REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,CONTRIBUTI,SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI NONCHE’ DI VANTAGGI ECONOMICI IN RELAZIONE ALLE
INIZIATIVE SPORTIVE,TURISTICHE,CULTURALI E RICREATIVE,DI SOLIDARIETA’
SOCIALE,DI SVILUPPO IN CAMPO ECONOMICO,DI VOLONTARIATO E DI INVESTIMENTO.
Art.1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità
per l’erogazione di sovvenzioni,contributi,sussidi ed ogni
altro provvedimento di concessione, di vantaggi economici in genere,
a privati,associazioni,enti pubblici e privati.
Art.2) AMBITI E LIMITI DELL’INTERVENTO
Gli interventi singolarmente disciplinati nei successivi articoli
dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:
a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze
istituzionali che le leggi vigenti assegnano all’Amministrazione
Comunale e che,quindi,si svolgano all’interno del territorio
comunale o che,per le finalità morali che li presuppongono,operino
a favore dello sviluppo della solidarietà umana e/o per
l’eliminazione di situazioni di disagio sociale. Salvo quanto
meglio esplicitato negli articoli seguenti,gli interventi di cui
al presente regolamento sono rivolti alla tutela di interessi
sociali,culturali,sportivi,morali e religiosi,nonché quelli
connessi allo sviluppo di attività economiche e che assolvano
a finalità di pubblica utilità;
b) dovranno essere rivolti nei confronti di soggetti o di iniziative
che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento
di posizioni di vantaggio economico non legittimabili;
c) di norma e fatto salvo quanto previsto in materia di competenza
istituzionale dalla L.142/90,la concessione dei vantaggi economici
prevista dal presente regolamento è demandata alla Giunta
Municipale che decide in merito alle proposte presentate dai Settori
competenti sulla base di una adeguata e ponderata istruttoria
così come previsto all’art.12 del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi,fatto salvo per i contributi i cui parametri
di erogazione sono già definiti nel Piano Esecutivo di
Gestione;
d) l’erogazione dei contributi è subordinata alla
presentazione di debita rendicontazione.
Art.3) CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DA EROGARSI
PER L’INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
Possono essere previsti contributi e sovvenzioni allo sviluppo
ed all’incentivazione della pratica sportiva fra le nuove
generazioni.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta:
- alle iniziative sportive non esclusivamente connesse con l’attività
agonistica,ma tese ad agevolare la pratica sportiva intesa come
momento socializzante e strumento per una corretta crescita psico-fisica
dell’individuo;
- ad incentivare,privilegiandole,attività motorie diversificate
rispetto alle tradizionali pratiche sportive,favorendo in tal
senso il pluralismo sportivo,l’inizio di nuove attività
o discipline sportive.
Le concessioni di contributi e sovvenzioni potranno essere concesse
esclusivamente a società o comunque a gruppi organizzati
che si pongono come finalità prevalente lo sviluppo della
pratica sportiva. E’ pertanto esclusa in tale ambito ogni
erogazione a favore di privati cittadini.
Il presente articolo disciplina:
a)i contributi a favore di Società e/o Associazioni sportive;
b)i contributi a favore di singole iniziative.
Le sovvenzioni dei punti a)-b) sono attribuite per iniziative
e manifestazioni occasionali o a carattere periodico,sulla base
delle seguenti valutazioni:
- le Società e/o Associazioni che promuovono le suddette
iniziative e manifestazioni non devono avere scopo di lucro;
- numero degli associati e/o praticanti;
- qualità/quantità dei campionati o delle manifestazioni
organizzate dalla federazione a cui la Società risulta
aderente;
- pratica di attività sportive innovative rispetto a quelle
tradizionalmente praticate;
- attività caratterizzate da forti valenze di aggregazione
giovanile,di integrazione delle diversità e di prevenzione
al disagio ed alle devianze giovanili;
- attività che prevedano una forte sinergia educativa e
didattica tra scuola ed extrascuola;
- manifestazioni pubbliche che rivestano un’importanza ed
un interesse almeno a livello comunale;
- manifestazioni capaci di promuovere l’orientamento sportivo
e la conoscenza in forma ludica di più sport.
Non rientrano all’interno del presente regolamento e verranno
normate con appositi atti ,le convenzioni e/o gli accordi che
prevedono l’assegnazione in gestione a Società e/o
Gruppi Sportivi,di strutture ed impianti sportivi.
