REGOLAMENTO
per l'applicazione della
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI
INDICE
TITOLO I - Disposizioni Generali
Articolo 1 - Istituzione della tariffa
Articolo 2 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
Articolo 3 - Definizioni
TITOLO II - Costo, Gestione, Tariffe
Articolo 4 - Costo e gestione del servizio
Articolo 5 - Presupposti per l'applicazione della tariffa
Articolo 6 - Determinazione della tariffa
Articolo 7 - Tariffa giornaliera
Articolo 8 - Soggetti responsabili
Articolo 9 - Categorie di utenza
TITOLO III Applicazione della tariffa
Articolo 10 - Locali ed aree oggetto della tariffa
Articolo 11 - Commisurazione delle superfici
Articolo 12 - Esclusioni
Articolo 13 - Utenze domestiche: determinazione del numero degli
occupanti
Articolo 14 - Riduzioni tariffarie
Articolo 15 - Agevolazioni
Articolo 16 - Sostituzione del Comune all'utenza
TITOLO IV - Comunicazioni, verifica dell'entrata, riscossione,
rimborsi e penalità.
Articolo 17 - Comunicazioni
Articolo 18 - Modalità di presentazione delle comunicazioni
Articolo 19 - Rimborsi
Articolo 20 - Verifica dell'entrata
Articolo 21 - Riscossione e conguagli
Articolo 22 - Violazioni e penalità
Articolo 23 - Norme transitorie e finali
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta,
raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio
e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull’intero
territorio comunale, è istituita, nel Comune di Quattro
Castella, la tariffa adottata ai sensi di legge D.Lgs. 5.2.1997
n. 22 art. 49 e D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è
effettuata con riferimento alle definizioni del Decreto D.Lgs.
22/97 art. 7, comma 2, nonché alla deliberazione comunale
adottata ai sensi e per gli effetti dello stesso D.Lgs. 22/97
art. 21, comma 2, lettera g.
3. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito
Regolamento comunale di servizio.
Art.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione
della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare
determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze
domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in
base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani,
nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione
volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.
Art.3 – DEFINIZIONI
Agli effetti del presente Regolamento s’intendono:
· per “tariffa”, il corrispettivo dovuto per
il servizio di cui all’art.1;
· per “soggetto gestore”, il soggetto che provvede
alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo
le norme del Regolamento comunale dei servizi, e all’applicazione
e riscossione della tariffa nel rispetto dei principi della convenzione;
· per “convenzione”, l'atto predisposto ai
sensi di legge D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e D.Lgs. 22/1997 art.23
per l'affidamento del servizio e regolante i rapporti tra Amministrazione
Comunale e soggetto gestore;
· per “Decreto”, il Decreto Legislativo 5 febbraio
1997 n. 22 e successive modificazioni;
· per “rifiuti”, tutti i rifiuti, urbani e
assimilati, come definiti e classificati dall’art.7 del
Decreto;
· per “metodo normalizzato”, il criterio di
determinazione della tariffa, regolamentato per legge D.P.R. 27.4.1999
n. 158.
TITOLO II – COSTO, GESTIONE, TARIFFE
Art.4 – COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il soggetto gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla
gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani nel
rispetto delle norme del Regolamento comunale per la disciplina
del servizio medesimo e della convenzione.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità
e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni
prescritte dal Regolamento comunale del servizio. Nelle zone in
cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa,
automatica applicazione la tariffa.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il soggetto gestore è
tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio D.P.R. 158/1999
art.8.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente
coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque
natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette
ad uso pubblico.
5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano
finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto
degli obiettivi di miglioramento della produttività e della
qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione
programmato.
Art.5 – PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
1. La tariffa è dovuta per l’occupazione o la conduzione
di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio
o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti
nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è
istituito ed attivato o comunque reso.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con
area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche
quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione
dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione
ed ai fabbricati.
3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali
e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati
e per le multiproprietà.
Art.6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
1. La Giunta Comunale, entro il termine stabilito per l’approvazione
del bilancio, determina annualmente le tariffe per le singole
utenze, sia per quota fissa che variabile. I parametri di riferimento
sono indicati dal metodo normalizzato.
2. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui
al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.
3. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde
ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed
è applicata e riscossa dal soggetto gestore nel rispetto
di quanto disposto o convenuto.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in
cui sia esercitata anche un’attività economica o
professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata
all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è
applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani
ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dal soggetto
gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali
e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno
regolate da specifico contratto di natura privatistica.
Art.7 – TARIFFA GIORNALIERA
1. E’ istituita una tariffa giornaliera per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che
occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od
aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di
pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e
non ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro
quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera può essere applicata e riscossa
dall’ufficio comunale competente ad autorizzare l’occupazione
del suolo relativo ed è riversata trimestralmente al soggetto
gestore.
