leggi utili e regolamenti comunali > regolamento contributi

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,CONTRIBUTI,SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE’ DI VANTAGGI ECONOMICI IN RELAZIONE ALLE INIZIATIVE SPORTIVE,TURISTICHE,CULTURALI E RICREATIVE,DI SOLIDARIETA’ SOCIALE,DI SVILUPPO IN CAMPO ECONOMICO,DI VOLONTARIATO E DI INVESTIMENTO.


Art.1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per l’erogazione di sovvenzioni,contributi,sussidi ed ogni altro provvedimento di concessione, di vantaggi economici in genere, a privati,associazioni,enti pubblici e privati.

Art.2) AMBITI E LIMITI DELL’INTERVENTO

Gli interventi singolarmente disciplinati nei successivi articoli dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:
a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali che le leggi vigenti assegnano all’Amministrazione Comunale e che,quindi,si svolgano all’interno del territorio comunale o che,per le finalità morali che li presuppongono,operino a favore dello sviluppo della solidarietà umana e/o per l’eliminazione di situazioni di disagio sociale. Salvo quanto meglio esplicitato negli articoli seguenti,gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti alla tutela di interessi sociali,culturali,sportivi,morali e religiosi,nonché quelli connessi allo sviluppo di attività economiche e che assolvano a finalità di pubblica utilità;

b) dovranno essere rivolti nei confronti di soggetti o di iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili;

c) di norma e fatto salvo quanto previsto in materia di competenza istituzionale dalla L.142/90,la concessione dei vantaggi economici prevista dal presente regolamento è demandata alla Giunta Municipale che decide in merito alle proposte presentate dai Settori competenti sulla base di una adeguata e ponderata istruttoria così come previsto all’art.12 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi,fatto salvo per i contributi i cui parametri di erogazione sono già definiti nel Piano Esecutivo di Gestione;

d) l’erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione.

Art.3) CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DA EROGARSI
PER L’INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

Possono essere previsti contributi e sovvenzioni allo sviluppo ed all’incentivazione della pratica sportiva fra le nuove generazioni.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta:
- alle iniziative sportive non esclusivamente connesse con l’attività agonistica,ma tese ad agevolare la pratica sportiva intesa come momento socializzante e strumento per una corretta crescita psico-fisica dell’individuo;
- ad incentivare,privilegiandole,attività motorie diversificate rispetto alle tradizionali pratiche sportive,favorendo in tal senso il pluralismo sportivo,l’inizio di nuove attività o discipline sportive.
Le concessioni di contributi e sovvenzioni potranno essere concesse esclusivamente a società o comunque a gruppi organizzati che si pongono come finalità prevalente lo sviluppo della pratica sportiva. E’ pertanto esclusa in tale ambito ogni erogazione a favore di privati cittadini.
Il presente articolo disciplina:
a)i contributi a favore di Società e/o Associazioni sportive;
b)i contributi a favore di singole iniziative.

Le sovvenzioni dei punti a)-b) sono attribuite per iniziative e manifestazioni occasionali o a carattere periodico,sulla base delle seguenti valutazioni:
- le Società e/o Associazioni che promuovono le suddette iniziative e manifestazioni non devono avere scopo di lucro;
- numero degli associati e/o praticanti;
- qualità/quantità dei campionati o delle manifestazioni organizzate dalla federazione a cui la Società risulta aderente;
- pratica di attività sportive innovative rispetto a quelle tradizionalmente praticate;
- attività caratterizzate da forti valenze di aggregazione giovanile,di integrazione delle diversità e di prevenzione al disagio ed alle devianze giovanili;
- attività che prevedano una forte sinergia educativa e didattica tra scuola ed extrascuola;
- manifestazioni pubbliche che rivestano un’importanza ed un interesse almeno a livello comunale;
- manifestazioni capaci di promuovere l’orientamento sportivo e la conoscenza in forma ludica di più sport.

Non rientrano all’interno del presente regolamento e verranno normate con appositi atti ,le convenzioni e/o gli accordi che prevedono l’assegnazione in gestione a Società e/o Gruppi Sportivi,di strutture ed impianti sportivi.