ART.4) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE,CULTURALI E RICREATIVE
Possono essere concessi contributi e sovvenzioni a gruppi e/o
associazioni per le finalità del presente articolo. In
particolare,l’Amministrazione Comunale potrà contribuire,mediante
patrocinio e/o sovvenzioni,alle iniziative svolte da soggetti
che si pongono le seguenti finalità:
- organizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali
provinciali,regionali e nazionali;
- promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche volte
alla diffusione della conoscenza delle bellezze storico-naturalistico-ambientali
del territorio matildico;
- iniziative finalizzate alla promozione,sviluppo e conoscenza
delle tradizioni storico-culturali locali;
- promozione di attività collegate al funzionamento delle
strutture culturali presenti sul territorio;
- organizzazione di manifestazioni o spettacoli che rivestano
un’importanza ed un interesse almeno a livello comunale;
- organizzazione di percorsi guidati a mostre e/o eventi culturali
di particolare interesse e di rilievo nazionale;
- iniziative finalizzate alla diffusione della cultura teatrale,musicale,
cinematografica ed audiovisiva,nonché attività di
sperimentazione,di ricerca,di studio e di documentazione.
ART.4bis) MODALITA’ PER L’AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
PREVISTE
Ogni anno,a bilancio esecutivo,l’Amministrazione Comunale
provvede ad emanare apposito avviso pubblico contenente le modalità
ed i termini per la presentazione delle domande di contributo
relativi agli interventi degli artt.3-4.
Le domanda dovranno essere presentate in carta libera entro il
30 giugno di ogni anno per i contributi relativi agli interventi
dell’art.4) ed entro il 28 febbraio di ogni anno per i contributi
relativi agli interventi dell’art.3).
Le domande delle Società e/o Associazioni dovranno esplicitare:
- l’iniziativa o la manifestazione,debitamente descritte,per
cui si richiede l’intervento;
- il bisogno o l’interesse pubblico perseguito;
- costo del progetto e relative eventuali entrate;
- periodo di realizzazione e modalità di svolgimento;
- utenza interessata;
- territorio di svolgimento;
- operatori e collaboratori coinvolti;
- il tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio
economico);
- l’esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente
l’ammissione o l’iscrizione all’Associazione
o alla Società;
- il risultato dell’ultimo bilancio o di quello di previsione
in caso di nuova costituzione;
- numero iscritti e/o associati
- i mezzi di finanziamento in generale,nonché quelli particolari
collegati a specifiche iniziative;
- la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro.
Le richieste verranno esaminate dagli uffici competenti che provvederanno
alla liquidazione del contributo con le seguenti modalità:
- il 50% entro 30 gg. dalla richiesta;
- il rimanente 50% ad iniziativa avvenuta dietro presentazione
di debita rendicontazione.
Le contribuzioni non possono,di norma,superare il 30% delle spese
che il richiedente presuppone di sostenere e che dovranno essere
puntualmente e dettagliatamente specificate nella domanda.
Art.5) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE
Nell’ambito dell’apposito stanziamento di bilancio,l’Amministrazione
Comunale può erogare contributi ad Enti e/o Associazioni
che operino,statutariamente per lo sviluppo della solidarietà
sociale e per finalità di carattere umanitario che tutelino
e rappresentino categorie sociali disagiate o portatori di handicap.
Rientrano,a mero titolo esemplificativo,all’interno della
presente fattispecie:AVIS,CRI,le diverse comunità terapeutiche
per il recupero dei tossicodipendenti,la Caritas e/o altre Associazioni
umanitarie che svolgono analoghe attività internazionali,Casa
di Carità,centri di accoglienza,Associazioni Ciechi,Invalidi,ecc…
Possono essere altresì concessi contributi e/o sussidi
a collettività colpite da calamità naturali. L’erogazione
dei contributi previsti da presente articolo è attivata
a domanda e/o d’ufficio.
Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi a domanda
si applicano le modalità richiamate nell’articolo
precedente.
Il Sindaco e/o l’assessore competente possono altresì
proporre,d’ufficio,l’erogazione di contributi e sovvenzioni
regolate dal presente articolo.
Dopo l’istruttoria di cui alla lett.c) dell’art.2
e se il contributo proposta supera le 500.000 lire la sovvenzione
e/o il contributo viene liquidato,con atto motivato,dalla Giunta
Comunale.
Art.5 bis) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Nell’ambito dello stanziamento di bilancio l’Amministrazione
Comunale può disporre l’erogazione a favore di enti
o cooperative di garanzia di specifici contributi per l’abbattimento
dei tetti di interesse sui mutui agevolati che verranno concessi
alle categorie produttive interessate nel campo dello sviluppo
economico.
