affari genrali > tributi > regolamento tariffe rifiuti

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI


INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Istituzione della tariffa
Articolo 2 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
Articolo 3 - Definizioni

TITOLO II - Costo, Gestione, Tariffe

Articolo 4 - Costo e gestione del servizio
Articolo 5 - Presupposti per l'applicazione della tariffa
Articolo 6 - Determinazione della tariffa
Articolo 7 - Tariffa giornaliera
Articolo 8 - Soggetti responsabili
Articolo 9 - Categorie di utenza

TITOLO III Applicazione della tariffa

Articolo 10 - Locali ed aree oggetto della tariffa
Articolo 11 - Commisurazione delle superfici
Articolo 12 - Esclusioni
Articolo 13 - Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti
Articolo 14 - Riduzioni tariffarie
Articolo 15 - Agevolazioni
Articolo 16 - Sostituzione del Comune all'utenza

TITOLO IV - Comunicazioni, verifica dell'entrata, riscossione, rimborsi e penalità.

Articolo 17 - Comunicazioni
Articolo 18 - Modalità di presentazione delle comunicazioni
Articolo 19 - Rimborsi
Articolo 20 - Verifica dell'entrata
Articolo 21 - Riscossione e conguagli
Articolo 22 - Violazioni e penalità
Articolo 23 - Norme transitorie e finali


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull’intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Quattro Castella, la tariffa adottata ai sensi di legge D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 art. 49 e D.P.R. 27.4.1999 n. 158.

2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del Decreto D.Lgs. 22/97 art. 7, comma 2, nonché alla deliberazione comunale adottata ai sensi e per gli effetti dello stesso D.Lgs. 22/97 art. 21, comma 2, lettera g.

3. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.


Art.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.

2. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.


Art.3 – DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento s’intendono:

· per “tariffa”, il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all’art.1;

· per “soggetto gestore”, il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale dei servizi, e all’applicazione e riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione;

· per “convenzione”, l'atto predisposto ai sensi di legge D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e D.Lgs. 22/1997 art.23 per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra Amministrazione Comunale e soggetto gestore;

· per “Decreto”, il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni;

· per “rifiuti”, tutti i rifiuti, urbani e assimilati, come definiti e classificati dall’art.7 del Decreto;

· per “metodo normalizzato”, il criterio di determinazione della tariffa, regolamentato per legge D.P.R. 27.4.1999 n. 158.


TITOLO II – COSTO, GESTIONE, TARIFFE

Art.4 – COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani nel rispetto delle norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione.

2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il soggetto gestore è tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio D.P.R. 158/1999 art.8.

4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.


Art.5 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta per l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.

2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed ai fabbricati.

3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.


Art.6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio, determina annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per quota fissa che variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.

2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.

3. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal soggetto gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dal soggetto gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.


Art.7 – TARIFFA GIORNALIERA

1. E’ istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera può essere applicata e riscossa dall’ufficio comunale competente ad autorizzare l’occupazione del suolo relativo ed è riversata trimestralmente al soggetto gestore.

4. La tariffa giornaliera, riguardante tipicamente attività dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinata nella misura di 1/365 (un trecentossantacinquesimo) della tariffa annua prevista per la categoria 22 (discoteche e night club) per ogni giorno di occupazione.


Art.8 – SOGGETTI RESPONSABILI

1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi dell’art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l’intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica.

3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune.

4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l’intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all’anno.

5. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.


Art.9 – CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà comunale.

3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all’autorizzazione all’esercizio di attività.

4. Nel caso in cui nella medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente, con l'eccezione di quanto previsto dal successivo comma.

5. Per le utenze non domestiche adibite al commercio all'ingrosso, si tiene conto della compresenza di attività di magazzino e di attività di vendita, assoggettando il 50% della superficie alla tariffa prevista per i magazzini (categoria 3) ed il restante 50% alla tariffa prevista per le attività di vendita (categoria 11 oppure categoria 19).


TITOLO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art.10– LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art.12;

b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

c) il vano scala (da misurarsi in pianta una sola volta).

2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti aree:

a) aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.

b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all’esercizio di un’attività, quali, a titolo d’esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all’aperto ecc., i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione.


Art.11 – COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo metro quadrato;

2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune;


Art.12 – ESCLUSIONI

1. Sulla base di quanto previsto dal precedente art.10 comma 3, sono escluse dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:

a) locali:
· privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l’utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere auotodichiarato il non utilizzo del servizio;
· superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1,5;
· stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, catastalmente non ad uso abitativo, ma utilizzati effettivamente e permanentemente per tale attività;
· di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
· di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l’attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
· delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
· locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile;
· destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
· sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

b) aree:
· impraticabili o intercluse da recinzione;
· in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
· non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
· adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti;
· zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie assoggettabile a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione, la superficie tariffabile è individuata forfettariamente in 1/3 (un terzo) dell'area in oggetto;
· utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
· in cui si svolge l’attività agonistica degli impianti sportivi;
· aree verdi, cortili e parcheggi.

2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell’area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali, le percentuali di seguito indicate:
· ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
· lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
· officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
· elettrauto: 65%;
· caseifici e cantine vinicole: 30%;
· autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
· officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
· tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
· laboratori fotografici o eliografici: 75%;
· produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
· lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.

