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Regolamento per i servizi di taxi e di noleggio
con conducente con autovettura


Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°56 del 19 maggio 1998, modificata con delibera di Consiglio n° 67 del 16.6.1998
Approvato, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n° 45/79, dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia con Delibera di Giunta n° 337 del 24.09.1998.

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Definizione del servizio di piazza con autovetture con conducente e di noleggio con conducente con autovettura

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono espletati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di piazza con autovetture con conducente (in seguito denominato servizio di taxi) ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un’utenza indifferenziata.

3. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

4. Lo stazionamento delle autovetture avviene su aree pubbliche per quelle da taxi e all’interno di rimesse per quelle da N.C.C. con autovettura.


Art. 2
Normativa regolante il servizio


1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla regione in materia di servizio di taxi e di N.C.C. con autovettura sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dell’articolo 5 e dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 gennaio 1992 n° 21;

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento i servizi di taxi e di N.C.C. con autovettura sono disciplinati dalle vigenti normative in materia, tra le quali:
- articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n° 616 “Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n° 382”;
- articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978 n° 702 “Disposizioni in materia di finanza locale”, convertito in legge 8 gennaio 1979 n° 3;
- decreto ministeriale 3 ottobre 1979 “Norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore ai sensi della legge 14 febbraio 1974 n° 62, e relativi programmi d’esame” e successive modificazioni;
- legge regionale 1 dicembre 1979 n° 45 “Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale - delega delle funzioni amministrative”;
- legge 24 novembre 1981 n° 689, “Modifiche al sistema penale”, capo I;
- legge 15 gennaio 1992 n° 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n° 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo codice della strada e successive modificazioni”;
- decreto Ministero dei trasporti 19 novembre 1992 “Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi”;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”;
- decreto Ministero dei trasporti 15 dicembre 1992 n° 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
- decreto Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- deliberazione del Consiglio Regionale n° 2009 del 31/05/1994, recante per oggetto “Direttive per l’esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente: legge 15/01/1991 n° 21”;


Art. 3
Commissione Comunale Consultiva

1. Per l’esame ed i pareri sulle problematiche relative ai servizi di taxi e di N.C.C. con autovettura, il Sindaco nomina una commissione consultiva, in seguito definita “Commissione” composta da:
- l’Assessore alle Attività Terziarie che la presiede;
- un rappresentante delle associazioni provinciali degli utenti maggiormente rappresentative, designato di concerto fra loro, o, in alternativa, un rappresentante della Confederazione regionale sindacale unitaria;
- due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle rappresentanze territoriali delle stesse in numero di uno per ciascuna;
- un rappresentante della Polizia Municipale;
- un consigliere di minoranza;

2. Funge da segretario della Commissione il responsabile del Servizio Attività Terziarie.


Art. 4
Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri.

2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattrore prima della data stabilita.

3. Le riunioni della commissione sono valide con l’intervento della metà più uno dei membri.

4. I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla commissione.
5. Le sedute sono pubbliche.

6. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.

7. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione che alla votazione.

8. I pareri sono deliberati con i voti favorevoli della metà più uno dei componenti effettivi la commissione; in caso di parità prevale il voto del presidente. I dissenzienti possono chiedere di far constare nel verbale le loro considerazioni.

9. Della riunione il segretario redige un verbale che è successivamente sottoscritto dai membri presenti alla riunione alla quale il verbale stesso si riferisce.


Art. 5
Durata in carica e poteri della commissione

1. La commissione dura in carica quattro anni a far tempo dall’esecutività della deliberazione di nomina.

2. Il parere della commissione è obbligatorio in tutti i casi espressamente indicati nel presente regolamento, ma non vincolante per l’amministrazione comunale (in seguito denominata comune).

3. La commissione può essere sentita su tutte le questioni riguardanti l’applicazione e l’interpretazione del presente regolamento.


TITOLO II
LICENZA PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI N.C.C.
CON AUTOVETTURA


Art. 6
Principi

1. Per esercitare il servizio di taxi il conducente deve essere intestatario di licenza comunale (in seguito denominata licenza).