4. La tariffa giornaliera, riguardante tipicamente attività
dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è
determinata nella misura di 1/365 (un trecentossantacinquesimo)
della tariffa annua prevista per la categoria 22 (discoteche e
night club) per ogni giorno di occupazione.
Art.8 – SOGGETTI RESPONSABILI
1. La tariffa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica,
a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree, costituenti
presupposto ai sensi dell’art. 5, con vincolo di solidarietà
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno
uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche,
l’intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui
che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio;
per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività
o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali
integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali
e le aree in uso comune.
4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate
ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario
dei locali per l’intero anno anche in caso di locazioni
per periodi inferiori all’anno.
5. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività
ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili),
la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.
Art.9 – CATEGORIE DI UTENZA
1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica
e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla
destinazione d’uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità
di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei
coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle
specificità della realtà comunale.
3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività,
fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche
svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all’autorizzazione
all’esercizio di attività.
4. Nel caso in cui nella medesima utenza non domestica siano presenti
locali destinati ad attività tra loro diverse, la categoria
tariffaria sarà definita sulla base dell'attività
prevalente, con l'eccezione di quanto previsto dal successivo
comma.
5. Per le utenze non domestiche adibite al commercio all'ingrosso,
si tiene conto della compresenza di attività di magazzino
e di attività di vendita, assoggettando il 50% della superficie
alla tariffa prevista per i magazzini (categoria 3) ed il restante
50% alla tariffa prevista per le attività di vendita (categoria
11 oppure categoria 19).
TITOLO III – APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
Art.10– LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA
1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:
a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi
specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo,
chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno, qualunque
sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro
regolarità in relazione alle disposizioni di carattere
urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo
art.12;
b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera
a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati
in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino
oggettivamente in rapporto funzionale;
c) il vano scala (da misurarsi in pianta una sola volta).
2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano le seguenti
aree:
a) aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo
esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per
merci o materie prime.
b) aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo
all’esercizio di un’attività, quali, a titolo
d’esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema
all’aperto ecc., i magazzini di materiali o di prodotti
finiti destinati alla commercializzazione.
Art.11 – COMMISURAZIONE DELLE SUPERFICI
1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa
sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui
al precedente articolo. Tale superficie, per i fabbricati, viene
misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree
scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle
eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è
arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la
frazione è rispettivamente superiore o inferiore al mezzo
metro quadrato;
2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime
dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione,
si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati
dal Comune;
Art.12 – ESCLUSIONI
1. Sulla base di quanto previsto dal precedente art.10 comma 3,
sono escluse dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed
aree:
a) locali:
· privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua,
energia elettrica); nel caso in cui l’utenza sia condominiale
e quindi non disattivabile deve essere auotodichiarato il non
utilizzo del servizio;
· superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri
1,5;
· stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia,
impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine
o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori,
cabine elettriche ed elettroniche, fabbricati rurali strumentali
all’attività agricola, catastalmente non ad uso abitativo,
ma utilizzati effettivamente e permanentemente per tale attività;
· di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate
licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo
di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la
data riportata nella certificazione di fine lavori;
· di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati
e di fatto utilizzati esclusivamente per l’attività
sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione,
tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
· delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede
unicamente al lavaggio delle superfici;
· locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice
civile;
· destinati al culto, limitatamente alla parte di essi
ove si svolgono le funzioni religiose;
· sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
b) aree:
· impraticabili o intercluse da recinzione;
· in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente
stato di non utilizzo;
· non presidiate o adibite a mero deposito di materiali
in disuso;
· adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli
delle stazioni servizio carburanti;
· zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno
delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini
all'aperto; qualora non sia possibile verificare concretamente
la complessiva superficie assoggettabile a tariffa o, comunque,
risulti di difficile determinazione, la superficie tariffabile
è individuata forfettariamente in 1/3 (un terzo) dell'area
in oggetto;
· utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
· in cui si svolge l’attività agonistica degli
impianti sportivi;
· aree verdi, cortili e parcheggi.
2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione
di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano
essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare
concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa
o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso
promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità
dell’attività esercitata, la superficie assoggettabile
alla tariffa è calcolata applicando, esclusivamente alla
superficie dello specifico locale o dell’area su cui si
producono contestualmente rifiuti urbani e speciali, le percentuali
di seguito indicate:
· ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici
e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
· lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
· officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine
agricole e gommisti: 55%;
· elettrauto: 65%;
· caseifici e cantine vinicole: 30%;
· autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere,
galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
· officine di carpenteria metallica, tornerie, officine
metalmeccaniche: 55%;
· tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie:
75%;
· laboratori fotografici o eliografici: 75%;
· produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose:
75%;
· lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
Per le attività non comprese fra quelle indicate, in simili
condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti
speciali, si fa ricorso a criteri di analogia.