ART.4) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE,CULTURALI E RICREATIVE

Possono essere concessi contributi e sovvenzioni a gruppi e/o associazioni per le finalità del presente articolo. In particolare,l’Amministrazione Comunale potrà contribuire,mediante patrocinio e/o sovvenzioni,alle iniziative svolte da soggetti che si pongono le seguenti finalità:

- organizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali provinciali,regionali e nazionali;
- promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche volte alla diffusione della conoscenza delle bellezze storico-naturalistico-ambientali del territorio matildico;
- iniziative finalizzate alla promozione,sviluppo e conoscenza delle tradizioni storico-culturali locali;
- promozione di attività collegate al funzionamento delle strutture culturali presenti sul territorio;
- organizzazione di manifestazioni o spettacoli che rivestano un’importanza ed un interesse almeno a livello comunale;
- organizzazione di percorsi guidati a mostre e/o eventi culturali di particolare interesse e di rilievo nazionale;
- iniziative finalizzate alla diffusione della cultura teatrale,musicale, cinematografica ed audiovisiva,nonché attività di sperimentazione,di ricerca,di studio e di documentazione.

ART.4bis) MODALITA’ PER L’AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE

Ogni anno,a bilancio esecutivo,l’Amministrazione Comunale provvede ad emanare apposito avviso pubblico contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo relativi agli interventi degli artt.3-4.
Le domanda dovranno essere presentate in carta libera entro il 30 giugno di ogni anno per i contributi relativi agli interventi dell’art.4) ed entro il 28 febbraio di ogni anno per i contributi relativi agli interventi dell’art.3).
Le domande delle Società e/o Associazioni dovranno esplicitare:
- l’iniziativa o la manifestazione,debitamente descritte,per cui si richiede l’intervento;
- il bisogno o l’interesse pubblico perseguito;
- costo del progetto e relative eventuali entrate;
- periodo di realizzazione e modalità di svolgimento;
- utenza interessata;
- territorio di svolgimento;
- operatori e collaboratori coinvolti;
- il tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico);
- l’esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente l’ammissione o l’iscrizione all’Associazione o alla Società;
- il risultato dell’ultimo bilancio o di quello di previsione in caso di nuova costituzione;
- numero iscritti e/o associati
- i mezzi di finanziamento in generale,nonché quelli particolari collegati a specifiche iniziative;
- la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro.

Le richieste verranno esaminate dagli uffici competenti che provvederanno alla liquidazione del contributo con le seguenti modalità:
- il 50% entro 30 gg. dalla richiesta;
- il rimanente 50% ad iniziativa avvenuta dietro presentazione di debita rendicontazione.
Le contribuzioni non possono,di norma,superare il 30% delle spese che il richiedente presuppone di sostenere e che dovranno essere puntualmente e dettagliatamente specificate nella domanda.

Art.5) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE

Nell’ambito dell’apposito stanziamento di bilancio,l’Amministrazione Comunale può erogare contributi ad Enti e/o Associazioni che operino,statutariamente per lo sviluppo della solidarietà sociale e per finalità di carattere umanitario che tutelino e rappresentino categorie sociali disagiate o portatori di handicap. Rientrano,a mero titolo esemplificativo,all’interno della presente fattispecie:AVIS,CRI,le diverse comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti,la Caritas e/o altre Associazioni umanitarie che svolgono analoghe attività internazionali,Casa di Carità,centri di accoglienza,Associazioni Ciechi,Invalidi,ecc…
Possono essere altresì concessi contributi e/o sussidi a collettività colpite da calamità naturali. L’erogazione dei contributi previsti da presente articolo è attivata a domanda e/o d’ufficio.
Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi a domanda si applicano le modalità richiamate nell’articolo precedente.
Il Sindaco e/o l’assessore competente possono altresì proporre,d’ufficio,l’erogazione di contributi e sovvenzioni regolate dal presente articolo.
Dopo l’istruttoria di cui alla lett.c) dell’art.2 e se il contributo proposta supera le 500.000 lire la sovvenzione e/o il contributo viene liquidato,con atto motivato,dalla Giunta Comunale.