2. Per esercitare il servizio di N.C.C. con autovettura il vettore deve essere intestatario di autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione).

3. L’esercizio del servizio di taxi senza la licenza è punito ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285. L’esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura senza l’autorizzazione è punito -ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1, e 107 del regio decreto 3 marzo 1934 n° 383 e degli articoli 16, 113 e 114 della legge 24 novembre 1981 n° 689- con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000, conciliabile in via ordinaria col pagamento della somma di lire 333.000. Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva, si fa luogo, previa diffida, alle opportune misure coercitive mediante impiego della forza pubblica.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.

5. Nel caso di persona giuridica l’autorizzazione per N.C.C. con autovettura è intestata ad un legale rappresentante designato dalla società stessa. L’eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza di un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l’ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno dall’ingresso. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del comune statuizioni, deliberazioni, ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società, volti a condizionare i rapporti fra il comune e l’intestatario designato, ovvero a condizionare l’applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento; le inadempienze dell’intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al comune.

6. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 3, e 20; esse sono riferite alle singole autovetture.


Art. 7
Numero delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il numero delle licenze e autorizzazioni concedibili è stabilito dal Consiglio Comunale, sentito il parere della commissione: quest’ultima uniforma il proprio parere alle eventuali direttive dell’amministrazione provinciale.

2. Il Cinsiglio comunale, sentito il parere della commissione, può modificare il numero delle licenze sulla base dell’entità della popolazione del comune e del numero e dell’importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, scolastiche e sociali che si svolgono nel comune stesso, pur sempre alla luce delle direttive di cui al comma precedente.

3. Il comune può consultare le associazioni cittadine per l’assistenza ai disabili sull’eventuale domanda di mobilità mediante taxi o N.C.C. espressa dagli assistiti: sulla base di tali indicazioni il responsabile del servizio preposto, sentita la commissione, può consultare gli intestatari di licenze o di autorizzazioni circa la loro eventuale disponibilità a dotarsi di una autovettura allestita per il trasporto, anche non esclusivo, di disabili; in via sussidiaria la giunta comunale può istituire licenze o autorizzazioni specifiche per i veicoli attrezzati per il trasporto, anche non esclusivo, di disabili.

4. Le deliberazioni del Consiglio comunale in materia di contingenti numerici di licenze ed autorizzazioni sono soggette all’approvazione dell’amministrazione provinciale.


Art. 8
Cumulo di licenze e autorizzazioni

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.

2. E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.


Art. 9
Figure giuridiche

1. Gli intestatari di licenza o di autorizzazione, ove non siano legale rappresentanti di aziende pubbliche, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n° 443;
b) associarsi in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

2. Oltre a quanto stabilito nel comma precedente, i titolari di autorizzazione possono essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di N.C.C. con autovettura.

3. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

4. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.


Art. 10
Pubblicità della disponibilità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Quando, per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti titolari, ovvero per aumento dei contingenti numerici, si rendano disponibili licenze o autorizzazioni, il responsabile del servizio preposto, su proposta della Commissione, dispone entro 60 giorni apposito bando di concorso e relative forme di pubblicità. La Commissione stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale. Il bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

2. Nel bando devono essere precisati:
a) il numero delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
b) i requisiti e le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
c) i titoli preferenziali ed i relativi punteggi;
d) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande;
e) il termine entro il quale deve essere riunita la commissione per l’esame delle domande.


Art. 11
Requisiti necessari per ottenere la licenza o l’autorizzazione

1. Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione delle licenze e delle autorizzazioni:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) l’idoneità morale consistente in:
- non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti colposi;
- non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;
- non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n° 75;
- non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
c) il non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una licenza o una autorizzazione rilasciata da questo o da altro comune.

2. Nel caso di esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura mediante impresa costituita in forma societaria, i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, cooperative, consorzi, ecc.).

