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REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA’ DI RAPPORTO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI QUATTRO CASTELLA E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA’ INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

Art.1
Il comune di Quattro Castella volendo garantire nell’ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza,attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell’apposito elenco istituito ogni anno con apposita determinazione,secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.521 del 20-4-1998.
Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono così di seguito individuate:
- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell’utenza;
- sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico,ecc.;
- sorveglianza all’interno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita studenti;
- attività di supporto e vigilanza presso l’asilo nido;
- sorveglianza durante le manifestazioni del Maggio Matildico e del Corteo Storico Matildico;
- controllo e sistemazione costumi,calzature ed attrezzature Corteo Storico Matildico;
- vigilanza e supporto organizzativo durante le visite al castello di Bianello;
- sorveglianza ed assistenza organizzativa durante le fiere e/o le iniziative di promozione turistica (quali ad es. Mostra Mercato del Tartufo,ecc.);
- attività di supporto e vigilanza presso la biblioteca e gli uffici cultura;
- assistenza di segretariato per il Servizio Sport-Turismo-Tempo Libero e supporto organizzativo ed assistenza agli Amministratori;
- transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere,mercati,manifestazioni;
- attività di aiuto alla persona disabile di cui all’art.3 comma 3 della L.R.29/97.

Art.2

L’Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Art.3

L’Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all’art.1) solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato,o associazioni di promozione sociale ,o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali,per inesistenza di tali soggetti sul territorio,o per loro indisponibilità,o per mancata attinenza dell’attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
L’instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica,né la rinuncia alla copertura di posti vacanti,né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art.4

I volontari singoli che operano in collaborazione con l’Amministrazione per una o più delle attività di cui all’art. 1) si coordinano con un operatore individuato dall’Amministrazione stessa come responsabile,al quale compete :
a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche,o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
b) vigilare sullo svolgimento delle attività,avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti,la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest’ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e,qualora previste nel rispetto delle normative specifiche di settore;
c) verificare i risultati attraverso incontri periodici,visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

All’inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art.5

Qualora le attività di cui all’art.1) richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati,l’Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione,riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività,secondo modalità da concordare con i volontari stessi,i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art.6

I volontari devono impegnarsi affinchè le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall’Amministrazione delle interruzioni che,per giustificato motivo,dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art.7

L’Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività,nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
L’Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni,malattie connesse allo svolgimento dell’attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell’Amministrazione.

Art.8

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
L’attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L’Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute,direttamente connesse all’attività prestata ed oggettivamente necessarie.
Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad es.il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l’attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

Art.9

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l’Amministrazione devono essere provvisti,a cura dell’Amministrazione stessa,di cartellino identificativo che,portato in modo ben visibile,consenta l’immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell’utenza o comunque della cittadinanza.

Art.10

L’Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l’esistenza delle organizzazioni di volontariato,delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali,affinchè gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente,ovvero in forma associata.
L’Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli,affinchè questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
L’Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell’elenco di cui all’art.1) che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali,esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni,o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art.11

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l’Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell’accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art.12

L’elenco di cui all’art.1) istituito con apposito atto può essere liberamente consultato dai cittadini che,per necessità,volessero ricorrere direttamente all’intervento assistenziale di un singolo volontario.
I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l’Amministrazione non è responsabile di mancanze,inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell’attività assistenziale,né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.
Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l’utente ricorre direttamente all’intervento assistenziale di un singolo volontario e non è in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso spese al volontario stesso,l’Amministrazione può intervenire con un sostegno economico a favore dell’utente.

Art. 13

All’atto dell’instaurarsi del rapporto fra l’Amministrazione e singoli volontari,questi e i dirigenti pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:
a) per l’amministrazione:
- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l’Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l’assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività,ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l’impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata,secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b) per i volontari:
- presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore e/o area indicando l’attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà,sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l’accettazione espressa di operare,in forma coordinata con i responsabili pubblici,nell’ambito dei programmi impostati dall’amministrazione assicurando l’adeguata continuità dell’intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l’attività.