimento del benessere della comunita' e alla piena occupazione dei lavoratori.
14. Il Comune opera per favorire i processi di integrazione politico - istituzionale della Comunita' Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con Enti territoriali di altri Paesi e con organizzazioni europee ed internazionali.

Art. 3 - funzioni

1. Il Comune e' titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. La potesta' di governo del Comune per l'esercizio delle com-petenze e delle funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
3. Spettano, pertanto, al Comune tutte le funzioni riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio e, prioritariamente, in relazione alla loro importanza, quelle relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
4. L'esercizio delle funzioni proprie e delle quali il Comune ha piena titolarieta', sono esercitate secondo i principi del presente statuto e dei regolamenti.
5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territo-riali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
6. Le funzioni attribuite e delegate dalla legge al Comune, di competenza dello Stato e della Regione, sono esercitate nel rispetto dei principi del presente statuto.
7. Le ulteriori e conseguenti funzioni amministrative sono esercitate dal Comune solo nel caso in cui vengano contestualmente assicurate dallo Stato, dalla Regione dalla Provincia, le necessarie risorse finanziarie.

Art. 4 - programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalita' adottando, il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia anche at-traverso l'apporto qualificato delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con lo Stato, con la Regione, la Provincia e gli altri Comuni sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, pari dignita' istituzionale e potestativa e di complementarieta' e sussidiarieta' tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 5 - elementi distintivi: territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Quattro Castella, confina:
- a Nord con il Comune di Reggio Emilia e Bibbiano
- a Sud con il Comune di S.Polo d'Enza e Vezzano sul Crostolo
- ad Est con il Comune di Albinea
- ad Ovest con il Comune di S. Polo d'Enza
ha una estensione di Kmq. 46.13;
2. Comprende le seguenti frazioni, nuclei ed agglomerati:
Quattro Castella: Bergonzano, Bianello, Calinzano, Ghesiola, La Fornace, Madonna della Battaglia, Mangalano, Salvarola, Rio Corte, Monticelli, Fossetta, Fornaci, Mediana, Casa Valle, Ca' Rosso, Ca' Marzano, Ca' Noce, Ca' Ruspecchio, Ca' del Pomo, Ca' Zecchini;
Montecavolo: Cantone, Orologia, Scampate, Fola, La Buca, Bambasino, Costa, Valestra, Ca' Nuova, Ca' Soldette, Ca' Moreda, Montelocco, Pellizzara, Tempie;
Puianello: Botteghe, Braglie, Ca' Matta, Cammelline, Casale', Bo-schi, S. Felice, Ca' del Rio, Casone, Mucciatella, Corticella, La Rosta, Le Forche, Montegaio, Fornasotto, Il Piu' Bello, Pamperduto, La Copela;
Roncolo: Colombara, Cerro, Ghiardello, Tripoli, Rubbianino;
Salvarano: Bedogno, Cereto, Molinetto, Piazza Navona, Tramicello, Pinotta, Ca' Montebello.
3. Il palazzo civico, sede comunale, e' ubicato a Quattro Castella che e' il Capoluogo.
4. Il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale si riuniscono di norma, nella Sede comunale.
5. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio puo' riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
6. La modifica della denominazione delle borgate, delle frazioni o della Sede comunale puo' essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 6 - gonfalone e stemma

1. Il Gonfalone e lo stemma del Comune sono:
a) STEMMA: d'azzurro, a quattro castella torricellati di un pezzo centrale, aperti e finestrati, murati in nero e fondati su quattro monti al naturale. Ornamenti esteriori del Comune.
b) GONFALONE: drappo partito, d'azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Quattro Castella. Le parti in metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale e' ricoperta di velluto dei colori del drappo,alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia e' rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
2. L'uso e la riproduzione del Gonfalone e dello stemma comunale da parte di terzi, per fini non istituzionali, sono vietati, salva espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 7 - albo pretorio ed informazione

1.Le diverse attivita' del Comune si svolgono nel rispetto del principio di pubblicita' e della massima diffusione.
2. Nel palazzo civico nonche' nelle altre sedi istituzionali sono individuati appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione, prevista dalla legge, dallo Statuto e dai rego-lamenti, di atti, provvedimenti, avvisi.
3. Il Segretario, avvalendosi del messo comunale, cura l'affissione degli atti.
4. Il regolamento prevedera' ulteriori forme di pubblicita' al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attivita' del Comune.


TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ORGANI ELETTIVI

CAPO I
CARATTERI DISTINTIVI DELL'ORDINAMENTO

Art. 8 - riparto competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, nel rispetto della legge fondamentale e delle riserve dalla stessa previste, si ispira:
a) all'attribuzione agli organi di governo delle funzioni e degli atti di indirizzo, di inviduazione degli obiettivi, di formulazione delle direttive dettagliate e specifiche per il loro conseguimento , di determinazione dei tempi di attuazione, di assegnazione delle risorse, di verifica della adeguatezza e della rispondenza agli indirizzi ed agli obiettivi fissati dai piani attuativi predisposti dai funzionari compententi,di controllo e di valutazione dei risultati conseguiti;
b) all'attribuzione ai funzionari apicali dei compiti di gestione finanziaria, tecnica, ed amministrativa, nei limiti delle risorse assegnate e fatte salve le competenze attribuite ad altri organi di governo, con adozione di atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Art.8 Bis - Gli Organi Del Comune

1- Sono organi del Comune il Consiglio, La Giunta, il Sindaco.

Art. 8 ter - pubblicita' delle spese elettorali

1- Contestualmente alla presentazione delle condidature alla carica di Sindaco, deve essere depositata presso la segreteria Comunale una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale previste dal candidato Sindaco e dalla lista collegata.La dichiarazione e' sottoscritta dai presentatori e rimane affissa all'albo pretorio comunale sino al cinquantesimo giorno successivo al termine della campagna elettorale.
2- Entro il termine di cui al precedente comma deve essere depositato presso la segreteria comunale, il rendiconto delle spese per la campagna elettorale effettuate dai candidati alla carica di Sindaco e di Consiglieri Comunale.
3- Il rendiconto e' sottoscritto da tutti i candidati iscritti in ciascuna lista e dai candidati alla carica di Sindaco.
Nel giorno successivo al deposito , il rendiconto viene affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE.

Art. 9 - elezione e durata in carica

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improroga-bili.

Art. 9 bis - insediamento

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilita' e compatibilita' previste dalla legge ed alla convalida degli eletti nel numero dei Consiglieri assegnati al Comune nonche' ad eventuali surroghe.
3. La mancata convalida del Sindaco determina la sua decadenza e quindi lo scioglimento del Consiglio.
4. Nella prima seduta del Consiglio il Sindaco comunica la composizione della Giunta ed illustra la proposta degli indirizzi generali di governo che viene discussa ed approvata, con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati in seduta pubblica.
5. Qualora il Consiglio non approvi la proposta ovvero approvi un contenuto diverso da quello della proposta, la relativa votazione non equivale ad una mozione di sfiducia e non comporta le dimissioni del Sindaco.