Art.5 bis) CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nell’ambito dello stanziamento di bilancio l’Amministrazione Comunale può disporre l’erogazione a favore di enti o cooperative di garanzia di specifici contributi per l’abbattimento dei tetti di interesse sui mutui agevolati che verranno concessi alle categorie produttive interessate nel campo dello sviluppo economico.

Art.5 ter) CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Nell’ambito dello stanziamento di bilancio possono essere concessi ad organizzazioni di volontariato contributi a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti non aventi fine di lucro ma,unicamente,finalità solidaristiche.
I contributi sono concessi,previa stipula di apposita convenzione,in conformità alle vigenti disposizioni legislative disciplinanti le attività di volontariato (legge n.266/1991 –L.R. n. 26/’93 ed eventuali altre successive) ed alle disposizioni contenute ne presente regolamento.

Art.6) CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Nell’ambito degli appositi stanziamenti di bilancio,al fine di promuovere la crescita sociale,economica,culturale e turistica della collettività locale potranno essere concessi contributi:
a) ad Associazioni,a soggetti privati,a soggetti pubblici che operano nei settori della cultura,della religione,dello sport,dell’assistenza,della formazione,dell’istruzione,della valorizzazione del patrimonio artistico,del turismo,per l acostruzione,la ristrutturazione,la manutenzione,il recupero,il restauro,l’acquisto e la gestione di opere,impianti,macchinari ed attrezzature che pur essendo di proprietà privata,vengano messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro;
b) nei confronti di gruppi di privati,rappresentnati comunque di un interesse pubblico,collettivo e non individuale,pe rla costruzione o la straordinaria manutenzione di strade:consorziali,private di uso pubblico,vicinali,interpoderali e/o per la realizzazione di opere igieniche ed acquedottistiche.
Per i contributi di cui alla lett.A),le Associazioni / i soggetti pubblici / i soggetti privati dovranno presentare apposita istanza,illustrando,nel dettaglio,ogni elemento che possa permettere un approfondito esame della stessa. In particolare dovrà essere evidenziata la finalità di pubblico interesse che supporta la richiesta. Di norma, l'erogazione del contributo,è subordinata alla stipula di apposita convenzione con la quale verranno normate le modalità di fruibilità pubbliche della struttura e/o del bene oggetto del contributo stesso. Il contributo in parola,tranne per gli interventi di particolare rilevanza,non potrà superare il 35% della spesa,analiticamente documentata. All’assunzione del formale impegno di spesa si procede a seguito di istruttoria predisposta dall’ufficio competente.
Per i contributi di cui alla lett.B) e comunque entro l’ambito della normativa vigente in materia,i privati interessati,in forma associata,potranno richiedere all’Amministrazionecomunale di intervenire economicamente in quota parte per la realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo.
L’ammontare della contribuzione è determinata sulla scorta di precisi elementi di valutazione da specificare nella domanda quali: l’importanza della via di comunicazione,del traffico veicolare che nella stessa si svolge,del numero deicirhciedenti connessi alle relative esigenze che esprimono,dalla dislocazione territoriale,ecc…
Alla domanda regolarmente sottoscritta dal Presidente del Consorzio o dalla gran parte degli interessati,dovrà essere allegato un dettagliato preventivo di spesa.L’inetrvento economico dell’Amministrazione Comunale è prioritariamente subordinato all'’mpegno formale,da parte di tutti i sottoscrittori,a intervenire in ragioni della proprietà posseduta o di altri criteri comunque da evidenziare sia nella domanda che nell’impegnativa formale.
Di norma,il contributo in parola,non può superare il 20% della spesa preventivata.
All’assunzione del formale impegno di spesa si procede nelle forme e nei modi di cui ai contributi disciplinati dalla precedente lett.A) del presente articolo.

Art.7) CONTRIBUTI A STRUTTURE SCOLASTICHE PRIVATE

Per l’importante funzione educativa che le scuole dell’infanzia private svolgono all’interno del sistema formativo integrato,possono essere concessi contributi alle locali istituzioni educative gestite da organizzazioni religiose e/o private, mediante la stipula di apposite convenzioni e sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.8) PUBBLICITA’ DEL DISCIPLINARE

Il presente regolamento verrà pubblicizzato nelle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione e in altre idonee a dare allo stesso la più ampia diffusione possibile.