3. Sono condizioni necessarie per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione:
a) l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) l’avvenuta denunzia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della previdenza sociale, dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro;
c) l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
d) la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autovettura da destinare al servizio;
e) il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);

4. Costituisce ulteriore condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione la disponibilità nel territorio comunale, a titolo individuale oppure congiuntamente ad altri soggetti coi quali si sia costituito consorzio, di una rimessa ove l’autovettura sosti e sia a disposizione dell’utenza e presso la quale vengano effettuate le prenotazioni di viaggio.


Art. 12
Titoli preferenziali

1. Nell’assegnazione delle licenze costituiscono titoli preferenziali:
a) l’aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida dell’intestatario di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
b) l’essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità, in funzione della maggior durata dell’iscrizione stessa;
c) la conoscenza di una o più lingue straniere, derivante dalla frequenza di corsi universitari o di corsi di istruzione media superiore, ovvero derivante dalla comprovata permanenza all’estero per un periodo non inferiore a tre anni;
d) l’intendimento di svolgere il servizio mediante un’autovettura equipaggiata con dispositivi che la rendano particolarmente idonea al trasporto di persone con ridotta capacità motoria; in tal caso l’immatricolazione di un’autovettura non avente le predette caratteristiche costituisce condizione risolutiva per il rilascio della licenza;
e) il minor reddito del nucleo famigliare, in relazione al numero di eventuali famigliari a carico.

2. Nell’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell’ordine:
a) l’essere stato dipendente di un’impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
b) l’essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità, in funzione della maggior durata dell’iscrizione stessa;
c) l’essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni e l’aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità e regolarità;
d) l’anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera c), nella titolarità di altre autorizzazioni, purchè congiunta alla continuità e alla regolarità nell’esercizio del servizio;
e) la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l’autotrasporto di persone, costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l’autotrasporto di persone. In tal caso all’assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni dall’assegnazione dell’autorizzazione, viene revocata l’autorizzazione stessa.


Art. 13
Domanda per ottenere la licenza o l’autorizzazione

1. Chi intende ottenere la licenza o l’autorizzazione deve presentare domanda in bollo, rivolta al sindaco, nella quale deve dichiarare:
a) le generalità complete del dichiarante e, nel caso di N.C.C. con autovettura, per i soggetti diversi dalle persone fisiche la ragione sociale o denominazione, la sede legale e le generalità complete del legale rappresentante;
b) il codice e il domicilio fiscale;
c) il tipo e le caratteristiche, compresi il numero dei posti utili, dell’autovettura che si intende destinare al servizio;
d) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, e l’impegno, in caso di assegnazione, a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio della licenza o autorizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; in particolare, il requisito di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), è documentato nel contesto dell’istanza stesse nelle forme di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n° 15;
e) il possesso di eventuali titoli preferenziali.

2. La domanda deve essere racchiusa in plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni relative alla selezione cui afferisce.

3. Non possono essere accolte domande per ottenere licenze o autorizzazioni se non a seguito della pubblicazione del bando.


Art. 14
Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Prima dell’apertura delle buste contenenti le domande la commissione stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale; quindi il comune procede all’esame, anche formale, delle domande e infine stila la graduatoria dei candidati.

2. Qualora in sede di valutazione si verifichi una situazione di parità fra i vari richiedenti si procede al sorteggio.

3. La graduatoria di cui al comma 1 è valida per un anno. I posti di organico che nel corso dell’anno si rendano vacanti devono essere coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.
Art. 15
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni - documentazione dei requisiti e delle condizioni

1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all’esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio della licenza o della autorizzazione allorchè si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.

2. Il comune provvede, ai sensi dell’articolo 18 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241, ad accertare il possesso, da parte dell’assegnatario, dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b); nel caso di N.C.C. con autovettura l’accertamento di cui alla lettera b) è omesso qualora l’assegnatario sia già in possesso di una o più autorizzazioni del Comune di Quattro Castella, Inoltre il comune, decorso un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, procede ad accertare la sussistenza della condizione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b). Qualora gli accertamenti compiuti d’ufficio abbiano dato esito positivo, il comune ne dà tempestiva comunicazione all’interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L’assegnatario, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, deve dimostrare di aver soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere c) e d), nonché, qualora ricorra il caso, e): quest’ultima condizione è dimostrata mediante esibizione dei documenti all’ufficio comunale preposto, il quale ne esegue una copia autentica. Infine, nel caso di assegnazione di prima autorizzazione nel Comune di Quattro Castella, l’assegnatario deve anche dimostrare di aver soddisfatto la condizione di cui all’articolo 11, comma4.

4. Il responsabile del servizio preposto, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, rilascia la licenza o l’autorizzazione. Entro un mese da tale rilascio il comune accerta la sussistenza della condizione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a).

5. In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti, o in caso di mancanza osservanza, da parte dell’assegnatario, del termine di cui al comma 3, il dirigente preposto, sentito il parere della commissione, dispone la revoca dell’assegnazione.


Art. 16
Inizio del servizio

1. L’intestatario della licenza o dell’autorizzazione ha l’obbligo di iniziare il servizio non oltre quattro mesi dalla data di rilascio della licenza.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per ulteriori quattro mesi qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.


Art. 17
Schema della licenza e dell’autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni sono numerate in ordine progressivo e contengono:
a) fotografia dell’intestatario;
b) generalità, codice fiscale dell’intestatario e, nel caso in cui questi sia legale rappresentante di società, anche di tutti gli altri legali rappresentanti; la fotografia deve essere sostituita ogni dieci anni;
c) numero di targa e di telaio dell’autovettura destinata al servizio;
d) tipo dell’autovettura e numero dei posti utili;
e) nel caso di N.C.C. con autovettura: generalità degli eventuali conducenti;
f) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche della commissione e gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati.


Art. 18
Registro comunale

1. Il comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le licenze e le autorizzazioni rilasciate.


Art. 19
Durata della licenza e dell’autorizzazione

1. La licenza e l’autorizzazione non scadono che per rinunzia o per morte dell’intestatario, salvo quanto disposto dall’articolo seguente.


Art. 20
Trasferibilità della licenza e dell’autorizzazione

1. La licenza e l’autorizzazione sono trasferite, su richiesta dell’intestatario, a persona dallo stesso designata, quando l’intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia intestatario della licenza o dell’autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata una dichiarazione del cessionario, resa ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n° 15, concernente il possesso dei requisiti di cui all’articolo 11; si applicano le disposizioni di cui all’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

3. In caso di morte dell’intestatario la licenza o l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare dell’intestatario, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del dirigente preposto, a terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dell’intestatario, purchè iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 legge 15 gennaio 1992 n° 21 ed in possesso dei requisiti prescritti. Nella comunicazione di subentro l’erede deve dichiarare, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n° 15, il possesso dei requisiti di cui all’art. 11, comma 1, nonché l’impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo; si applicano le disposizioni di cui all’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n° 241.

4. In relazione all’accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 11, comma 3, sia per il cessionario che per l’erede, si attua il procedimento istruttorio disciplinato nell’articolo 15, commi 2, 3 e 5. Il responsabile del servizio preposto, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, sentita la commissione, comunica al richiedente il “nullaosta” al trasferimento.

6. Al titolare che abbia trasferito la licenza, ovvero una o più autorizzazioni, rilasciate da questo o da altri comuni, non può essere attribuita una licenza, ovvero una o più autorizzazioni, né a seguito di concorso pubblico, né a seguito di trasferimento prima che siano trascorsi cinque anni dall’ultimo trasferimento operato in favore di altri dall’intestatario stesso.



TITOLO III
MODALITA’ DEL SERVIZIO


Art. 21
Modalità del servizio di taxi

1. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria nell’ambito del territorio comunale.

2. Il servizio può essere rifiutato qualora:
a) il passeggero versi palesemente in condizioni psico-fisiche alterate, tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del viaggio o per l’incolumità del conducente;
b) sia prevedibile che l’effettuazione della corsa comporti il superamento, per oltre trenta minuti, dell’orario in cui cessa il turno di servizio.

3. Nel servizio di taxi il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.


Art. 22
Stazionamento e noleggio dei taxi

1. Le aree di stazionamento, di cui all’articolo 1, comma 2, sono determinate dal dirigente del Settore Uso e Assetto del Territorio di concerto con il Servizio di Polizia Municipale, e sono contrassegnate mediante segnaletica verticale e orizzontale, ai sensi dell’articolo 136, comma 18, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495. E’ facoltà del comune, sentita la commissione, far installare presso tali aree pannelli integrativi aventi la funzione d’informare l’utenza circa le principali caratteristiche del servizio di taxi.

2. Le autovetture devono stazionare secondo una disposizione, variabile a seconda dei luoghi e dei tempi, che rispetti ed evidenzi l’ordine temporale di arrivo di ciascuna.

3. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo.

4. E’ consentita la “richiesta a vista” di un’autovettura taxi in corsa, senza passeggeri a bordo: in tal caso il conducente non viola il divieto di cui all’articolo 29, comma 1, lett. b), qualora, dovendosi recare a prelevare un altro passeggero, disattenda la richiesta senza fornire spiegazioni e prosegua la sua corsa.

5. I passeggeri sono tenuti a occupare prioritariamente i posti posteriori dell’autovettura e, solo allorchè questi siano insufficienti, anche quello anteriore.

6. In caso di richiesta di viaggio superiore a quindici chilometri il conducente ha il diritto di esigere la corresponsione anticipata di una quota non superiore al cinquanta per cento del presumibile importo della corsa.


Art. 23
Sospensione del servizio di taxi per ferie

1. Entro il mese di maggio il responsabile del servizio preposto esamina e coordina le proposte presentate dagli intestatari di licenza in merito al periodo di ferie che gli stessi intendono godere nel corso dei successivi quattro mesi.

2. Le proposte di ferie devono essere coordinate dal responsabile del servizio preposto in modo da assicurare in ogni tempo, nell’ambito del territorio comunale, un sufficiente servizio.

3. Indipendentemente dalla procedura disciplinata nei commi precedenti, l’impossibilità di assumere il servizio per qualunque causa deve essere comunicata al comune appena possibile.


Art. 24
Sostituzione alla guida nel servizio di taxi

1. Gli intestatari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, lettere c) ed e):
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
d) per sospensione della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori dell’intestatario di licenza possono, fino al raggiungimento della maggiore età, farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e comma 3, lettere a), c) ed e).

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n° 230. A tal fine l’assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della citata legge 18 aprile 1962 n° 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore, o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi, ove ciò non contrasti con le vigenti norme.

4. Gli intestatari di licenza e di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di famigliari, semprechè in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 1 lettere a) e b) e comma 3, lettere c) ed e).

5. All’infuori dei casi regolati nei commi precedenti le autovetture da taxi non possono essere condotte da persone diversi dagli intestatari delle relative licenze.

6. Indipendentemente dalla procedura disciplinata nei commi precedenti, l’impossibilità di assumere il servizio per qualunque causa deve essere comunicata al comune appena possibile.
Art. 25
Modalità del servizio di N.C.C. con autovettura

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

2. Prima del noleggio e dopo il termine dello stesso è vietato lo stazionamento su suolo pubblico fatto salvo quanto previsto dall’art. 26.

3. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse.

4. Durante la prestazione del servizio è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

5. Qualora per avaria dell’autovettura o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l’obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare dell’autorizzazione, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunziare alla prosecuzione del viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto.


Art. 26
Stazionamento e noleggio delle autovetture con conducente

1. Qualora nel territorio comunale, pur in presenza di disponibilità di licenze concedibili, non sia esercitato il servizio di taxi, è consentita la sosta delle autovetture adibite al servizio di N.C.C. nell’area di stazionamento su suolo pubblico di cui all’art. 22, in conformità all’articolo 11, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n° 21, senza pregiudizio dell’art. 1, comma 4, del presennte Regolamento.