Art. 10 - attribuzioni del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale e' l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunita'.
2. Il Consiglio Comunale esplica la propria attivita' attraverso:
a) funzioni di indirizzo e direzione;
b) funzioni di controllo;

Art. 11 - funzioni di indirizzo e di direzione

1. Il Consiglio Comunale esprime l'indirizzo politico-amministrativo, secondo i principi contenuti nella legge e nel presente statuto, attraverso l'attivita' di programmazione generale, adottando quegli atti fondamentali che informano, operativamente, l'attivita' del Comune.
2. Costituiscono espressioni di tale potesta' l'adozione di atti:
- che determinano il quadro istituzionale comunale;
- che definiscono i diversi strumenti di pianificazione: quelli finanziari, annuali e pluriennali, i piani degli investimenti, quelli relativi alla pianificazione urbanistica e delle attivita' produttive;
- che costituiscono l'ordinamento organizzativo, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
- che determinano gli indirizzi per una razionale utilizzazione e gestione del patrimonio immobiliare del Comune;
- che disciplinano, le piante organiche e le relative variazioni.
3. Il Consiglio , con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
4. Il Consiglio puo', stabilire con gli atti fondamentali approvati , i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare direttive generali, risoluzioni e ordini del giorno, nonche' altre forme e modi che potranno essere stabiliti dal regolamento, per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attivita degli altri organi elettivi per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
5. Il Consiglio Comunale puo' approvare, all'atto di nomina o in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessita', direttive generali per orientare l'azione dei propri rappresentanti che operano all'interno di istituzioni, aziende, societa' o in forme associative intercomunali.
6. Il Consiglio Comunale, quale organo esponenziale della Comu-nita' locale, puo' esprimere, attraverso risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, su temi o avvenimenti di carattere politico, sociale ed economico, anche a carattere internazionale, il proprio punto di vista interpretando in tal senso gli orientamenti e le sensibilita' dei cittadini di cui e' espressione.
7. Il Consiglio Comunale puo' tenere sedute aperte per l'audizione di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, o anche persone singole, su questioni d'interesse collettivo.

Art. 12 - funzioni di controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo con le modalita' stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attivita' e gli atti:
a) degli organi elettivi e della struttura tecnico/amministrativa del Comune;
b) delle istituzioni, aziende speciali, consorzi, societa' di cui il Comune fa parte e nei confronti delle quali, nei limiti della legge e degli ordinamenti di ciascuno di essi, ha diritto di acquisire atti, documenti, informazioni e relazioni sulla attivita' e sui risultati di gestione.
2. Il regolamento disciplinera' le modalita' di esame e di con-trollo dei consuntivi, delle relazioni periodiche che, su richiesta dello stesso, la Giunta Municipale, il Sindaco, il Segretario e i funzionari responsabili dei servizi dovranno inviare al Consiglio, al fine di verificare, nell'ambito delle rispettive responsabilita', i risultati raggiunti nonche' la coerenza dell'attivita' dei predetti soggetti con gli atti fondamentali e di programmazione formalmente adottati.
3. Il regolamento del Consiglio stabilisce, altresi', i termini e le modalita' per la presentazione delle interpellanze, delle interrogazioni, delle mozioni e degli ordini del giorno, prevedendo i tempi entro i quali deve essere fornita la risposta o iscritto l'oggetto all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio Comunale, nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, si avvale delle funzioni e delle competenze del collegio dei Revisori dei conti, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge e dall'apposito regolamento di contabilita'.

Art. 13 - atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti fondamentali del Comune nei limiti determinati dalla legge.
2. Attraverso tali atti, il Consiglio esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunita' e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
3. Sono altresi' di competenza del Consiglio gli atti allo stesso attribuiti con disposizioni emanate successivamente all'entrata in vigore della Legge N. 142/1990, nonche' quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilita' ed incompatibilita' dei consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 14 - nomine dei rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 15 - attribuzioni organizzatorie del consiglio

1. Il Consiglio Comunale esercita la potesta' di autorganizzazione per mezzo degli istituti previsti dallo Statuto e secondo le modalita' determinate dal regolamento.

Art. 16 - funzionamento del consiglio comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale e' convocato e presieduto dal Sindaco, dal Vice-Sindaco in caso di impedimento del Sindaco, dall'Assessore piu' anziano di eta', che non sia Assessore esterno, in caso di impedimento del Vice-Sindaco.
3. Il Sindaco formula l'ordine del giorno del Consiglio, su proposta della Giunta Municipale sentiti i Capigruppo.
4. La convocazione del Consiglio puo' essere richiesta dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
5. In tali casi, il Sindaco convoca il Consiglio entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Sono inscritte all'ordine del giorno anche le proposte di deliberazione di iniziativa dei singoli consiglieri sulle quali si sono pronunciati favorevolmente la Giunta e i capi-gruppo consi-liari.
7. Le proposte di deliberazione consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso l'Ufficio di Segreteria almeno quattro giorni prima della riunione, in caso di sedute ordinarie, ventiquattrore in caso di sedute straordinarie.
8. Il Consiglio Comunale e' convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti previsti dalla legge e dallo Statuto.
9. Il Consiglio Comunale e' convocato di norma in seduta straordinaria, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, nei seguenti casi:
- quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e comunque sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati;
- quando sia richiesto da singoli Consiglieri, con le modalita' previste nel precedente 6° comma;
- quando, nei casi previsti dalla legge, lo richieda il Comitato Regionale di Controllo ed il Prefetto.
10. Le deliberazioni del Consiglio Comunale non sono valide se non e' presente la meta' dei Consiglieri assegnati e se non sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
11. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge, lo Statuto e il regolamento prescrivano, espressamente maggioranze qualificate.
12. Non si intendono, comunque, adottate quelle deliberazioni nei confronti delle quali la maggioranza dei consiglieri presenti e aventi diritto al voto si sia astenuta.
13. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
14. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.
15. Le eccezioni alla pubblicita' delle sedute e/o al voto palese sono previste dal regolamento.
16. Nel caso di deliberazioni riguardanti nomine ove e' prescritta la rappresentanza delle minoranze, il regolamento disciplinera' le modalita' di votazione al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze stesse.
17. Il Segretario Comunale o chi legalmente lo sostituisce, partecipa alle riunioni del Consiglio, curando la stesura del verbale della seduta, potendosi avvalere degli uffici e del personale dell'Ente.
18. Nel caso in cui il Segretario, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 279 del T.U. N. 383/34, non possa partecipare alla riunione o lo stesso sia assente o impedito, e' sostituito dal Vice-Segretario.
19. Qualora la sostituzione non possa comunque aver luogo, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti per svolgere le funzioni di verbalizzante:
a) in caso di incompatibilita', solo per quel punto;
b) per tutti i punti dell'ordine del giorno, in caso di impedimento o assenza non programmata.
20. Le deliberazioni sono firmate dal Sindaco-Presidente e dal Segretario Comunale.
21. Il Consiglio Comunale puo' avvalersi, per la trattazione di argomenti che presuppongono conoscenze tecniche specifiche, della presenza in aula di funzionari comunali.