Art.13 – UTENZE DOMESTICHE: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI
OCCUPANTI
1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini
della determinazione degli occupanti, in:
· domestiche residenti
· domestiche non residenti.
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari
che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe
del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica
al soggetto gestore l’esatta composizione dei nuclei iscritti.
Lo stesso soggetto gestore provvederà ad apportare le modifiche,
rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all’aggiornamento
dati segnalato eventualmente in anticipo dall’utenza.
3. Il numero dei componenti del nucleo familiare ai fini dell'applicazione
della tariffa è individuato nel numero risultante dagli
elenchi dell'anagrafe del Comune; il soggetto gestore è
autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa
presentazione di idonea autocertificazione, nei seguenti casi:
· congiunto anziano collocato in casa di riposo;
· congiunto che svolge attività di studio o di lavoro
all'estero per un periodo superiore ai sei mesi.
4. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone
che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale.
Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema
tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando
un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità
dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente
sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda
casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti
viene fissato in due (2) unità.
Art.14 – RIDUZIONI TARIFFARIE
1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il
servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito
o attivato.
2. La tariffa è ridotta del 50% sia per la quota fissa
che per la quota variabile nei casi in cui il servizio di gestione
dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto
più vicino di raccolta superi 1 km, restando escluse dal
calcolo delle distanze i percorsi non su suolo pubblico.
3. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei
rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi
non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui
tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la
parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo)
per ogni mese di interruzione.
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti
ad attività stagionali e periodiche (banchi di mercato)
e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente
e per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore
a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti
organi per l’esercizio dell’attività (licenza
o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente.
Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente
di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante
dall’atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva
utilizzazione del servizio.
Art.15 – AGEVOLAZIONI
1. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni
previste dal Decreto D.Lgs. 22/97 art. 49, comma 10 a favore delle
utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte
le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle
vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso
l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una
quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti
dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.
3. Per quanto riguarda le utenze domestiche, è applicato
uno sconto (sulla parte variabile della tariffa) pari al 20% a
favore delle utenze che dichiarano, mediante comunicazione da
rinnovare annualmente, di provvedere al compostaggio domestico;
il soggetto gestore verifica l’effettivo utilizzo di tale
modalità di smaltimento.
4. Per le utenze domestiche e non domestiche è applicato
un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa,
proporzionale alla quantità di rifiuti urbani o assimilati,
che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto
che effettua l’attività di recupero, comprova di
avere avviato al recupero medesimo; a questo proposito, si stabilisce
che:
a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore
al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata
sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero,
rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria
domestica e non domestica;
b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in
considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi
i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti
da imballaggio, avviati al recupero;
c) gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore,
entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa
ai sensi di legge D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , attestante la quantità
totale dei rifiuti prodotti nell’unità locale e la
quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente,
nonché l’indicazione del soggetto al quale tali rifiuti
sono stati conferiti;
d) la riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso
dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto
dei successivi pagamenti;
e) su richiesta del soggetto gestore, il produttore che ha beneficiato
della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia L.
25/1/1994 n. 70 (m.u.d.) per l’anno di riferimento e l’attestazione
dell’attività svolta dal soggetto incaricato del
recupero dei rifiuti.
Art.16 – SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA.
1. La Giunta Comunale, congiuntamente all’approvazione delle
tariffe, definisce le modalità con le quali il Comune può
sostituirsi all’utenza nel pagamento totale o parziale della
tariffa nel caso di nuclei familiari in disagiate condizioni socio-economiche.
2. L’istanza per ottenere la sostituzione del pagamento
della tariffa deve essere presentata annualmente al Comune, che,
se accolta, la trasmetterà al soggetto gestore.
TITOLO IV
COMUNICAZIONI, VERIFICA DELL’ENTRATA, RISCOSSIONE, RIMBORSI
E PENALITA’
Art.17 – COMUNICAZIONI
1. I soggetti di cui all’art.8 devono presentare al soggetto
gestore del servizio apposita comunicazione di occupazione originaria
o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto
di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune,
entro 30 giorni dall’avvenuta occupazione o dalla variazione.
2. Le comunicazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione
o variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi
qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all’applicazione
della tariffa.
3. Le comunicazioni debbono contenere:
· le generalità dell’utente, il codice fiscale,
la residenza;
· il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze
domestiche;
· la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale
della persona giuridica, nonché la loro sede principale,
legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone
che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione;
· l’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli
locali ed aree e loro ripartizione interna;
· la data di inizio occupazione o conduzione;
· la data di presentazione della comunicazione;
· la sottoscrizione con firma leggibile.
4. Gli stessi soggetti o i loro famigliari, conviventi, devono
presentare, altresì, al soggetto gestore la comunicazione
di cessazione dell’occupazione o conduzione.