Art. 27
Responsabilità nell’esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall’esercizio del servizio, fa carico all’intestatario della licenza o dell’autorizzazione, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del comune.



TITOLO IV
OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI


Art. 28
Obblighi per gli intestatari di licenze e autorizzazioni

1. Gli intestatari di licenze e autorizzazioni (nonché i sostituti alla guida, i collaboratori famigliari e i conducenti soci o dipendenti) nell’espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.


2. In particolare, nell’espletamento del servizio di N.C.C., essi hanno l’obbligo di:
a) accettare il trasporto di ogni sorta di bagaglio che possa trovare conveniente sistemazione a bordo dell’autovettura e che non insudici la medesima né costituisca pericolo per l’incolumità dei passeggeri;
b) accettare il trasporto dei cani-guida per ciechi; per gli altri animali il trasporto è facoltativo;
c) conservare costantemente nell’autovettura tutti i documenti inerenti all’attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
d) comunicare al comune il cambiamento di indirizzo del domicilio, della residenza o della sede sociale entro i dieci giorni successivi;
e) presentarsi alle verifiche di cui all’articolo 31 e attenersi alle prescrizioni imposte dal comune a seguito delle verifiche stesse;
f) ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l’interno dell’autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
g) comunicare al comune l’eventuale sostituzione dell’autovettura adibita al servizio, onde consentire le conseguenti annotazioni sulla licenza o sull’autorizzazione e sul registro comunale; il servizio deve essere ripreso entro quattro mesi dalla predetta comunicazione;
h) esporre all’interno dell’autovettura il numero della licenza e dell’autorizzazione;
i) prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.

3. Gli intestatari di licenze per il servizio di taxi, i sostituti alla guida e i collaboratori famigliari devono osservare, oltre a quelli di cui al comma 2, anche i seguenti obblighi:
a) curare che il tassametro funzioni regolarmente;
b) presentarsi puntualmente per le operazioni di verifica del regolare funzionamento del tassametro e di sigillatura dello stesso.


Art. 29
Divieti per gli intestatari delle licenze e autorizzazioni

1. Agli intestatari di licenze, nonché ai sostituti alla guida e ai collaboratori famigliari, è fatto divieto di:
a) far salire sull’autovettura persone estranee a quelle per le quali la stessa è noleggiata, anche durante le soste;
b) rifiutare il trasporto all’interno dell’area comunale per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sul foglio di circolazione;
c) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
d) portare animali propri nell’autovettura;
e) fermare l’autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
f) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
g) chiedere una somma maggiore di quella indicata dal tassametro, ovvero di quella pattuita.

2. Agli intestatari di autorizzazioni per il servizio di N.C.C., nonché ai collaboratori famigliari e ai conducenti soci e dipendenti, è prescritto, oltre ai divieti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) anche quello di stazionare con l’autovettura in altri comuni, in rimessa o su suolo pubblico, allo scopo di procacciarsi contratti di noleggio.



TITOLO V
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE - VERIFICHE


Art. 30
Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, installato all’interno dell’abitacolo in modo da essere perfettamente leggibile dai passeggeri e attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. Il tassametro è tarato alla presenza di un funzionario del comune designato dalla commissione e quindi sigillato.

2. Le tariffe e i supplementi di cui all’articolo 37, commi 1 e 2, nonché ogni ulteriore informazione che l’amministrazione comunale, sentita la commissione, reputi utile, sono portati a conoscenza dell’utenza mediante avvisi, forniti dal comune e chiaramente leggibili, esposti nell’abitacolo dell’autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “taxi”.

4. Ad ogni vettura adibita al servizio di taxi sono assegnati a cura e spese del comune, una targa recante il numero d’ordine, corrispondente al numero della licenza del conducente, di cui all’articolo 18, da applicarsi sulle fiancate e da esporsi nell’abitacolo, ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico - taxi” del tipo stabilito dal comune.

5. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1993, deve essere conforme a quanto stabilito nel decreto del Ministero dei trasporti 19 novembre 1992.

6. Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore inamovibile (piombata o rivettata) recante la dicitura “N.C.C.”, il nome e lo stemma del comune e un numero progressivo corrispondente a quello dell’autorizzazione.

7. Le autovetture immatricolate per la prima volta dal 1° gennaio 1993 devono essere munite dei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel decreto del Ministero dei trasporti 15 dicembre 1992 n° 572.


Art. 31
Verifica delle autovetture

1. Le autovetture destinate al servizio sono sottoposte a verifica da parte della commissione ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno.

2. E’ facoltà del comune accertare, prima dell’immissione in servizio di un’autovettura, l’esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.

3. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della M.C.T.C..

4. Quando l’Ufficio di Polizia Municipale ritenga che un’autovettura non risponda più alle caratteristiche riportate sul foglio di circolazione deve informarne il sindaco per la successiva denuncia all’ufficio provinciale della M.C.T.C..

5. Qualora, invece, l’autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l’intestatario non provveda, entro un termine fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell’autovettura, il responsabile del servizio preposto procede secondo quanto stabilito dall’articolo 32.


TITOLO VI
SANZIONI - DECADENZA


Art. 32
Diffida

1. Il responsabile del servizio preposto diffida l’intestatario della licenza (o il sostituto alla guida o il collaboratore famigliare) qualora lo stesso:
a) non ottemperi alle modalità di espletamento del servizio di cui all’articolo 22;
b) non si attenga alla procedura di programmazione delle ferie, ovvero di comunicazione dell’impedimento all’assunzione del servizio, di cui all’articolo 23;
c) non esponga nei modi stabiliti l’avviso, il contrassegno luminoso e le scritture interne ed esterne di cui all’articolo 30, commi 3 e 4.

2. Il sindaco diffida l’intestatario dell’autorizzazione (o il collaboratore famigliare) qualora lo stesso:
a) non eserciti con regolarità il servizio;
b) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
c) non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all’art. 30, comma 6.

3. Il dirigente preposto diffida l’intestatario della licenza o dell’autorizzazione (ovvero il sostituto alla guida, o il collaboratore famigliare) qualora costui (o, nel caso del N.C.C., il conducente socio o dipendente) non ottemperi ad uno o più obblighi, ovvero contravvenga ad uno o più divieti, fra quelli disposti negli articoli 28 e 29.


Art. 33
Sospensione della licenza o dell’autorizzazione

1. La licenza o l’autorizzazione viene sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, qualora l’intestatario:
a) esiga un corrispettivo diverso da quello indicato dal tassametro o applichi supplementi tariffari diversi ad quelli stabiliti dal comune;
b) utilizzi per il servizio un’autovettura diversa da quella autorizzata;
c) non esponga il tassametro, con le modalità di cui all’articolo 30, comma 1.

2. La licenza o l’autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre mesi qualora l’intestatario sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida;

3. La licenza è sospesa per un periodo di tre mesi qualora l’intestatario alteri intenzionalmente la taratura del tassametro.

4. Le condotte contemplate nei commi precedenti, se attuati da sostituti alla guida, collaboratori famigliari o conducenti soci o dipendenti, anche qualora tali ruoli siano stati ricoperti da persone diverse in tempi diversi, comportano nondimeno la sospensione della licenza o dell’autorizzazione in capo all’intestatario.


Art. 34
Revoca della licenza o dell’autorizzazione

1. La licenza o l’autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
a) quando l’intestatario, cui siano già stati applicati due provvedimenti di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di cinque anni dalla data della prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste dall’articolo 33; in relazione alla condotta di cui all’articolo 33, comma 3, per la comminatoria della revoca è sufficiente una sola analoga contestazione nei dieci anni precedenti alla recidiva;
b) quando l’intestatario (o il sostituto alla guida del taxi) non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
c) quando venga meno il requisito dell’idoneità morale;
d) quando durante l’espletamento del servizio venga accertato dai soggetti che espletano servizi di polizia stradale il mancato conseguimento o il mancato possesso, a seguito di provvedimenti di ritiro o sospensione a scopo sanzionatorio o cautelare, della patente di guida, del C.A.P. o della carta di circolazione.