Art.5 ter) CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Nell’ambito dello stanziamento di bilancio possono essere
concessi ad organizzazioni di volontariato contributi a sostegno
di specifiche e documentate attività o progetti non aventi
fine di lucro ma,unicamente,finalità solidaristiche.
I contributi sono concessi,previa stipula di apposita convenzione,in
conformità alle vigenti disposizioni legislative disciplinanti
le attività di volontariato (legge n.266/1991 –L.R.
n. 26/’93 ed eventuali altre successive) ed alle disposizioni
contenute ne presente regolamento.
Art.6) CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI DI INVESTIMENTO
Nell’ambito degli appositi stanziamenti di bilancio,al fine
di promuovere la crescita sociale,economica,culturale e turistica
della collettività locale potranno essere concessi contributi:
a) ad Associazioni,a soggetti privati,a soggetti pubblici che
operano nei settori della cultura,della religione,dello sport,dell’assistenza,della
formazione,dell’istruzione,della valorizzazione del patrimonio
artistico,del turismo,per l acostruzione,la ristrutturazione,la
manutenzione,il recupero,il restauro,l’acquisto e la gestione
di opere,impianti,macchinari ed attrezzature che pur essendo di
proprietà privata,vengano messi a disposizione della collettività
locale senza alcun fine di lucro;
b) nei confronti di gruppi di privati,rappresentnati comunque
di un interesse pubblico,collettivo e non individuale,pe rla costruzione
o la straordinaria manutenzione di strade:consorziali,private
di uso pubblico,vicinali,interpoderali e/o per la realizzazione
di opere igieniche ed acquedottistiche.
Per i contributi di cui alla lett.A),le Associazioni / i soggetti
pubblici / i soggetti privati dovranno presentare apposita istanza,illustrando,nel
dettaglio,ogni elemento che possa permettere un approfondito esame
della stessa. In particolare dovrà essere evidenziata la
finalità di pubblico interesse che supporta la richiesta.
Di norma, l'erogazione del contributo,è subordinata alla
stipula di apposita convenzione con la quale verranno normate
le modalità di fruibilità pubbliche della struttura
e/o del bene oggetto del contributo stesso. Il contributo in parola,tranne
per gli interventi di particolare rilevanza,non potrà superare
il 35% della spesa,analiticamente documentata. All’assunzione
del formale impegno di spesa si procede a seguito di istruttoria
predisposta dall’ufficio competente.
Per i contributi di cui alla lett.B) e comunque entro l’ambito
della normativa vigente in materia,i privati interessati,in forma
associata,potranno richiedere all’Amministrazionecomunale
di intervenire economicamente in quota parte per la realizzazione
degli interventi previsti nel presente articolo.
L’ammontare della contribuzione è determinata sulla
scorta di precisi elementi di valutazione da specificare nella
domanda quali: l’importanza della via di comunicazione,del
traffico veicolare che nella stessa si svolge,del numero deicirhciedenti
connessi alle relative esigenze che esprimono,dalla dislocazione
territoriale,ecc…
Alla domanda regolarmente sottoscritta dal Presidente del Consorzio
o dalla gran parte degli interessati,dovrà essere allegato
un dettagliato preventivo di spesa.L’inetrvento economico
dell’Amministrazione Comunale è prioritariamente
subordinato all'’mpegno formale,da parte di tutti i sottoscrittori,a
intervenire in ragioni della proprietà posseduta o di altri
criteri comunque da evidenziare sia nella domanda che nell’impegnativa
formale.
Di norma,il contributo in parola,non può superare il 20%
della spesa preventivata.
All’assunzione del formale impegno di spesa si procede nelle
forme e nei modi di cui ai contributi disciplinati dalla precedente
lett.A) del presente articolo.
Art.7) CONTRIBUTI A STRUTTURE SCOLASTICHE PRIVATE
Per l’importante funzione educativa che le scuole dell’infanzia
private svolgono all’interno del sistema formativo integrato,possono
essere concessi contributi alle locali istituzioni educative gestite
da organizzazioni religiose e/o private, mediante la stipula di
apposite convenzioni e sulla base di quanto previsto dalla normativa
vigente.
Art.8) PUBBLICITA’ DEL DISCIPLINARE
Il presente regolamento verrà pubblicizzato nelle forme
stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione
e in altre idonee a dare allo stesso la più ampia diffusione
possibile.