Art.17 - Prerogative E Compiti Dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione o, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunita' ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena liberta' di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale.
4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione.
5. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni alle quali andra' obbligatoriamente risposto entro i termini fissati dal regolamento.
6. I Consiglieri Comunali, con le modalita' attuative stabilite dal Regolamento, hanno diritto di accesso a tutti gli atti, documenti, informazioni, in possesso della Amministrazione Comunale, finalizzati all'espletamento del proprio mandato.
7. Il Segretario Comunale e i funzionari responsabili degli uf-fici, a semplice richiesta, sono tenuti a fornire ai Consiglieri copie di atti e documenti ad eccezione di quelli, comunque non connessi ad argomenti da trattare in Consiglio, la cui riservatezza e/o segretezza siano previsti dalla legge.
8. In ogni caso il Consigliere, nei casi specificatamente previsti dalla legge, ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti avuti.
9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni eventualmente loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
10. I Consiglieri che non intervengono a N. 5 sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
11. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

Art. 18 - gruppi consiliari

1. Di norma i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Segretario comunale, entro la seduta successiva a quella della convalida degli eletti, il nome del capogruppo.
3. In mancanza della predetta comunicazione viene considerato capogruppo:
a) per il gruppo di maggioranza, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
b) per i gruppi di minoranza, il candidato alla carica di Sindaco della rispettiva lista.
4. La conferenza dei capigruppo e' l'organo consultivo del Sindaco nelle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni, nonche' ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
5. La conferenza dei capigruppo esprime parere obbligatorio sull'interpretazione del regolamento del Consiglio. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 19 - regolamento del consiglio

1. Il Consiglio approva, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attivita' e l'esercizio delle funzioni secondo i seguenti principi:
a) metodo della programmazione dei lavori;
b) concertazione del calendario dei lavori e dell'ordine del giorno delle sedute tra i capi-gruppo;
c) rapidita' ed efficacia dei procedimenti deliberativi;
d) garanzie procedimentali per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte dei Consiglieri.
2. Il Regolamento stabilisce, tra l'altro:
- le modalita' per l'esercizio, da parte dei Consiglieri, dei poteri d'iniziativa;
- le modalita' e i criteri per il conferimento, ai Consiglieri, di compiti e mansioni nonche' i rapporti tra questi e gli Organi elettivi;
- le competenze della conferenza dei capi-gruppo, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Sindaco, le Commissioni consiliari e la Giunta, nonche' le definizioni dei mezzi e delle strutture messe a disposizione dei gruppi consiliari per l'espletamento delle funzioni loro attribuite.

Art. 20 - commissioni consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni permanenti, speciali e/o temporanee.
2. Le commissioni sono composte in modo da assicurare la presenza di tutti i Gruppi e la loro rappresentativita', mediante attribuzione di voto plurimo proporzionale ai gruppi rappresentati.
3. Il Regolamento determina il numero delle commissioni perma-nenti, le materie di competenza, la disciplina del loro funziona-mento e della loro composizione.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6. Il Regolamento puo' altresi' prevedere che le commissioni consiliari disciplinate dal presente articolo, possono avvalersi, quando la specificita' delle materie di cui si occupano lo richieda, di competenze professionali esterne al Consiglio e agli Uffici.
7. Il Presidente di ogni commissione e' eletto dal Consiglio Comunale.
8. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta lo richiedano.
9. Al pari, il Sindaco e ogni singolo Assessore sono tenuti a sentire le commissioni quando questi ultimi lo richiedono.
10. Alle commissioni permanenti, nei modi e con le procedure stabilite dal Regolamento, sono affidati, in linea di principio, le seguenti competenze:
- esame, approfondimento ed istruzioni di proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dal Sindaco e dall'Assessore competente per materia;
- attivita' referente nei confronti di deliberazioni di competenza del Consiglio, nelle materie stabilite dal Regolamento;
- espressioni, a richiesta della Giunta, del Sindaco o anche di singoli assessori, di pareri preliminari non vincolanti, in ordine ad iniziative, atti, proposte sui quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.
11. Il Consiglio Comunale puo' altresi' procedere alla nomina di commissioni speciali e/o temporanee per l'esame di materie relative a problematiche di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale stesso.
12. Esse svolgono studi e ricerche e possono elaborare proposte.
13. Il Consiglio Comunale, al momento della costituzione delle predette commissioni, dovra' definire i tempi di operativita', gli ambiti e gli obiettivi.

Art. 21 - commissioni miste

1. Possono essere istituite Commissioni composte da Consiglieri Comunali e da cittadini non Consiglieri.
2. Tali organismi hanno funzioni istruttorie, consultive, di studio e di proposta nei vari settori di intervento dell'Amministrazione.
3. Le Commissioni miste vengono istituite con atto formale del Consiglio che, con apposito regolamento, ne norma la composizione, le attivita' e le funzioni. All'interno delle Commissioni deve comunque essere garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

Art. 21 bis - commissione d'indagine

1. Il Consiglio puo' istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attivita' dell'Amministrazione precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilita' di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.
2. La Commissione e' composta da n. 6 Consiglieri, individuati con votazione segreta, di cui n. 3 della minoranza.
3. Il Presidente della Commissione e' eletto dal Consiglio Comunale tra i componenti della Commissione medesima.
4. La Commissione d'indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potesta' di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei dipendenti nonche' dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
5. La Commissione, conclusa l'indagine, rimette al Consiglio Comunale apposita relazione.

Art. 21 ter - attivita' ispettiva

1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
2. In ogni seduta consiliare il Sindaco, o l'Assessore delegato, risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
3. Il Regolamento Consiliare precisa le modalita' di presentazione delle richieste e delle relative risposte.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE.

Art. 22 - competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari apicali, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti di quest'ultimo.
3. Spetta alla Giunta procedere all'assegnazione, ai funzionari apicali, sulla base degli stanziamenti di bilancio, delle risorse destinate alle attivita' di gestione, formulando in tale sede direttivi dettagliate e specifiche
in ordine agli obiettivi, ai tempi ed alle modalita' attuative dei programmi approvati dal Consiglio Comunale e verificare l'adeguatezza e la rispondenza agli indirizzi ed agli obiettivi fissati dai piani attuativi predisposti dai funzionari competenti.
Compete pure alla Giunta effettuare senza interferire nella funzione di controllo propria del Consiglio Comunale, valutazioni anche in tempi intermedi, sul grado e sul modo di attuazione dei suddetti programmi, con facolta' di integrare e di aggiornare, se del caso, le direttive impartite.