2. Le condotte contemplate alle lettere a) e d) del comma precedente, se attuate da sostituti alla guida, collaboratori famigliari o conducenti soci o dipendenti, comportano nondimeno la revoca della licenza o dell’autorizzazione in capo all’intestatario.


Art. 35
Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all’interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all’amministrazione comunale memorie difensive. Il responsabile del servizio preposto, sentita la commissione, decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento disciplinare. Dell’esito del provvedimento viene tempestivamente informato l’interessato, e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio provinciale della M.C.T.C..

2. Qualora la violazione accertata e sanzionata a livello disciplinare concerna il servizio di taxi gli atti del procedimento sono trasmessi al corpo di polizia municipale, affinché proceda, ove sussistano le condizioni, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285.


Art. 36
Decadenza

1. Decade dalla licenza l’intestatario che:
a) non inizi o non riprenda il servizio rispettivamente, nei termini di cui all’articolo 16, ovvero di cui all’articolo 28, comma 2, lettera g);
b) non eserciti il servizio, senza neppure ricorrere alla sostituzione alla guida o alla collaborazione di famigliari, per un periodo superiore a quindici giorni; la decadenza interviene dopo un mese qualora sia dimostrata l’impossibilità, giustificata da cause di forza maggiore, di assumere il servizio da parte del sostituto alla guida nominato antecedentemente alla sospensione del servizio, ovvero da parte del collaboratore famigliare.

2. Decade dall’autorizzazione l’intestatario che:
a) non inizi o non riprenda il servizio, rispettivamente, nei termini di cui all’articolo 28, comma 2, lettera g);
b) non eserciti il servizio, con l’autovettura correlata all’autorizzazione dalla quale deve disporsi la decadenza, per un periodo superiore a sei mesi, salvo i casi di malattia, infortunio e forza maggiore, da comprovarsi su richiesta del comune. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità o inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tali “status” siano stati accertati clinicamente per la prima volta, l’intestatario non abbia esercitato la facoltà di cui all’articolo 20.

3. In entrambe le fattispecie regolate nei commi precedenti non costituiscono esimenti, né cause di forza maggiore, i provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativo dell’autovettura e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione o della patente di guida, nonché il ritiro della targa. L’avaria dell’autovettura costituisce esimente o causa di forza maggiore qualora ne sia stata richiesta la sostituzione entro i termini stabiliti nei commi precedenti; in tal caso la mancata sostituzione nel termine di cui all’articolo 30 determina la decadenza, salva la dimostrazione dell’impedimento per cause di forza maggiore.



TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 37
Tariffe

1. La tariffa per il servizio taxi, in base alla quale vengono omologati i tassametri, e gli importi dei supplementi tariffari sono stabiliti dalla giunta comunale, sentita la commissione.

2. Gli importi corrispondenti ai supplementi di volta in volta applicati devono, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, essere ricompresi in quello complessivo indicato dal tassametro; possono anche essere, oltre che automaticamente addizionati, singolarmente evidenziabili sul tassametro medesimo.

3. Il corrispettivo del servizio di N.C.C. con autovettura è concordato fra l’utenza e il vettore sulla base di una tariffa chilometrica ricompresa fra un minimo e un massimo determinati in conformità ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dei trasporti 20 aprile 1993.


Art. 38
Disposizione transitoria

1. Le società dotate di personalità giuridica che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino titolari di una o più autorizzazioni devono, entro tre mesi, designare un legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, che subentri nell’intestazione.


Art. 39
Abrogazione di norme preesistenti -
Competenze dell’amministrazione provinciale

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento s’intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal comune, incompatibili col regolamento stesso.

2. Il presente regolamento, come pure ogni sua eventuale modifica, è soggetto all’approvazione dell’amministrazione provinciale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 85 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n° 616 e dell’articolo 45, lettera a) della legge regionale 1 dicembre 1979 n° 45.