5. La comunicazione di cessazione avrà effetto dalla data
di cessazione dichiarata dall'interessato. La cessazione può
avvenire anche a cura del soggetto gestore nella circostanza che
siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine
di utilizzo del servizio (quali, a titolo d’esempio, cessazione
di servizio in rete, subentri, decessi).
6. In caso di cessazione nell'utilizzo dei locali, l’interessato
ha, tuttavia, diritto all’abbuono della tariffa dimostrando
che l’insussistenza del presupposto tariffario è
intervenuta prima della comunicazione suddetta.
7. La comunicazione di cessazione deve contenere:
· le generalità del contribuente;
· la data di cessazione dell’occupazione o della
conduzione;
· l’ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione
d’uso;
· cognome e nome dell’eventuale subentrante;
· data di presentazione;
· sottoscrizione.
8. Non sono ritenute valide, se non in fase transitoria, le comunicazioni
presentate ad uffici diversi da quelli del soggetto gestore.
9. L’erede che continuasse ad occupare i locali già
assoggettati a tariffa ha il solo obbligo di comunicare gli elementi
di novità.
10. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa
possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono
a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Art.18 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
1. Per facilitare l'utenza, il soggetto gestore appronterà
apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli
interessati.
2. All’atto della presentazione verrà rilasciata
apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta fa
fede il timbro postale di spedizione. Per le comunicazioni a mezzo
fax, il rapporto di ricevimento.
3. Le comunicazioni possono essere presentate anche contestualmente
alla stipulazione di altri contratti d’utenza con il soggetto
gestore, utilizzando le formalità da esso predisposte.
Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e
gli elementi indicati nelle comunicazioni, debitamente sottoscritte
autorizzano il soggetto gestore a determinare la tariffa dovuta
senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
Art.19 – RIMBORSI
1. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso
della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto
accertare che sia cessata l’occupazione o la conduzione.
Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si
prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo
il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza
del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo
fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi
locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in
cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.
2. L’utente può richiedere al soggetto gestore il
rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di
5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Art.20 – VERIFICA DELL'ENTRATA.
1. Il soggetto gestore esercita l’attività di controllo
necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
2. A tale scopo può:
· richiedere l’esibizione dei contratti di locazione,
affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo
del servizio;
· richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare
le superfici occupate;
· richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione
tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai
proprietari dei locali ed aree;
· invitare i predetti soggetti a comparire di persona per
fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
· utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze
del soggetto gestore, in occasione della stipula di altri contratti
di fornitura servizi erogati dal soggetto gestore medesimo;
· accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle
forme previste da appositi accordi o convenzioni.
3. In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro
impedimento alla diretta rilevazione, il soggetto gestore può
fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art.2729
del Codice Civile.
4. Dell’esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione
agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal
ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel
caso che l’utente riscontrasse elementi di discordanza può,
nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se
riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della
comunicazione inviata. Il soggetto gestore, decorso il termine
assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che
non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa
fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione
stessa.
Art.21 – RISCOSSIONE E CONGUAGLI.
1. Ai sensi dell'art.49, comma 13, del D.Lgs. n.22/97, il soggetto
gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
sul territorio del Comune di Quattro Castella provvede alla riscossione
della tariffa.
2. Il soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria della
tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel
rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla
Convenzione.
3. L’ammontare annuo della tariffa è suddiviso in
almeno due rate, qualunque siano le modalità approntate
dal soggetto gestore.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza,
che comportino variazioni in corso d’anno della tariffa,
potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante
conguaglio compensativo.
5. Il soggetto gestore, provvede, altresì, al recupero
dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.
Art.22 – VIOLAZIONI E PENALITA'.
1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione,
il soggetto gestore determina in via presuntiva le superfici occupate
e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa,
presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l’occupazione
o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall’1 gennaio
dell’anno in cui può farsi risalire l’inizio
dell’occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti.
Per determinare gli elementi necessari, il soggetto gestore si
avvale degli strumenti e delle forme indicate all’art. 20.
2. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il
termine indicato dal soggetto gestore. In caso di ritardato pagamento
delle fatture, il soggetto gestore ha diritto di esigere sugli
importi fatturati un corrispettivo, a titolo di penale, per ogni
giorno di ritardo pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo)
del tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali.
3. Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le
sanzioni amministrative da €. 51,65 ad €. 258,23 con
l’osservanza delle disposizioni di legge R.D. 383/34 art.
106 come modificato dalla Legge 689 del 24.11.1981
Art.23 – NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Dal 1 gennaio 2003, è soppressa sull’intero territorio
comunale l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo
15.11.1993, n. 507. Tuttavia, l’accertamento e la riscossione
di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il
2002, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dal
Servizio Tributi del Comune.
2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con
il presente regolamento.
3. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati
i dati e gli elementi provenienti dalle denuncie presentate ai
fini della tassa smaltimento rifiuti.
4. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato
nei modi di legge ed entra in vigore il 1 gennaio 2003.
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