Art. 23 - composizione

1. La Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 Assessori.
2. Possono essere nominati Assessori, oltre ai Consiglieri Comunali, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere Comunale.
3. Gli Assessori esterni partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, essenzialmente anche se non esclusivamente, per illustrare proposte ed argomenti concernenti la propria delega.
4. Nei confronti degli Assessori non Consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennita' degli Amministratori locali.

Art. 24 - nomina

1. I componenti della Giunta ed il Vice-Sindaco sono nominati dal Sindaco con le modalita' previste dal successivo art. 33 bis.
2. Le cause di ineleggibilita' ed incompatibilita', la posizione giuridica, lo status dei componenti sono disciplinati dalla legge.
3. In caso di rinnovo del Consiglio, la Giunta rimane in carica fino all'elezione della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
4. Il Sindaco conferisce ad ogni Assessore apposita delega, con o senza firma, per attivita' e funzioni di competenza comunale.

Art. 25 - gli assessori

1. Gli Assessori, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, derivantegli dalla delega ricevuta, promuovono, in conformita' agli indirizzi della Giunta, il raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati determinati dalla giunta medesima.
2. Gli Assessori si rapportano con i responsabili degli Uffici e dei Servizi, nei confronti dei quali esercitano i poteri di indi-rizzo e di controllo, in modo da assicurare una ordinata e corretta gestione anche mediante la individuazione dei procedimenti e degli atti necessari.
3. A tale scopo con cadenza periodica, l'assessore convoca una conferenza degli uffici e dei servizi a cui e' preposto nella quale viene verificata la programmazione e l'attivita' degli stessi.

Art. 26 - attribuzioni

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione a contenuto generale e/o discrezionali che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto alle competenze di altri soggetti.
2. Compete in particolare alla Giunta:
-predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Comune;
-proporre al Consiglio i regolamenti;
-predisporre i piani ed i programmi da sottoporre alla approvazione del consiglio;
-approvare i programmi esecutivi ed i disegni attuativi dei medesimi;
-adottare i provvedimenti di assegnazione delle risorse e quelli che non siano attribuiti agli altri organi elettivi, al Segretario e ai funzionari apicali, che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
-elaborare linee di indirizzo e predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
-fissare le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e proporre al consiglio la disciplina generale delle stesse;
-disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
- esercitare previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
-approvare i piani predisposti dai funzionari apicali per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in genere a favore di Enti e persone;
-deliberare in materia di liti, di rinunce e di transazioni e, ove il caso lo richieda, autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore e convenuto, qualora le menzionate attribuzioni non rientrino nelle competenze dei funzionari apicali;
-attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere atti di elevata importanza discrezionale senza pregiudizio delle attribuzioni di carattere gestorio riservate al Segretario ed ai funzionari apicali.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita'.
4. La legge determina i casi in cui le delibere adottate dalla Giunta sono comunicate ai Capi gruppo consiliari ed al Prefetto. Il regolamento disciplina le modalita' delle predette comunicazioni.

Art. 27 - cessazione della carica di assessore - decadenza, dimissioni, revoca - cessazione della carica del sindaco e della giunta comunale - mozione di sfiducia

1. Le dimissioni degli Assessori sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse sono irrevocabili dalla presentazione e diventano efficaci ad intervenuta surrogazione disposta dal Sindaco.
2. La revoca degli Assessori e' disposta dal Sindaco con atto motivato.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Sindaco che ne da' comunicazione al Consiglio Comunale alla sua prima seduta.
4. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta Comunale.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresi', dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
6. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e depositata presso la Segreteria Comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari; la mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28 - norme di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche.
2. Alle stesse partecipa il Segretario e/o il Vice Segretario il quale cura la redazione del verbale, potendosi avvalere del personale della Segreteria.
3. Il Sindaco puo' disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i responsabili dei servizi e degli uffici.
4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei Revisori, nonche' il Presidente o i componenti delle commissioni consiliari formalmente costituite.
5. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza di voti degli Assessori presenti.
6. In caso di parita', prevale il voto del Sindaco.
7. La Giunta e' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco.
8. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza e' assunta dall'Assessore che risulta essere il piu' anziano di eta' tra gli Assessori presenti.
9. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal Segretario.
10. La Giunta stabilisce, con proprio atto avente valenza regolamentare, in conformita' alla legge e allo Statuto, i criteri che dovranno presiedere alle istruttorie delle proposte di deliberazioni nonche' le modalita' di funzionamento operativo della Giunta.


CAPO IV
IL SINDACO

Art. 29 - competenze generali

1. Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovraintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Svolge attivita' di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e di gestione del Comune.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, attua gli indirizzi politico-amministrativi contenuti negli atti fondamentali del Consiglio Comunale.
4. Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione, la Provincia e le altre realta' locali culturali, sociali che operano nel territorio al fine di promuovere ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettivita'.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'Art. 48 della legge 142/1990.
6. Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione di area funzionale e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'Art. 51 della legge 142/1990, nonche' dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Art. 30 - prerogative quale capo dell'amministrazione

1. Il Sindaco:
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attivita' politico-amministrativa del Comune;
- garantisce l'unita' di indirizzo della Giunta Comunale, coordinando e stimolando l'attivita' degli Assessori, nei confronti dei quali puo' indirizzare direttive sia in attuazione delle deliberazioni assunte dalla stessa Giunta, che quelle connesse alla propria responsabilita' di direzione politica generale;
- puo' sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attivita' amministrativa dei singoli Assessori, per sottoporli all'esame della Giunta;
- sentita la Giunta assume iniziative in ordine alla conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- indice i referendum consultivi;
- adotta le ordinanze ordinarie, nonche' quelle contingibili ed urgenti;
- emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- rilascia le autorizzazioni comunali, di polizia amministrativa, nonche' le autorizzazioni e le concessioni comunali;
- per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, determina il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonche' gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzarli tutti alle esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Il Sindaco puo' delegare la firma di atti di propria competenza e non assegnati alla competenza degli Assessori, specificatamente indicati nell'atto di delega, al Segretario Comunale.

Art. 31 - prerogative di vigilanza

1. Il Sindaco:
- sovraintende e vigila sul funzionamento degli uffici e dei servizi, concordando con il Segretario tutte le iniziative tese a informare ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza l'attivita' amministrativa, avendo cura che sia data esecuzione alla attivita' programmatica del Consiglio e della Giunta e agli atti posti in essere dai predetti organi;
- promuove direttamente o avvalendosi del Segretario indagini e verifiche amministrative sull'intera attivita' del Comune, al fine, anche, di accertare eventuali ritardi o responsabilita' negli adempimenti dovuti, nonche' ad accertare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e societa' appartenenti al Comune svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- collabora con i revisori dei conti del Comune, concordando, di intesa con gli altri organi elettivi e gestionali, le modalita' di svolgimento delle loro funzioni.