Per le attività non comprese fra quelle indicate, in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, si fa ricorso a criteri di analogia.


Art.13 – UTENZE DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
· domestiche residenti
· domestiche non residenti.

2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica al soggetto gestore l’esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso soggetto gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all’aggiornamento dati segnalato eventualmente in anticipo dall’utenza.

3. Il numero dei componenti del nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune; il soggetto gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi:
· congiunto anziano collocato in casa di riposo;
· congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore ai sei mesi.

4. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato in due (2) unità.


Art.14 – RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito o attivato.

2. La tariffa è ridotta del 50% sia per la quota fissa che per la quota variabile nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi 1 km, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico.

3. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche (banchi di mercato) e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall’atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.


Art.15 – AGEVOLAZIONI

1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni previste dal Decreto D.Lgs. 22/97 art. 49, comma 10 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.

2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.

3. Per quanto riguarda le utenze domestiche, è applicato uno sconto (sulla parte variabile della tariffa) pari al 20% a favore delle utenze che dichiarano, mediante comunicazione da rinnovare annualmente, di provvedere al compostaggio domestico; il soggetto gestore verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

4. Per le utenze domestiche e non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani o assimilati, che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo; a questo proposito, si stabilisce che:

a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria domestica e non domestica;

b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al recupero;

c) gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell’unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l’indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti;

d) la riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto dei successivi pagamenti;

e) su richiesta del soggetto gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia L. 25/1/1994 n. 70 (m.u.d.) per l’anno di riferimento e l’attestazione dell’attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.


Art.16 – SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA.

1. La Giunta Comunale, congiuntamente all’approvazione delle tariffe, definisce le modalità con le quali il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa nel caso di nuclei familiari in disagiate condizioni socio-economiche.

2. L’istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa deve essere presentata annualmente al Comune, che, se accolta, la trasmetterà al soggetto gestore.




TITOLO IV
COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL’ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITA’

Art.17 – COMUNICAZIONI

1. I soggetti di cui all’art.8 devono presentare al soggetto gestore del servizio apposita comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dall’avvenuta occupazione o dalla variazione.

2. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all’applicazione della tariffa.

3. Le comunicazioni debbono contenere:
· le generalità dell’utente, il codice fiscale, la residenza;
· il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche;
· la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione;
· l’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizione interna;
· la data di inizio occupazione o conduzione;
· la data di presentazione della comunicazione;
· la sottoscrizione con firma leggibile.

4. Gli stessi soggetti o i loro famigliari, conviventi, devono presentare, altresì, al soggetto gestore la comunicazione di cessazione dell’occupazione o conduzione.

5. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato. La cessazione può avvenire anche a cura del soggetto gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d’esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

6. In caso di cessazione nell'utilizzo dei locali, l’interessato ha, tuttavia, diritto all’abbuono della tariffa dimostrando che l’insussistenza del presupposto tariffario è intervenuta prima della comunicazione suddetta.

7. La comunicazione di cessazione deve contenere:
· le generalità del contribuente;
· la data di cessazione dell’occupazione o della conduzione;
· l’ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d’uso;
· cognome e nome dell’eventuale subentrante;
· data di presentazione;
· sottoscrizione.

8. Non sono ritenute valide, se non in fase transitoria, le comunicazioni presentate ad uffici diversi da quelli del soggetto gestore.

9. L’erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.

10. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.


Art.18 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

1. Per facilitare l'utenza, il soggetto gestore appronterà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. All’atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa fede il timbro postale di spedizione. Per le comunicazioni a mezzo fax, il rapporto di ricevimento.

3. Le comunicazioni possono essere presentate anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d’utenza con il soggetto gestore, utilizzando le formalità da esso predisposte. Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni, debitamente sottoscritte autorizzano il soggetto gestore a determinare la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.


Art.19 – RIMBORSI

1. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l’occupazione o la conduzione. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.

2. L’utente può richiedere al soggetto gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.


Art.20 – VERIFICA DELL'ENTRATA.

1. Il soggetto gestore esercita l’attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.

2. A tale scopo può:

· richiedere l’esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
· richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
· richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
· invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
· utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del soggetto gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dal soggetto gestore medesimo;
· accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.

3. In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il soggetto gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art.2729 del Codice Civile.

4. Dell’esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l’utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.


Art.21 – RISCOSSIONE E CONGUAGLI.

1. Ai sensi dell'art.49, comma 13, del D.Lgs. n.22/97, il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio del Comune di Quattro Castella provvede alla riscossione della tariffa.

2. Il soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione.

3. L’ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate dal soggetto gestore.

4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

5. Il soggetto gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.


Art.22 – VIOLAZIONI E PENALITA'.

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il soggetto gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l’occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall’1 gennaio dell’anno in cui può farsi risalire l’inizio dell’occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, il soggetto gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all’art. 20.

2. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal soggetto gestore. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il soggetto gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali.

3. Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da €. 51,65 ad €. 258,23 con l’osservanza delle disposizioni di legge R.D. 383/34 art. 106 come modificato dalla Legge 689 del 24.11.1981


Art.23 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Dal 1 gennaio 2003, è soppressa sull’intero territorio comunale l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Tuttavia, l’accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2002, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dal Servizio Tributi del Comune.

2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

3. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denuncie presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.

4. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1 gennaio 2003.


SCARICA IL REGOLAMENTO IN FORMATO PDF