REGOLAMENTO
CONCERNENTE LE MODALITA’ DI RAPPORTO TRA L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI QUATTRO CASTELLA E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE
ATTIVITA’ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO
Art.1
Il comune di Quattro Castella volendo garantire nell’ambito
del proprio territorio attività solidaristiche integrative
e non sostitutive dei servizi di propria competenza,attiva forme
di collaborazione con volontari singoli iscritti nell’apposito
elenco istituito ogni anno con apposita determinazione,secondo
gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale
n.521 del 20-4-1998.
Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono
così di seguito individuate:
- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale
per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza;
- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore
architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche
di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico,ecc.;
- sorveglianza all’interno delle strutture scolastiche nelle
fasi di entrata ed uscita studenti;
- attività di supporto e vigilanza presso l’asilo
nido;
- sorveglianza durante le manifestazioni del Maggio Matildico
e del Corteo Storico Matildico;
- controllo e sistemazione costumi,calzature ed attrezzature Corteo
Storico Matildico;
- vigilanza e supporto organizzativo durante le visite al castello
di Bianello;
- sorveglianza ed assistenza organizzativa durante le fiere e/o
le iniziative di promozione turistica (quali ad es. Mostra Mercato
del Tartufo,ecc.);
- attività di supporto e vigilanza presso la biblioteca
e gli uffici cultura;
- assistenza di segretariato per il Servizio Sport-Turismo-Tempo
Libero e supporto organizzativo ed assistenza agli Amministratori;
- transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere,mercati,manifestazioni;
- attività di aiuto alla persona disabile di cui all’art.3
comma 3 della L.R.29/97.
Art.2
L’Amministrazione Comunale non può in alcun modo
avvalersi di volontari singoli per attività che possono
comportare rischi di particolare gravità.
Art.3
L’Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari
singoli per le attività di cui all’art.1) solo se
non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato,o
associazioni di promozione sociale ,o cooperative sociali iscritte
nei rispettivi registri ed albi regionali,per inesistenza di tali
soggetti sul territorio,o per loro indisponibilità,o per
mancata attinenza dell’attività svolta dagli stessi
rispetto alle attività oggetto del rapporto.
L’instaurazione di rapporti con singoli volontari non può
comportare la soppressione di posti in pianta organica,né
la rinuncia alla copertura di posti vacanti,né pregiudicare
il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento
obbligatorio di categorie protette.
Art.4
I volontari singoli che operano in collaborazione con l’Amministrazione
per una o più delle attività di cui all’art.
1) si coordinano con un operatore individuato dall’Amministrazione
stessa come responsabile,al quale compete :
a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti
che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso
delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche,o delle idoneità
psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle
specifiche attività;
b) vigilare sullo svolgimento delle attività,avendo cura
di verificare che i volontari rispettino i diritti,la dignità
e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività
stesse e che quest’ultime vengano svolte con modalità
tecnicamente corrette e,qualora previste nel rispetto delle normative
specifiche di settore;
c) verificare i risultati attraverso incontri periodici,visite
sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.
All’inizio delle attività il responsabile predispone
di comune accordo con i volontari il programma operativo per la
realizzazione delle attività stesse.
Art.5
Qualora le attività di cui all’art.1) richiedessero
competenze particolari e specifiche diverse da quelle già
in possesso dei volontari singoli impiegati,l’Amministrazione
si impegna a fornire occasioni concrete di formazione,riqualificazione
ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette
attività,secondo modalità da concordare con i volontari
stessi,i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui
sopra.
Art.6
I volontari devono impegnarsi affinchè le attività
programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente
concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata
comunicazione al responsabile nominato dall’Amministrazione
delle interruzioni che,per giustificato motivo,dovessero intervenire
nello svolgimento delle attività.
Art.7
L’Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente
ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento
delle attività,nonché a comunicare tempestivamente
ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
L’Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari
inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione
contro infortuni,malattie connesse allo svolgimento dell’attività
stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli
oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell’Amministrazione.
Art.8
Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata
in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica
di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori
pubblici.
L’attività dei singoli volontari non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L’Amministrazione
si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le
eventuali spese effettivamente sostenute,direttamente connesse
all’attività prestata ed oggettivamente necessarie.
Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.
Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad es.il
rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza
al luogo dove si svolge l’attività di volontariato)
saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione
firmata dal volontario richiedente il rimborso.
Art.9
I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche
in collaborazione con l’Amministrazione devono essere provvisti,a
cura dell’Amministrazione stessa,di cartellino identificativo
che,portato in modo ben visibile,consenta l’immediata riconoscibilità
degli stessi volontari da parte dell’utenza o comunque della
cittadinanza.
Art.10
L’Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari
l’esistenza delle organizzazioni di volontariato,delle associazioni
di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei
rispettivi registri ed albi regionali,affinchè gli stessi
volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare
rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente,ovvero
in forma associata.
L’Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile
momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato
e i volontari singoli,affinchè questi ultimi possano accogliere
le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
L’Amministrazione può avvalersi di persone iscritte
nell’elenco di cui all’art.1) che già operano
in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni
di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte
nei rispettivi registri o albi regionali,esclusivamente in ordine
ad attività che non siano attinenti alle attività
istituzionali delle organizzazioni,o delle associazioni di appartenenza
dei suddetti volontari.
Art.11
Lo svolgimento di attività di volontariato presso l’Amministrazione
non può essere considerato titolo ai fini dell’accesso
a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
Art.12
L’elenco di cui all’art.1) istituito con apposito
atto può essere liberamente consultato dai cittadini che,per
necessità,volessero ricorrere direttamente all’intervento
assistenziale di un singolo volontario.
I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l’Amministrazione
non è responsabile di mancanze,inadempienze o danni causati
dal volontario prestatore dell’attività assistenziale,né
assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso
spese derivanti da detta attività.
Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l’utente
ricorre direttamente all’intervento assistenziale di un
singolo volontario e non è in condizioni di poter sostenere
oneri per rimborso spese al volontario stesso,l’Amministrazione
può intervenire con un sostegno economico a favore dell’utente.
Art. 13
All’atto dell’instaurarsi del rapporto fra l’Amministrazione
e singoli volontari,questi e i dirigenti pubblici preposti sono
tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:
a) per l’amministrazione:
- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione
dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono
in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra
l’Amministrazione e i volontari in relazione alle attività
da questi svolte;
- l’assunzione delle spese di assicurazione dei volontari
contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento
delle attività,ovvero per la responsabilità civile
verso terzi;
- l’impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata,secondo i criteri
fissati dal presente regolamento;
b) per i volontari:
- presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore
e/o area indicando l’attività e/o le iniziative per
le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente
per fini di solidarietà,sono gratuite senza alcun carattere
di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l’accettazione espressa di operare,in forma coordinata
con i responsabili pubblici,nell’ambito dei programmi impostati
dall’amministrazione assicurando l’adeguata continuità
dell’intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo
disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente
e delle persone a favore delle quali svolgono l’attività.