Art. 32 - attribuzioni organizzatorie

1. Il Sindaco:
- determina gli argomenti dell'ordine del giorno del Consiglio e la data di convoca;
- convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- esercita i poteri di polizia nelle adunanze del Consiglio;
- convoca e presiede la Giunta e ne propone gli argomenti di discussione;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 33 - attribuzioni per i servizi statali

1. Quale Ufficiale del Governo sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. In tale veste, sovraintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva, militare e di statistica;
- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone , se del caso il Prefetto.
3. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate anche dai soggetti ai quali spetta, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione del Sindaco.
4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di legge.

Art. 33 bis - elezione del sindaco, nomina del vice-sindaco e giunta

1. Il Sindaco e' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed e' membro del rispettivo Consiglio.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali.
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non puo' essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
5. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 33 ter - dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del
sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio che viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.
5. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, di impedimento temporaneo, di sospensione dall'esercizio della funzione. In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore piu' anziano di eta'.


TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

CAPO I

ASSOCIAZIONISMO E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.


Art. 34 - partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

1. La partecipazione dei cittadini alla attivita' amministrativa esprime il concorso diretto della comunita' all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli Organi elettivi e realizza la piu' elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi ed i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attivita' amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunita'.
3. La titolarita' individuale dei diritti di partecipazione previsti nel presente statuto spetta ai cittadini maggorenni italiani, stranieri e apolidi redisenti nel Comune di Quattro Castella. Il Regolamento prevede i casi in cui, per la situazione giudiziaria del soggetto, tale diritto viene sospeso o revocato.

Art. 35 - forme associative e organismi di partecipazione

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, l'Amministrazione Comunale valorizza, favorisce e promuove le istituzioni, le fondazioni e le libere forme associative, di categoria, sindacali e di volontariato senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalita' sociali, educative, culturali e sportive, riconoscendoli quali interlocutori nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione.
2. Il Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta di un Albo ove vengono iscritte le associazioni previste al comma precedente e determina inoltre i requisiti per l'iscrizione. Alle Associazioni ed agli organismi iscritti compete, tenuto conto della rap-presentativita' e secondo le modalita' fissate dal Regolamento:
- il diritto di informazione sulle materie di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie degli atti;
- la possibilita' di consultazione sulle medesime materie attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle Commissioni consiliari e comunali;
- la possibilita' di espressione mediante risoluzioni sulle quali gli organi competenti hanno obbligo di pronuncia;
- l'accesso a sovvenzioni e contributi economici da parte della Amministrazione Comunale secondo le modalita' di assegnazione fissate dall'apposito regolamento;
- la possibilita' di concessione in uso di locali e terreni della Amministrazione Comunale, previa apposita convenzione.
3. L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di motivare il mancato accoglimento dei suggerimenti e delle valutazioni formulate, a seguito di consultazioni, dalle Associazioni di cui al comma 1^.

Art. 36 - consulte per settori

1. Il Consiglio Comunale puo' istituire consulte per settori, temi e progetti con particolare riferimento alle questioni della condizione femminile, della condizione dell'infanzia e dell'eta' evolutiva.
2. Le consulte cosi' istituite operano come organismi di partecipazione.
3. Il loro funzionamento e le funzioni, comprese la loro composizione e i rapporti con gli Organi del Comune, sono disci-plinati da appositi regolamenti, deliberati contestualmente alla loro istituzione.

Art. 36 bis - pari opportunita'

1. Il Consiglio puo' istituire una Commissione di pari opportunita' con il compito di formulare proposte ed osservazioni nonche' pareri su questioni attinenti alla condizione femminile e che possono essere sviluppate in politiche di pari opportunita'.
2. Il Comune di Quattro Castella promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali del Comune medesimo nonche' degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti.

Art. 37 - consulta della cittadinanza

1. L'Amministrazione Comunale istituisce la Consulta della Cit-tadinanza, espressione delle associazioni e degli organismi iscritti all'Albo e dei singoli cittadini che intenderanno aderire ad essa, come organo di informazione, partecipazione e controllo dell'azione comunale.
2. La Consulta della cittadinanza formula proposte ed esprime pareri sugli atti di indirizzo e di programmazione.
3. Il regolamento disciplinera' le modalita' di funzionamento.

Art. 38 - consultazione dei cittadini

1. L'adozione di atti amministrativi generali da parte della Amministrazione Comunale richiede la preventiva effettuazione di un'ampia consultazione dei cittadini e delle associazioni.
2. La consultazione si svolge sia attraverso l'invio di materiale documentario con richiesta di suggerimenti e pareri, che attraverso pubbliche assemblee, nelle quali vengono discussi il progetto o la proposta e/o le eventuali domande che hanno dato luogo al procedimento.

Art. 39 - istanze, petizioni, proposte

1. Per una migliore tutela degli interessi e dei desideri dei cittadini e per favorire la partecipazione alle attivita' dell'Amministrazione da parte della collettivita' e dei singoli cittadini sono previsti gli istituti dell'istanza, della petizione e della proposta di deliberazione.
2. La istanza e' diretta a chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attivita' amministrativa.
3. La petizione e' diretta a sollecitare e/o attivare l'intervento dell'Amministrazione comunale su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita'.
4. La proposta e' diretta a richiedere l'adozione di determinati atti amministrativi ai competenti organi comunali. Essa deve essere sottoscritta da almeno 60 (sessanta) cittadini residenti. Sono condizioni di ammissibilita' della proposta la forma scritta; la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regola-mentare; la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime.
5. Il regolamento indica l'Ufficio al quale vengono presentate le istanze, le petizioni e le proposte e determina, inoltre, le forme ed i tempi della proposizione, della presa in esame e del pronunciamento su di esse.

Art. 40 - referendum

1. Il referendum consultivo e' un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento.
2. Il referendum consultivo e' indetto per deliberazione del Consiglio Comunale. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 41 - richiesta di referendum

1. Il referendum consultivo e' inoltre indetto su richiesta presentata, con firme autenticate a norma di legge, da almeno il 7% (sette per cento) dei cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Quattro Castella alla data del 1^ gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

Art. 42 - inammissibilita' al referendum

1. Il referendum e' ammesso nelle materie di competenza della Amministrazione Comunale.
2. Non e' ammesso referendum in materia di:
- provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenza di rappresentanti dell'Amministrazione;
- qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;
- tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
- provvedimenti inerenti il personale comunale o delle aziende speciali;
- statuto e regolamenti comunali;
3. Non possono essere oggetto di referendum gli strumenti della pianificazione e relative varianti, nella loro integrita'; sono da ritenersi ammissibili quei quesiti referendari che propongono la modifica di singole parti degli strumenti sopracitati.
4. Non e' inoltre ammissibile quesito referendario la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignita' sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
5. Non e' ammissibile quesito referendario su uguale oggetto gia' sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato ammi-nistrativo.


Art. 43 - modalita'

1. La proposta di referendum deve contenere un solo quesito riferito alla materia oggetto di referendum.
2. Il quesito deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulato in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca da parte degli elettori.
3. Non possono essere tenuti piu' di tre referendum contempora-neamente.
4. I promotori della raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di referendum devono essere almeno 5 (cinque) cittadini residenti nel Comune di Quattro Castella che abbiano compiuto la maggiore eta'.
5. La richiesta di raccolta delle firme deve essere inoltrata dai promotori al Sindaco, il quale informa i Consiglieri Comunali e, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, convoca la Commissione di Garanzia.
6. La Commissione di Garanzia, esaminata la proposta e sentiti i promotori, dichiara , anche a maggioranza, l'ammissibilita' o la inammissibilita' del quesito referendario.
7. L'inammissibilita' puo' essere dichiarata unicamente per motivi di illegittimita' o di contrarieta' al presente statuto o al regolamento del referendum.
8. Il provvedimento che dichiara inammissibile il quesito deve essere accompagnato da una dettagliata motivazione.

Art. 44 - commissione di garanzia

1. La Commissione di garanzia e' costituita dal Difensore Civico del Comune, dal Segretario Comunale e da un laureato in giurisprudenza nominato dal Consiglio Comunale. Un dipendente comunale, designato dal Segretario Comunale, svolge le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 45 - procedure.

1. In caso di referendum dichiarato ammissibile la raccolta delle firme deve concludersi entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla dichiarazione di ammissibilita' della Commissione di Garanzia.
2. Decorsi i termini relativi alla raccolta delle firme la Commissione di Garanzia, entro 10 (dieci) giorni, ne accerta la regolarita' nonche' il raggiungimento del numero minimo per dar luogo al referendum e trasmette gli atti al Sindaco per l'indizione del referendum.
3. Il referendum e' indetto dal Sindaco, puo' essere svolto in tutti i periodi dell'anno tranne che nei mesi di luglio e agosto e non puo' essere svolto in giorno coincidente con altre operazioni di voto.
4. Il Sindaco, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento degli atti della Commissione di Garanzia, indice il referendum per la prima domenica utile, comunque non anteriore ai 40 (quaranta) giorni successivi alla indizione stessa.
5. L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva sugli atti oggetto di consultazione salvo i casi in cui, per manifesta urgenza dei provvedimenti, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, deliberi ugualmente. Tale deliberazione dovra' essere accompagnata da documentazione che certifichi l'improrogabilita' dell'atto.
6. Le norme di svolgimento delle operazioni di voto e dei comizi elettorali sono indicate dal regolamento.
7. Hanno diritto di partecipare alla consultazione i cittadini residenti nel Comune di Quattro Castella che abbiano compiuto la maggiore eta'.

Art. 46 - validita'

1. La consultazione e' dichiarata valida se ha partecipato alla votazione il 40% (quaranta per cento) degli aventi diritto.
2. In caso di validita' della consultazione la risposta al quesito referendario che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi e' considerata approvata.
La Commissione di Garanzia verifica la validita' del referendum e ne proclama il risultato.
3. Il Consiglio Comunale discute il risultato del referendum entro 30 giorni dalla sua proclamazione e, nel corso della stessa seduta, delibera sulla questione oggetto del referendum.
4. Qualora la deliberazione non rispetti, in tutto o in parte, il risultato del referndum, tale provvedimento deve essere adottato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 47 - sospensione e revoca

1. Sentita la Commissione di Garanzia, che esprime parere in merito, il Sindaco sospende o revoca il referendum nei casi in cui:
- sia stata promulgata legge attinente la proposta referendaria;
- sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento del Consiglio Comunale o manchino 2 (due) mesi al suo scioglimento alla data di indizione del referendum;
- sia stato raggiunto un accordo tra l'Amministrazione comunale e il Comitato promotore del referendum.

Art. 48 - comitato promotore

1. I cittadini promotori di una proposta referendaria costitui-scono un Comitato promotore del referendum che deve essere riconosciuto dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Comitato promotore, secondo le modalita' stabilite dal regolamento, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria.
3. Ha diritto di essere sentito dalla Commissione di Garanzia prima della formulazione del giudizio di ammissibilita' del quesito.
4. Il Comitato puo' concludere accordi con l'Amministrazione sul contenuto delle questioni sottoposte a referendum.
5. Al Comitato promotore si intendono attribuite in genere le facolta' riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

Art. 49 - spese

1. Tutte le spese relative al referendum sono ad esclusivo carico dell'Amministrazione Comunale e sono previste nel bilancio.

Art. 50 - pubblicita'

1. Tutti gli atti relativi al referendum devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune. I casi in cui gli atti devono essere portati a conoscenza della cittadinanza attraverso ulteriori mezzi sono previsti nel regolamento.
2. L'esito del referendum e' reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione piu' idonei affinche' tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.


CAPO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Art. 51 - la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.
2. I soggetti nei confronti dei quali ilprovvedimento ammini-strativo e' destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenirvi hanno diritto di essere informati sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalita' previste dalla legge.
3. Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
4. Il regolamento disciplinera' le modalita' e i termini dello intervento sul procedimento, nonche' le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

Art. 52 - responsabilita' del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il regolamento sul provvedimento amministrativo e' ispirato a realizzare la piu' agevole partecipazione dei cittadini, di asso-ciazioni e comitati portatori di interessi diffusi, al procedimento amministrativo.
3. Il regolamento determina l'autorita' organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.
4. Nel regolamento viene altresi' stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
5. Il regolamento individua gli organi ai quali spetti la possibilita' di concludere accordi con i soggetti intervenuti e/o interessati al procedimento al fine di detrminare il contenuto discrezionale dello stesso.

Art. 53 - diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. L'attivita' amministrativa e' condotta sulla base di criteri di economicita', efficacia e pubblicita'.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' ammini-strativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.
3. I cittadini singoli e associati hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, hanno diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande e progetti.
4. L'informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previo ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge e dal Regolamento.
5. Con apposito regolamento sono definite le modalita' di attuazione della legge N. 241/1990 e di quanto sopra previsto, ivi compreso le norme per la sospensione del diritto alla visione.

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 54 - istituzione del difensore civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialita', la trasparenza e l'accesso alla amministrazione comunale, nonche' il suo buon andamento, e' istituito l'ufficio del difensore civico comunale.
2. Il difensore civico e' nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei quattro quinti dei componenti la prima votazione e dei due terzi la seconda, all'interno di un elenco di autocandidature adeguatamente documentate, presentate secondo le modalita' previste dall' apposito regolamento, tra i cittadini in condizioni di eleggibilita' alla carica di consigliere comunale ed in possesso di qualificazione ed esperienza idonee a garantire indipendenza, imparzialita', probita', moralita' e competenza giuridico-amministrativa .
3. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati abbia conseguito la predetta maggioranza, si procedera' nella stessa seduta a votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto i maggiori voti e sara' eletto quello che ottenga il suffragio della maggioranza dei votanti.
4.Il difensore civico dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile una sola volta.
5. Il regolamento definisce i casi di ineleggibilita' e incompatibilita', prevede apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del difensore civico nonche' i criteri per la determinazione dell'indennita' di carica, prevede infine le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri e le attribuzioni, nonche' le modalita' di risoluzione dei conflitti con l'Amministrazione.

Art. 55 - funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale.
2. Il difensore civico ha competenza sull'attivita' di tutte le unita' comunali, nonche' sulle aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti o in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale.
3. Il difensore civico:
- puo' chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;
- ha diritto di informazione sullo stato del procedimento e accedere agli atti d'ufficio senza che possa essergli opposto il segreto;
- puo' inviare raccomandazioni agli organi e agli uffici comunali;
- puo' sollecitare il riesame di atti o provvedimenti della Amministrazione di cui segnali irregolarita' o vizi di legittimita';
- tramite apposita intesa tra l'Amministrazione e gli interessati, puo' estendere la propria competenza anche agli uffici statali periferici.

Art. 56 - mezzi e rapporti con il consiglio

1. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale ed e' dotato dei mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni.
2. Il difensore civico presenta annualmente apposita relazione al Consiglio Comunale sulla attivita' svolta, sui riscontri effettuati e sulle disfunzioni rilevate nell'attivita' amministrativa.

CAPO IV
DECENTRAMENTO

Art. 57 - decentramento di funzioni e servizi

1. Al fine di assicurare la migliore fruibilita' dei servizi svolti dal Comune nonche' l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalita' ed efficacia, il Consiglio provvede all'individuazione, nel regolamento di organizzazione, delle attivita' da decentrare sul territorio.
2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attivita' decentrate.

TITOLO IV
GLI UFFICI E IL PERSONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

Art. 58 - principi

1-Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i piu' elevati livelli di produttivita'.
Il personale ad essi preposto opera con professionalita' e responsabilita' al servizio dei cittadini.
2- Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di settore e di servizio, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialita' e il buon andamento dell'Amministrazione , promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalita' economica anche secondo principi di mobilita' interna e di interscambiabilita' di funzioni.
3- L'attivita' della struttura organizzativa del Comune deve dare attuazione al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.
Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttivi generali impartite.
4- Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e individua nel confronto e nella partecipazione con i singoli lavoratori e con le loro rappresentanze sindacali uno degli strumenti per valutare l'organizzazione del lavoro e per elaborare i programmi previsionali e programmatici, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privatizzazione del pubblico impiego.
5- L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
6- L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacita' operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e delgi ordinamenti giuridici e finanziari.
7- Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, determina l'organizzazione delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalita' per l'assegnazione del personale ai settori ed ai servizi.

Art. 59 - riparto competenze ( soppresso)

Art. 60 - struttura dell'ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in
a) Settori, ai quali sono preposti responsabili di settore;
b) Servizi, ai quali sono preposti responsabili di servizio,
2- Ai responsabili di settore e di servizio spetta l a gestione finanziaria, tecnica ed amminsitrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; con le modalita' ed i limiti previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3- I responsabili di settore e di servizio sono parimenti tenuti ad esprimere i pareri di cui all'art.53 della legge n. 142/1990 sulle proposte di deliberazione di loro pertinenza.

Art. 61 - norma transitoria (soppresso)

Art. 62 - funzioni di direzione (soppresso)

Art. 63 - conferenza dei responsabili di settore

1. Per favorire lo svolgimento dell'attivita' per progetti e programmi e' istituita la conferenza dei responsabili di settore, presieduta dal Segretario Comunale.
2. Alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie ed attuative.
3. Alle riunioni della conferenza possono partecipare il Sindaco e gli Assessori interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 64 - il segretario

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovraintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili di settore, dei quali coordina l'attivita', assicurando l'unitarieta' operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. Il Segretario Comunale e' responsabile:
-della pubblicazione delle delibere all'albo pretorio e dell'attestazione della loro esecutivita';
- dell'istruttoria delle deliberazioni delle quali attesta la compiutezza in sede di espressione del parere di legittimita';
- degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni nonche' l'attuazione di tutti i provvedimenti e, pertanto, vigila costantemente alla specifica attuazione delle procedure e dei provvedimenti;
- del regolare svolgersi delle procedure conseguenti all'assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinche' acquistino validita' giuridica e perseguano effettivamente i fini indicati.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, esprimendo il suo parere in merito alla legittimita' di proposte, procedure e' questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. Convoca e presiede la conferenza dei responsabili di settore.
6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma e dalla legge, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
a) roga i contratti e, quando non e' ufficiale rogante, stipula gli stessi in caso di assenza o impedimento del responsabile di settore competente;
b) presiede le commissioni di gara e di concorso, ha la responsabilita' delle procedure d'appalto, approva i bandi di concorso e le relative graduatorie di merito, in caso di assenza o impedimento del responsabile del settore competente;
c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, d'intesa con i responsabili di settore, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
d) adotta, d'intesa con i responsabili di settore i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
e) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
7. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.
8. Il Segretario Comunale esercita il potere di avocazione degli atti o di sostituzione in caso di inadempienza o inefficienza dei responsabili di settore.

Art. 65 - il vice segretario

1. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il predetto regolamento disciplina, altresi', le attribuzioni, le responsabilita' e le modalita' di copertura del posto sulla base degli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.
4. L'organigramma potra' assegnare al Vice Segretario la dire-zione di una struttura organizzativa di massima dimensione.

Art. 65 bis - copertura dei posti di alta specializzazione

1- I posti di responsabili degli uffici e servizi di alta specializzazione, come individuati dal regolamento di organizzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Il medesimo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina inoltre le qualifiche di alta specializzazione i cui posti sono ricopribili a mente del presente articolo nonche' i casi eccezionali di cui e' consentito il ricorso al contratto di diritto privato,
2- La durata del contratto e' rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione.
3- In deroga ai requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, stante la particolare natura di rapporto fiduciario a tempo determinato, si prescinde dal limite massimo d'eta';

Art. 65 ter - incarichi di direzione di aree funzionali

1- Per l'attuazione di programmi e/o progetti di particolare rilevanza definiti dalla Giunta Municipale che investono attribuzioni di uffici appartenenti ad un'area funzionale in cui sono ricompresi piu' settori, il Sindaco, con determinazione motivata, puo' conferire ad un responsabile di settore, incarichi di direzione di area funzionale a tempo determinato e per un periodo non superiore a numero 3 anni.
2- Il rinnovo dei suddetti incarichi potra' essere disposto con determinazione motivata del Sindaco contenete la valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e alla attuazione dei programmi e/o progetti, nonche' al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.
3- L'interruzione anticipata di tali incarichi potra' essere parimenti disposta con determinazione sindacale motivata quanto il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.

Art. 65 quater - collaborazioni esterne

1- Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita'.

TITOLO V
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

CAPO I
RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Art. 66 - autonomia finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' riservato alla legge dello Stato.
2. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equita' e perequazione, nonche' di progressivita' riferita alla capacita' contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
3. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e secondo le modalita' fissate da apposito regolamento.

Art. 67 - programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attivita' del Comune e' realizzata e definita attraverso i seguenti atti:
a) bilancio di previsione annuale;
b) relazione previsionale e programmatica;
c) bilancio pluriennale;
2. Gli atti contabili di cui al precedente comma sono proposti dalla Giunta Comunale.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, e' deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge, osservando i principi dell'universalita', integrita' e pareggio economico e finanziario.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza atte-stazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto e' nullo di diritto.
Contestualmente al bilancio di previsione la Giunta propone al Consiglio il bilancio pluriennale, il programma delle opere pub-bliche e degli investimenti che comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne la attuazione.
5. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verra' dato allo stesso attuazione.
6. Il programma viene aggiornato almeno una volta all'anno in conformita' ai bilanci annuali e pluriennale approvati.
7. Il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei Con-siglieri assegnati. In seconda convocazione il bilancio e' approvato a maggioranza dei voti soltanto se e' presente la meta' dei Consiglieri assegnati.

Art. 68 - le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da legge ordinarie, speciali, statali e regionali, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune.

CAPO II
IL PATRIMONIO

Art. 69 - gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale adotta ogni tipo di provvedimento che si renda necessario per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilita' e' attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
2. La Giunta provvede alla gestione del patrimonio avvalendosi dei
responsabili dei servizi. Cura l'attuazione dei progetti e dei programmi previsti negli atti fondamentali e di indirizzo. Vigila sui risultati della gestione che comunica al Consiglio con apposita relazione.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato o uso gratuito. Per eventuali deroghe, giu-stificate da motivi di interesse pubblico e/o sociale, il Consiglio procede all'adozione del provvedimento.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dai competenti organi, quando la loro redditivita' risulti inadeguata al loro valore e sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie dell' Ente o quando , piu' in generale, si appalesi l'esigenza di un investimento piu' produttivo.

CAPO III
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 70 - principi e metodi

1. Il Comune, al fine di valorizzare la propria autonomia, svi-luppa la sua capacita' gestionale ispirando l'attivita' tecnica e la funzione politica al perseguimento del migliore rapporto tra le risorse utilizzabili ed i risultati da raggiungere, entro gli obiettivi e le priorita' che verranno individuate per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e dei singoli cittadini utenti.
2. Per lo sviluppo di una piu' elevata capacita' gestionale di-namica, finalizzata a privilegiare l'importanza ed il valore del risultato rispetto all'atto, il Comune favorisce la ricerca e la introduzione di nuove e piu' efficaci forme di controllo della gestione sia finanziaria che economica.
3. Il controllo contabile della gestione dovra' tendere ad assicurare l'equilibrio finanziario attraverso una costante verifica della rispondenza della gestione dei singoli capitoli del bilancio con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.
4. Il controllo economico si realizza mediante metodologie di analisi e rilevazione, indicatori e parametri utili a governare la dinamica dei costi economici dei servizi in termini di ricerca dell'economicita' della gestione, di efficienza nell'utilizzo delle risorse, di efficacia della azione amministrativa nel raggiungimento dei risultati e degli obiettivi.

Art. 71 - rendiconto della gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.
2. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo puo' essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la meta' dei Consiglieri assegnati. In tale ipotesi il conto consuntivo e' approvato se riporta la maggioranza dei voti validi.
3. Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta nonche' la relazione dei Revisori, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte della Giunta e degli Uffici.

CAPO IV
TESORERIA COMUNALE

Art. 72 - servizio di tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria e' affidato dal Consiglio Comunale ad un Istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione e' regolata da apposita convenzione.
3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le modalita' relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

CAPO V
REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 73 - i revisori dei conti - nomina e durata

1. Il Consiglio Comunale, elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, prescelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, il quale funge da Presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri;
2. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
3. La legge ed il regolamento di contabilità stabiliscono le cause di ineleggibilita', incompatibilita', decadenza, nonche' le ipotesi di inadempienza che danno titolo alla revoca.
4. Ai revisori dei conti spettano i compensi previsti dalle normative vigenti.

Art. 74 - funzioni

1. I Revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e partecipano, se richiesti o quando essi stessi, su questioni e/o materie riguardanti le loro competenze ne facciano domanda, alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale.
2. Il Collegio dei revisori collabora nell'attivita' di controllo e di indirizzo esercitata dal Consiglio Comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione, riferendo immediatamente al Consiglio stesso gravi irregolarita' che eventualmente venissero riscontrate e attestando la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione con un'apposita relazione da allegare alla deliberazione di quest'ultimo.
24 3. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.
4. Essi rispondono della verita' delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

CAPO VI
APPALTI E CONTRATTI

Art. 75 - procedure

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attivita' istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Il Comune istituisce l'albo dei fornitori secondo le modalita' espresse dal regolamento.
3. La stipula dei contratti deve essere preceduta da deliberazione da cui deve emergere il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, le modalita' di scelta del contraente.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 76 - principi

1. Il Comune esplica le sue attivita' di gestione dei servizi pubblici in funzione dei compiti istituzionali assegnatigli dalla legge, attenendosi ai principi propri dell'azione amministrativa.
2. Il Comune, nell'ambito della legge, promuove il volontariato e favorisce l'autogestione nello svolgimento dei servizi pubblici a carattere sociale.
3. I servizi pubblici hanno per oggetto la produzione di beni e attivita' diretta a realizzare finalita' socialmente utili ed a sviluppare sotto il profilo economico e civile la comunita' locale.
4. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono indicati dalla legge.

Art. 77 - forme di gestione

1. Il Comune puo' gestire i servizi pubblici secondo le seguenti forme:
- in economia, quando per le ridotte dimensioni e/o per le particolari caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una azienda o una istituzione;
- in concessione a terzi, quando sussistano alla base ragioni di opportunita' o tecniche o economiche;
- a mezzo di aziende speciali;
- a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di S.p.A. con prevalente capitale pubblico raccolto nel Comune, qualora venga ravvisata come opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 78 - concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale, puo' affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di re-gola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformita' a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralita' di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalita' e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni piu' favorevoli per l'Ente.

Art. 79 - societa' per azioni

1. Per la gestione di beni e servizi di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed