REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1 Finalità del presente regolamento
Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art.21
del D.Lgs. 05 febbraio 1997, n.22 al fine di stabilire:
A) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria
in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
B) le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
C) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata
e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta
gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche
dalla normativa regionale in materia;
D) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione
dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni e estumulazioini;
E) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia
con altre frazioni merceologiche, fissando strandard minimi da
rispettare;
F) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
G) l’assimilazione per qualità e quantità
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati
ai sensi dell’art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.
Art. 2 Campo di applicazione del presente regolamento
Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni
del presente Regolamento si applicano:
A) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina
dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti
delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
B) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria
dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento
degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell’art. 1 del
presente regolamento, all'intero territorio comunale.
Art. 3 Definizioni
In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate
le seguenti definizioni:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell’ allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore
si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
produttore : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti
e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o
di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la
composizione dei rifiuti;
detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica
che li detiene;
gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché
il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento
dopo la chiusura;
conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i
rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi
e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore
debitamente autorizzato.
raccolta : l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento
dei rifiuti per il loro trasporto;
raccolta differenziata : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti
urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione
organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al
recupero di materia prima;
smaltimento : le operazioni previste nell’allegato B del
D.Lgs. 22/97;
recupero : le operazioni previste nell’allegato C del D.Lgs.
22/97;
luogo di produzione dei rifiuti : uno o più edifici o stabilimenti
o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di
un’area delimitata in cui si svolgono le attività
di produzione dalle quali originano i rifiuti;
stoccaggio : le attività di smaltimento consistenti nelle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto
D 15 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le
attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa
in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell’ allegato
C del D.Lgs. 22/97;
deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti
condizioni:
1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità
superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, pooliclorotrifenili
in quantità superiore a 25 ppm;
2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale
indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in
alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
raggiunge i dieci metri cubi; il termine di durata del deposito
temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito
non supera i dieci metri cubi nell’anno;
3. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle
operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale
indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in
alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi
in deposito raggiunge i venti metri cubi; il termine di durata
del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo
in deposito non supera i venti metri cubi nell’anno;
4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei
e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per
i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano
il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio
e l’ etichettatura dei rifiuti pericolosi;
bonifica : ogni intervento di rimozione della fonte inquinante
e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei
valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;
messa in sicurezza : ogni intervento per il contenimento o isolamento
definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali
circostanti;
combustibile da rifiuti : il combustibile ricavato dai rifiuti
urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione
delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un
adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate
con apposite norme tecniche;
compost da rifiuti : prodotto ottenuto dal compostaggio della
frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite
norme tecniche finalizzate a definirne contenute e usi compatibili
con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne
i gradi di qualità.
cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini
del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato
e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente
omogenee presenti nel rifiuto conferito;
trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche
della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate
a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte
a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero,
il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori
idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata;
esse sono accessibili in qualsiasi momento;
stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori
idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata,
sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali;
esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di
umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;
frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità
e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico;
tale frazione è d’ interesse per la raccolta differenziata
sia nell’insieme sia nelle singole componenti;
strutture sanitarie: le strutture pubbliche e private che erogando
in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di
cui all'art.2 della L.833/78 danno luogo alla formazione di rifiuti
speciali ospedalieri la cui assimibilabilità ai rifiuti
urbani è disciplinata dal D.M. 25.5.1989 pubblicato nella
G.U. n.137/89.
Tali strutture, ai sensi della circolare della Regione Emilia
Romagna prot. n. 61.3.2/14705 in data 27.7.1989 vanno identificate
in quelle assoggettate al procedimento amministrativo dell'autorizzazione
da parte dell'autorità sanitaria secondo le prescrizioni
degli artt. 2 e 17 della L.R. n.2/80 e degli artt.5, 6 e 17 della
L.R.10/85, tra esse non rientrando pertanto gli studi professionali
ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo
medico.
imballaggio : il prodotto, composto di materiali di qualsiasi
natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci,
dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione
e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore,
e ad assicurare la loro presentazione, nonchè gli articoli
a perdere usati allo scopo stesso.
imballaggio per la vendita o imballaggio primario : imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’
unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore
(es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per
latte, scatola da scarpe,....).
imballaggio multiplo o imballaggio secondario : imballaggio concepito
in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento
di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente
dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o
al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento
degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso
dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica
termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone
contenente più confezioni di latte,......).
imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario : imballaggio
concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto
di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi
multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi
al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari,
marittimi ed aerei (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna
delle merci,....).
coefficienti di produttività specifica: valore espresso
in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua
di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto
con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di
che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.
I coefficienti di produttività specifica ottenuti come
media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico
effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di
attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione
dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e
della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi
per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza
previste dai meccanismi d'applicazione della tassa RSU.
Art. 4 Classificazione dei rifiuti
Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art.
7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni
e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:
A) Rifiuti Urbani
Sono rifiuti urbani:
A.1 Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti
domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso
di civile abitazione.
A.2 Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di
consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune
uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso,
in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta,
risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori
messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.
A.3 Rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici costituiti
da:vernici, inchistri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici,
pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati
col simbolo "T" e/o "F" e/o “ T+”
e/o “C” e/o “Xn” e/o “Xi”;
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.Sono da
ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali
future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani
pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali
e nazionali.
A.4 Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui
di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani
esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi
e analoghi.
A.5 Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi
natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private
soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali
appartenenti a pubblici demani. Si dividono a loro volta in :
A.5.1 Rifiuti urbani esterni prodotti da cicli naturali giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici,
ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle
rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
A.5.2 Rifiuti urbani esterni prodotti da attività umana
di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade
ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi,
torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
A.6 Rifiuti dichiarati urbani : i rifiuti non pericolosi provenienti
da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e
quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera
g) del D.Lgs. 22/97.
A.7 Rifiuti cimiteriali : i rifiuti provenienti da esumazioni
ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
A.5 e A.6.
B) Rifiuti Speciali:
B.1 rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
B.2 rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione
: i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali
ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione
e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attività di scavo;
B.3 rifiuti da lavorazioni industriali;
B.4 rifiuti da lavorazioni artigianali;
B.5 rifiuti da attività commerciali;
B.6 rifiuti da attività di servizio;
B.7 rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento
di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue
e da abbattimento di fumi;
B.7 rifiuti derivanti da attività sanitarie : i rifiuti
provenienti dalle strutture pubbliche o private, di cui all'art.1
comma 2 ter del D.L. 14.12.1988 convertito con modifiche nella
L. 10.2.1988, n.45 con ciò intendendosi le strutture sanitarie,
ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni
debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
B.8 macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
B.9 veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
C) Rifiuti Pericolosi:
Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco
di cui all’allegato D del D.Lgs. 22/97 sulla base degli
allegati G, H, I del medesimo D.Lgs..
Art. 5 Oggetto e contenuti del presente regolamento
Il presente regolamento disciplina:
A) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di
gestione dei rifiuti urbani di cui al punto A del precedente art.4
del presente regolamento, gli obblighi dei produttori e/o conferitori
di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela
igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti
in ogni fase dello smaltimento.
B) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di
raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e
lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi
alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme
per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della
cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
C) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, e le procedure
di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono
istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti
urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani, ed il servizio
di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni e asporto dei rifiuti
urbani esterni.
D) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di
tutela igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione
della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti
i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui
alla precedente lettera c) del presente articolo.
E) Le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto
ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non
pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti
urbani, e dei rifiuti urbani pericolosi.
F) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento,
il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione
di energia.
G) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria
della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione
con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione
dei rifiuti.
Art. 6 Modalità di esercizio delle competenze del Comune
in materia di gestione dei rifiuti
Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente
competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del
D.Lgs. 22/97 è svolta direttamente o attraverso il Consorzio
AGAC.
Art. 7 Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune
Il Comune, anche attraverso il Consorzio AGAC svolge le seguenti
attività ; e servizi in materia di gestione dei rifiuti:
A) Gestione dei rifiuti urbani
A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani domestici non ingombranti.
A.2 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani domestici ingombranti.
A.3 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani pericolosi.
A.4 Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani
di giardini privati;
A.5 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
dichiarati urbani ai sensi del successivo titolo II° del presente
Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio
di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative
dei rifiuti oggetto di conferimento.
A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani esterni;
A.7 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
cimiteriali.
Titolo II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)
Art. 8 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani
L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti
da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione
ed in particolare:
i rifiuti da attività agro-industriali;
i rifiuti da lavorazioni industriali;
i rifiuti da lavorazioni artigianali;
i rifiuti da attività commerciali;
i rifiuti da attività di servizio;
avviene ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
22/97 e pertanto viene stabilita dal Comune per quantità
e qualità sulla base dei criteri previsti all’art.18,
comma 2, lettera d) del citato D.Lgs.. In attesa di tali criteri
sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, a fini dell'obbligatorio
conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente
applicazione della Tassa di cui all'art. 58 del D.Leg.vo 15.11.93
n° 507 alle relative superfici di formazione, o della tariffa
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97, i rifiuti aventi
le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi art.11
e 12.
Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo
e ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tassa
per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo
regolamento e le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni
di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri
lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio
di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche
secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative
e gestionali di AGAC a ciò preposta.
Art. 9 Norme di esclusione
Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati
di cui al precedente art. 8 la cui formazione avvenga all'esterno
dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta
dei rifiuti urbani.
Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti
dalle attività di cui al precedente art.8 formati all'interno
dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti
urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della
deliberazione 27/7/1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti
di discarica di I° categoria, anche se non pericolosi, con
le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.
Art. 10 Coefficiente di produttività specifica
Per coefficiente di produttività specifica si intende la
produzione media di rifiuti (urbani e/o dichiarati urbani) propria
di singole attività e/o gruppi di attività omogenei
sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei
rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il
rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e
la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si
misura in kg/mq.
Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore
della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle
diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi
a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione
sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.
Art. 11 Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati
al pubblico servizio.
I criteri qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali
non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste
al precedente art.8 sono i seguenti:
abbiamo una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o,
comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli
elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:
imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno,
metallo e simili);
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo,
latte e lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica,
cellophane;
cassette, pallets;
accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta
adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
frammenti e manufatti di vimini e sughero;
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci
e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e simil-pelle;
resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido
e manufatti composti da tali materiali;
rifiuti ingombranti;
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze
naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi
elastici e minerali, e simili;
moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro
e simili;
nastri adesivi;
cavi e materiale elettrico in genere:
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, purchè
non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè,
scarti dell’industria molitoria e della pastificazione,
partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque
imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi,
caseina, sanse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,.......)
anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce,
bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di
principi attivi;
accessori per l’informatica.
Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza
gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo,
si definisce che:
1. vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti
speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale
con frequenza superiore a quella giornaliera;
2. vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali
che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le
tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio,
quali ad esempio:
- materiali non aventi consistenza solida
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità
eccessive di percolato
- prodotti fortemente maleodoranti
- prodotti eccessivamente polverulenti.
Art. 12 Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati
al pubblico servizio.
I criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali
non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste
al precedente art.8 sono i seguenti:
i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino non
superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico
rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.
Art. 13 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti
prodotti da singole attività: procedure di accertamento
In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori
di rifiuti che a norma del suddetto art. 39 L 22.2.94, non rispondano
ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per
altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della
tassa RSU delle relative superfici di formazione, si definiscono
le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della
classificazione di rifiuti prodotti da singole attività
come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
L'iscrizione nei ruoli della tassa RSU delle relative superfici
di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente
Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti
per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento
con Ente o Impresa autorizzati dalla Regione, in essere all'atto
dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione
della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali
rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti
urbani, salvo che i rifiuti oggetto di conferimento non risultino
in contrasto con quanto esposto al precedente art. 8.
L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività
comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti
effetti sull'applicazione o meno della tassa RSU alle relative
superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere
a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione
tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli
altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o
tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata
documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
B.1 ramo di attività dell'azienda e sua classificazione
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
B.2 specificazione dell'attività svolta;
B.3 articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
B.4 quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente
suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
B.5 dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso
specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento,
esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse
frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai
rifiuti urbani;
B.6 superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione
delle diverse tipologie di rifiuto);
B.7 superfici aziendali complessive;
B.8 numero di addetti complessivi;
B.9 numero di addetti preposti alle attività manifatturiere
che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano
come "speciali".
Per rifiuti residuati da lavorazioni - o comunque derivanti da
sale di lavorazione - di imprese industriali la documentazione
può essere limitata a quanto previsto ai punti b.1, b.2,
b.3, b.6, b.7, con fini statistico conoscitivi, e/o per consentire
la verifica del rispetto, delle disposizioni di cui al titolo
IV del presente Regolamento.
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata
da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiliva,
in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione
della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione
dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie
di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione
di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di
formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati
ai rifiuti urbani.
Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere
presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Sindaco
presso l'Ufficio Ambiente del Comune.
Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione
dai ruoli della tassa RSU di superfici aziendali a causa della
supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati
ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui ai precedenti
artt. 8 e 9, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza
di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzato
non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione
di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda,
se non in presenza di attestazione sotto propria responsabilità
dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento
relativa all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa
dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo,
operata sulla base di un periodo di osservazione non inferiore
a sei mesi e facendo riferimento a criteri accettati dall'Amministrazione
Comunale. All'obbligo di attestazione sotto propria responsabilità
non soggiace AGAC, che è tenuta a una semplice comunicazione.
L'attestazione (o la comunicazione) dell'Ente o Impresa autorizzata
allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza
abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere
allegata alla documentazione precedentemente citata.
Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva
formazione di rifiuti recuperabili e/o di scarti oggetto di commercializzazione,
quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartoni
e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali
assimilabili.
In esito alla procedura di che trattasi il Sindaco procede all'accertamento
della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria
tecnica dell’ ;Ufficio Ambiente entro 60 (sessanta) giorni
dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati
prescritti, dando luogo, se del caso alla conseguente variazione
dei ruoli della tassa RSU.
Domande non complete della sopra riportata documentazione sono
improcedibili ed archiviate d'Ufficio.
TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI
Art. 14 Ambito di applicazione delle disposizioni relative i servizi
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano
il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati
urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento
del relativo servizio.
Art. 15 Area di espletamento del pubblico servizio
I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento
del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici
e dichiarati urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere
al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di
usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi
di AGAC ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione
del servizio e gettito globale della tassa.
Il servizio è garantito in regime di privativa a tutto
il territorio comunale ovvero:
a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
b) a tutti i centri frazionali;
c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.
S'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e
le aree comprese entro la distanza di mt 500 (misurabili sulla
viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti
a cura di AGAC.
Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio:
- gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente
all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta
anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale
d'accesso.
- le strade chiuse senza pipa di ritorno per le quali sia posizionato
un contenitore ad una distanza massima di 200 mt. dall’accesso
di detta strada.
Art. 16 Competenze di AGAC
L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione
dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti
urbani domestici costituisce precipua competenza di AGAC.
In tal senso l'Azienda:
A) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità
organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con
particolare riferimento a:
- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti dichiarati urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
B) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori
destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura
urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio
servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale
e dei mezzi impiegati per la raccolta;
C) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza
ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto
delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva
organizzazione dei servizi;
D) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico
sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi
di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole
di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
E) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta
e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e
mezzi operativi.
Per l'esercizio delle competenze di cui alla lettera A) AGAC acquisisce
il preventivo parere dell'Assessorato all'Ambiente del Comune.
L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta
dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani,
di cui alla lettera A) a far tempo dall'entrata in vigore del
presente regolamento, è sancita con ordinanza del Sindaco.
Art. 19 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento
delle relative piazzole
I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici
ed i rifiuti dichiarati urbani relativamente all'area urbana,
devono essere collocati, di norma, in area pubblica a cura di
AGAC in accordo con la competente autorità comunale.
Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone del centro
storico ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo
dei cassonetti e nel caso di eventuali particolari articolazioni
del servizio di raccolta disposte a favore di attività
produttrici di rifiuti dichiarati urbani ai sensi del precedente
Titolo II, per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti
in contenitori collocati in sede stradale fermo restando che in
tale ipotesi dovrà essere corrisposto il canone di noleggio
per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore di proprietà
pubblica, mentre i mezzi addetti alla raccolta saranno tenuti
esenti da qualsiasi danno recato in area privata.
I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà
privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata da AGAC,
e sostituiti su richiesta e prescrizione di AGAC quando divengano
d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio
perché deteriorati od obsoleti.
I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente
dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini
dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento
e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e
traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre
opere di arredo stradale.
Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare
la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo
alla deambulazione dei disabili.
Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione
stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle
sulle quali sono depositati i cassonetti è vietato depositare
oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da
intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti
È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma
restando la possibilità di inoltrare ad AGAC motivata richiesta
in tal senso.
Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti
urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata
nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria,
dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle
piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards
proposti da AGAC in relazione alla densità edilizia ed
alla destinazione degli insediamenti da servire.
A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito
il preventivo parere di AGAC, la cui assistenza agli atti risulterà
obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.
Art. 20 Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti
dichiarati urbani
La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani domestici e dei
rifiuti dichiarati urbani deve avvenire unicamente all'interno
dei locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietato l'utilizzo
di eventuali canne di caduta tuttora esistenti, ovvero l'esposizione
agli agenti atmosferici di tali rifiuti.
Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e dichiarati
urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità
della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti
(e/o approvati) da AGAC incaricata del pubblico servizio.
II conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati
urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori
messi a disposizione da AGAC o dalla medesima approvati.
I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi,
restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel
caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti, la cui pezzatura
dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo
dei contenitori.
È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei
contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
I rifiuti putrescibili, nel caso in cui non sia istituito apposito
servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immesse avendo
cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o
cattivo odore.
Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato
in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere
rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti
taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o
lesioni agli addetti alla raccolta.
È vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri
contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico
servizio.
È vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado
di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se
immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato
dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in
area pubblica che in area privata.
Art. 21 Usi vietati dei contenitori
Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata
l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento
dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani:
A) di rifiuti pericolosi
B) di rifiuti speciali non pericolosi non dichiarati urbani
C) di rifiuti urbani pericolosi
D) di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti
speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio
i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di
recupero di materiali
E) di rifiuti di imballaggi terziari
F) di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è
stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata
G) rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti,calcinacci,
ecc..)
E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare
in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso.
E' altresì vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere
su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti,
targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato
dall'Ente Gestore.
Art. 22 Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti
I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti
secondo le seguenti modalità:
A) mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta
dei rifiuti indifferenziati e differenziati posti in opera nelle
stazioni ecologiche attrezzate;
B) mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti
su chiamata
I rifiuti domestici ingombranti conferiti all'apposito servizio
di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario
servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica
a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dal Comune
o da AGAC, esclusivamente a partire dalle ore 18.00 del giorno
antecedente a quello fissato per il ritiro.
L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di
conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di
spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire
intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo
alla sosta dei veicoli.
È in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti
in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto
pubblico.
Art. 23 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini
privati
I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate
costituenti pertinenza di edifici privati e che non potranno essere
oggetto di ritiro mediante servizio a chiamata salvo istituzione
di servizio specifico, possono essere conferiti nei seguenti termini:
A) mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta
differenziata posti in opera nelle stazioni ecologiche attrezzate;
B) mediante l'immissione nei contenitori per raccolta differenziata
delle specifiche tipologie di rifiuti, se presenti sul territorio.
C) nel caso in cui non sia istituita apposita raccolta differenziata
sul territorio,mediante immissione nei cassonetti, solo ed esclusivamente
si tratti di quantitativi limitati e i residui di potatura risultino
di pezzatura adeguata, restando tale possibilità di conferimento
circoscritta alle sole giornate di martedì, mercoledì
e giovedì, con tassativa esclusione dei giorni prefestivi
e festivi, anche se infrasettimanali;
Art. 24 Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni
In attesa di emanazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente
ai sensi dell’art.45 comma 4 lett.b del D.Lgs. 22/97 i residui
provenienti da esumazioni e estumulazioni dovranno essere gestiti
come segue:
i rifiuti di zinco e di piombo recuperato devono essere destinati
al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti
o disinfettanti;
i restanti rifiuti , eccezione fatta per le parti o resti del
corpo umano, genericamente individuati in avanzi di indumenti,
casse, decori,..... dovranno essere sottoposti immediatamente
a disinfezione, raccolti all’interno di un apposito contenitore
a tenuta ed avviati allo smaltimento mediante incenerimento.
La detenzione nei luoghi di produzione dei rifiuti provenienti
da esumazioni e estumulazioni può avere una durata massima
di cinque giorni.
E’ vietato il conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni
e estumulazioni all’interno dei contenitori per la raccolta
dei rifiuti urbani dimestici e dichiarati urbani.
Art. 25 Trasporto
II trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi
le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione
devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie
di cui all'art.2 del D.Lgs. 22/97.
I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente
nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono
essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo
svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali,
fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda
posizione, ecc.).
Art. 26 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti
Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da
recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta
ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi
destinati al recupero come allo smaltimento.
I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura
del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti
dal Comune a scadenze periodiche da convenirsi.
Art. 27 Smaltimento finale
Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio
di raccolta o mediante speciali articolazioni dei medesimo avviene
a cura di AGAC presso gli impianti di smaltimento in esercizio
debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale
o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge
e dei principi generali di cui all' art. 2 del D.Lgs. 22/97 e
delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi
autorizzativi.
TITOLO IV: INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA
E PER ASSICURARE L'IDONEITÀ DEL RIFIUTO ALL'INCENERIMENTO
Art. 28 Promozione delle attività inerenti al recupero
di materiali riutilizzabili e/o energia
Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative
dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione
di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione
di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria
per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune
d'intesa con AGAC promuove la riorganizzazione del Servizio di
raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta
differenziata cui alla Legge Regionale n.27/94, tenendo conto
altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli
obiettivi del consorzio nazionale imballaggi.
E’ fatto obbligo di utilizzo del logo regionale di identificazione
della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione
della Giunta regionale n.3906 del 7/11/1995, nello svolgimento
di qualsiasi attività inerente la raccolta differenziata
.
Art. 29 Raccolte differenziate a fini economico produttivi
Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui all'ultimo
comma del precedente art. 27 possono essere attivate in forma
sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza
del Sindaco forme di raccolta differenziata attraverso le quali
sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi.
Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante
convenzioni con Enti o Ditte private.
Le ordinanze istitutive stabiliscono anche se il conferimento
al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio
o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.
Art. 30 Raccolte differenziate a fini conoscitivi
Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali
o per categorie di produttori da definirsi con apposito provvedimento
da parte del Comune, anche forme di raccolta differenziata finalizzate
all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione
del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione
dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero
energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi
dello smaltimento dei rifiuti.
Art. 31 Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica
dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta
In relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'art.
29, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico
e alla tutela igienico-sanitaria dell'incenerimento dei rifiuti,
il Comune con proprio provvedimento può dettare disposizioni
finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio
di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento
o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni.
Ciò particolarmente:
A) per rifiuti a basso potere calorifico;
B) per rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore
di cloro organico, con particolare riferimento ai rifiuti composti
da cloruro di polivinile.
Art. 32 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate
Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune,
gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
sono tenuti:
A) alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle
piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti
nel corso delle operazioni di travaso;
B) ad inoltrare annualmente al Sindaco, presso il settore competente
del Comune, un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati
e riciclati.
Art. 33 Stazioni ecologiche attrezzate
L'Ente gestore del servizio predispone un adeguato numero di punti
recintati e presidiati per il conferimento da parte degli utenti
delle seguenti tipologie di rifiuto:
- rifiuti urbani domestici ingombranti così come definiti
all' art. 4 del presente regolamento;
- rifiuti urbani di giardini privati e similari;
- rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta
differenziata quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio
minerale usato (cambio olio da parte degli utenti non conto terzi),
pile, batterie esauste.
- eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengano attivate
altre raccolte differenziate.
Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione
degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi
orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso
di ogni stazione.
Quando le stazioni ecologiche sono chiuse e/o non presidiate è'
vietato:
- l'accesso all'interno delle stesse;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti
a fianco o nelle prossimità delle stazioni stesse.
Art. 34 Modalità di effettuazione raccolte differenziate
Le raccolte differenziate che l'Amministrazione Comunale intenderà
attivare tramite AGAC saranno calibrate in relazione all'ottenimento
dei maggiori quantitativi di rifiuto raccolto possibili.
Quelle attualmente effettuate sono le seguenti:
- raccolta carta effettuata tramite contenitori pluriutenza a
livello stradale identificati dalla colorazione azzurra;
- raccolta vetro, lattine in alluminio o acciaio effettuata tramite
contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla
colorazione verde;
- raccolta contenitori in plastica per liquidi tramite contenitori
pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione
bianca;
- raccolta lattine tramite contenitori in cartone o nylon presso
locali ed esercizi commerciali, poli scolastici, ecc..;
- raccolta batterie e pile tramite contenitori pluriutenza a livello
stradale indentificati con il colore giallo, normalmente posizionati
in prossimità ; dei relativi punti vendita;
- raccolta medicinali tramite contenitori pluriutenza posizionati
all’ interno di farmacie pubbliche e private;
- raccolte differenziate di altri rifiuti presso i contenitori
posizionati presso le stazioni ecologiche, cosi come descritto
al precedente art. 33.
Il rapporto contenitore/utente e le capacità volumetriche
degli stessi viene definito da AGAC di concerto con l'Amministrazione
Comunale, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla
base degli obbiettivi di raccolta.
Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte
potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate
esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.
AGAC provvederà in tal caso, mediante opportune campagne
divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
Art. 35 Rifiuti urbani pericolosi
I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dall’allegato
D del D.Lgs. 22/97, sono oggetto di separato conferimento secondo
le modalità sotto definite.
II relativo servizio di raccolta differenziata, deve intendersi
quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti
urbani.
Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione
e alle modalità d'attuazione del servizio da stabilirsi
con ordinanza del Sindaco la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani pericolosi si svolge nel territorio comunale, nei termini
seguenti:
A) vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici,
pesticidi e relativi contenitori:
Sono i prodotti contrassegnati dai sottoriportati simboli impressi
sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su
fondo aranciato

I residui
di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono
essere conferiti dopo detenzione iniziale in apposito locale fuori
dalla portata dei bambini, esclusivamente nei contenitori presso
le stazioni ecologiche attrezzate appositamente allestite.
Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga
alla norma di esclusione di cui al 2° comma del precedente
art.9 anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie
che provengano da attività commerciali e di servizio salvo
che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo
dell'attività economica (es.: vernici presso le rivendite
al minuto o all'ingrosso, e simili).
Sono altresì da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti
delle sopra riportate categorie che provengano da attività
agricole all'interno dell'area di espletamento del servizio di
raccolta o da attività artigianali in quanto non si tratti
di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione
(es.: solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti
delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati
del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione
a rifiuti speciali o pericolosi.
Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di
conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori
di prodotti appartenenti alle soprariportate categorie di cui
si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia
avvertibile dell'originario contenuto. Per i contenitori dei prodotti
destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina,
alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati,
è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta
previo accurato lavaggio.
E' vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori
destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.
Art. 36 Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di
imballaggi
Ai sensi degli art. 39 e 43 del D.Lgs. 22/97 è consentito
il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di
imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari
non restituiti all’ utilizzatore dal commerciante al dettaglio
solo in raccolta differenziata.
In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i
rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:
vetro
- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati
dalla colorazione verde;
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni
ecologiche attrezzate.
carta e cartone
- per limitati quantitativi tramite contenitori pluriutenza a
livello stradale identificati dalla colorazione azzurra;
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni
ecologiche attrezzate;
- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta
cartoni presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di
carta e cartone,.......)
plastica
per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi:
- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati
dalla colorazione bianca;
per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni
ecologiche attrezzate purchè sia garantito il ritiro del
materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi
o chi per esso;
metallo
per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi in alluminio
e/o acciaio:
- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati
dalla colorazione verde;
- tramite contenitori in cartone o nylon presso locali ed esercizi
commerciali, poli scolastici, ecc..;
per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni
ecologiche attrezzate purchè sia garantito il ritiro del
materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi
o chi per esso;
legno
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni
ecologiche attrezzate;
altri
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni
ecologiche attrezzate purchè sia garantito il ritiro del
materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi
o chi per esso;
Art. 37 Modalità di informazione dell'utenza
Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza
su:
- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi
- destinazioni delle frazioni recuperate
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.
In particolar modo ciò potrà avvenire:
- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta
- mediante comunicati stampa
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata.
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.
AGAC è tenuta a comunicare ogni variazione apportata alle
modalità ; di effettuazione del servizio all'utenza interessata
con un preavviso minimo di 7 giorni.
Art. 38 Divieti ed obblighi dell'utenza
È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per
le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento
di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie
e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituiti
da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computers e
centri elaborazione dati, documenti d'archivio ecc..) nei cassonetti
predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.
In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che
commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni non
possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio
per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente
conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate.
E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare
in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di
essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti,
targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato
dall'Ente Gestore.
È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti
a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.
Art. 39 Incentivi
Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa
nazionale e della Legge Regionale n.27/94 relativamente alla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, dovranno essere previsti, anche
all’interno del regolamento di disciplina della tassa per
lo smaltimento rifiuti, incentivi atti a favorire le persone,
associazioni, aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento
dei risultati.
In particolare dovrà essere incentivato l'utilizzo di compostiere
domestiche riconoscendo una riduzione sulla tassa per lo smaltimento
degli R.S.U. dovuta, agli utenti che provvedano al compostaggio
della frazione umida (sfalci, potature, resti vegetali, ecc..)
derivante dai rifiuti prodotti nelle proprie aree verdi .
In generale gli incentivi potranno assumere le seguenti forme:
attestati di benemerenza sulla base dei rendiconti periodici della
raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più
meritevoli e dell’impegno profuso;
premi materiali da distribuirsi in occasioni particolari campagne
di lancio e sensibilizzazione dell’iniziativa;
sgravi sulla tassa rifiuti commisurati al beneficio effettivo,
per l’ Amministrazione Comunale, ottenuto dalla raccolta
differenziata.
Art. 40 Attività del volontario
Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito
della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si
ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza
fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta
differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente,
coordinino con l’ ;Amministrazione Comunale gli ambiti in
cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere
religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d’intervento,
purchè non in concorrenza con analoghi servizi gestiti
dal pubblico servizio.
A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione,
che riguardino ambiti similari alla raccolta differenziata, si
procederà a selezioni secondo criteri di priorità
della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni
di concorrenza.
I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di
volontariato per la raccolta differenziata riguardano l’osservanza
delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle
disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino;
in particolare nell’espletamento delle attività dovranno:
arrecare il minimo intralcio alla circolazione
evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico
osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori,
per tutti gli operatori anche se volontari
garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo
dei materiali raccolti
non creare intralcio all’organizzazione dei servizi pubblici
di igiene ambientale.
Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su
suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione
comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e
il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite
dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all’occupazione
del suolo pubblico.
Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere
i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente
alla raccolta differenziata ; intendendosi con ciò il possesso
di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio
provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata
la richiesta di collaborazione.
Le associazioni di volontariato dovranno garantire l’effettivo
riciclaggio dei materiali per i quali richedono l’autorizzazione
alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma
di accordi, contratti, protocolli d’intesa con aziende affidabili
che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.
Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da
parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente
le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:
frazione secca
vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
alluminio in forma di contenitori per liquidi
metalli
rifiuti ingombranti di natura domestica
stracci e vestiario usato
si fa espesso divieto di raccolta di:
frazione umida dei rifiuti urbani
rifiuti urbani pericolosi
olii e batterie auto.
Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto
annuale delle attività in termini di qualità e quantità
di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio,
dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali
frazioni non riutilizzate.
Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti
da parte di associazioni di volontariato, non si potrà
tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli
utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.
Art. 41 Modalità per i produttori di rifiuti speciali e
rifiuti da imballagi secondiari e terziari che intendano affidare
al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile
L'Amministrazione Comunale tramite AGAC si impegna nella ricerca
e nella attivazione della raccolta e del trasporto di particolari
tipologie di rifiuti speciali per cui risulti possibile e conveniente
il recupero.
A tale riguardo è consentito il conferimento presso le
stazioni ecologiche attrezzate delle frazioni recuperabili dei
rifiuti speciali assimilabili purchè questo non comporti
maggiori oneri a carico dell’Amministrazione Comunale.
TITOLO V: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTl URBANI PRODOTTI
ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
Art. 42 Ambito di applicazione delle disposizioni del presente
titolo
Con riferimento alla norma di esclusione di cui al precedente
art. 9 le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo
riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'esterno dell'area
espletamento del pubblico servizio di raccolta.
Art. 43 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte
dal pubblico servizio
I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del
pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia
igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente
agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro
pertinente modalità di detenzione dei rifiuti in grado
di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.
Art. 44 Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico
È ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti
e dei residui delle pulizie dei cali, nelle concimaie destinate
all'accumulo dello stallatico o alla produzione di composti.
È comunque vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.
Art. 45 Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite
forme di raccolta differenziata
I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta
differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi
contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.
Art. 46 Rifiuti urbani domestici non putrescibili
La frazione non putrescibile del rifiuto urbano domestico ed eventuali
beni durevoli di rifiuto non ingombranti dovranno essere conferiti
unicamente negli appositi cassoni dislocati in diversi punti dell'area
urbana e del territorio comunale o presso le stazioni ecologiche
attrezzate.
Art. 47 Rifiuti urbani domestici ingombranti
Il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti è
esteso a tutto il territorio comunale e possono beneficiarne anche
gli utenti aventi riduzione o esclusi dal pagamento della tassa
RSU.
Art. 48 Rifiuti urbani pericolosi
Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno
dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti
urbani valgono le norme e prescrizioni del precedente art.35 .
Art. 49 Rifiuti urbani da giardino
Tali rifiuti generati all'esterno dell'area d'espletamento del
servizio di raccolta, se ed in quanto non utilizzati ai fini agronomici,
devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate
o utilizzando ulteriori servizi di raccolta differenziata all’uopo
istituiti.
TITOLO VI: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Art. 50 Modalità di svolgimento del servizio di gestione
dei rifiuti urbani esterni
I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto
e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art.4
punto A-5 del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma
diretta o mediante il gestore del servizio.
Art. 51 Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta
dei rifiuti urbani esterni
L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare, con apposito
successivo atto, il perimetro delle aree all’interno delle
quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani
esterni, che verranno definiti così da comprendere:
A) Le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate
come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade
comunali;
B) Le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della
legge 126/1958;
C) I tratti urbani delle strade statali e provinciali;
D) Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti
a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica
e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale,
purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di
arredo e finitura collaterali;
E) Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché
aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni
di sorta; se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata
e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento
delle acque meteoriche;
F) Aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente
all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi
di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali ecc.
Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio-potatura,
manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza
di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico,
provvederà il servizio manutenzione del verde del Comune
anche mediante affidamento a terzi;
G) Aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi,
corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione
e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizione di Polizia
Mortuaria.
Art. 52 Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
esterni
Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei
rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle
frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite da AGAC
sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari
forniti da l'Amministrazione Comunale e dai suo competenti uffici,
tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie
e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti,
e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art.
2 del D.Lgs. 22/97.
Art. 53 Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti
All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta
dei piccoli rifiuti urbani esterni l’Amministrazione Comunale,
in forma diretta o tramite il gestore del servizio, provvede all'installazione
ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti,
a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione
stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento
di rifiuti urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire
scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione
(manifesti, targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente
autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
Art.54 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici
o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo
ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere
unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani
esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a
rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per
l'ordinario servizio di raccolta.
Art.55 Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti
Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci
e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area
pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi
natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia
dell'area o della superficie medesima.
In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente
dal Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di
servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti
nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge
e di Regolamento.
Art. 56 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento
alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione
di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente
che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area
perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di
qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per !e aree occupate
da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi
tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è’
tenuto, sia quotidianamente che cessando l’ attività,
alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei
e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere.
I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali
inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita,....).
Nel caso di mancata esecuzione interviene l’Amministrazione
Comunale con diritto di rivalsa.
Art. 57 Manifestazioni pubbliche
Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi
altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare
iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di
tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche
anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare
ad AGAC il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende
effettivamente impegnare o utilizzare. e a provvedere direttamente
o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o
strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti
dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
Art. 58 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed
aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute
ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno
in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto
di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite
piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione
Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.
Art. 59 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni
di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali
i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili,
devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando
anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui
viene effettuato lo raccolta dei rifiuti urbani esterni della
rispettiva via o piazza parte dell'apposito servizio.
Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui
aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali
vendita di pizze al taglio, bibite in lattina chioschi stagionali
e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli
involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori
per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività
ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le
stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.
All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque
antistante deve risultare perfettamente ripulita.
Art. 60 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli
viaggianti
Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere
mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
II provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà
contenere una clausola circa le modalità di raccolta e
conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso
pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane
occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di
Luna Park.
Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario
del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori
delle attività di che trattasi.
Art. 61 Pulizia dei mercati
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso
e al dettaglio, coperti o scoperti. in qualsiasi area pubblica
e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno
ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi
tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori
gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività
quotidiane l’area occupata deve essere pulita ed i rifiuti
raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni
individuate dall’Amministrazione Comunale. E’ vietato
il conferimento dei rifiuti prodotti all’interno dei cestini
portarifiuti.
Per la raccolta l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati
in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area
pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta
apposita convenzione con AGAC che fisserà il corrispettivo
economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento
e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.
Art. 62 Esercizi stagionali, piscine e campeggi
Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare
ad AGAC la data inizio dell'attività con almeno 15 giorni
di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario,
delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento
di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area
di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei
rifiuti solidi urbani collocati da AGAC su area pubblica, ovvero
nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso
relativa convenzione.
Art. 63 Pulizia dei terreni non edificati
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità
di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione
dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da
materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.
A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali
di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e salvo che per i
terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento
del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere
dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari
e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera
di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente
abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato
con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino e all'asporto
e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
Art. 64 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
Nel caso di nevicate di entità superiore ai 10 cm. gli
utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate
a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche
nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali
regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate
le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni
temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari
devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi possa
rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante
i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.
La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della
spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata
dagli utilizzatori del passo carraio stesso.
Art. 65 Attività straordinarie relative allo smaltimento
dei rifiuti urbani esterni
Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento
dei rifiuti urbani esterni:
A) le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani
esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di
raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento
alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei
corsi d'acqua e dei canali;
B) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti,
l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti
da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese e rive fluviali
di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno
del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli
rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento
ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e
discariche abusivi di rifiuti.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Art. 66 Regime sanzionatorio
Fermo restando quanto previsto dall'art.14 e dal Titolo V, Capo
I del D.Lgs. 22/97 le sanzioni al presente Regolamento sono punite
con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito indicati
e a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale (G.P.A. del
27.6.23) e successive modifiche ed integrazioni.
Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del
presente Regolamento il personale dell’ufficio ambiente
del Comune, gli agenti della Polizia Municipale e il personale
di vigilanza ed ispettivo dell'USL.
Violazione |
Casistica |
Sanzione min |
Sanzione max |
| Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata
|
rifiuti urbani non ingombranti |
50.000 |
300.000 |
| |
rifiuti urbani ingombranti |
200.000 |
1.200.000 |
| |
rifiuti speciali non pericolosi |
50.000 |
300.000 |
| |
rifiuti speciali pericolosi |
200.000 |
1.200.000 |
Danneggiamento o esecuzione di scritte
o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature
rese disponibili dall’ente gestore per il conferimento
dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta
differenziata) |
|
100.000 |
500.000 |
| Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall’ente
gestore |
|
50.000 |
300.000 |
| Deposito dei rifiuti all’esterno dei contenitori predisposti
dall’ ente gestore |
|
50.000 |
300.000 |
Conferimento nei contenitori predisposti
dall’ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente
confezionati |
rifiuti urbani non ingombranti |
50.000 |
300.000 |
| |
rifiuti urbani ingombranti |
200.000 |
1.200.000 |
| |
rifiuti speciali o pericolosi |
200.000 |
1.200.000 |
| Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate
dall’ente gestore |
|
50.000 |
200.000 |
Mancato rispetto di avvalersi delle
procedure di raccolta differenziata |
|
20.000 |
200.000 |
Conferimento non autorizzato
di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico |
|
50.000 |
300.000 |
Contravvenzione all’obbligo di
pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci
ovvero deaffissione di manifesti |
|
50.000 |
300.000 |
Contravvenzione all’obbligo di
pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente
ed alla cessazione delle attività |
|
50.000 |
300.000 |
Contravvenzione al divieto di sporcare
il suolo pubblico con deiezioni animali |
|
50.000 |
300.000 |
Contravvenzione agli obblighi imposti
ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche |
|
50.000 |
300.000 |
Contravvenzione agli obblighi imposti
ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati
all’ingrosso e al dettaglio |
|
50.000 |
300.000 |
Contravvenzioni agli obblighi imposti
ai gestori di esercizi stagionali, piscine, campeggi |
|
50.000 |
300.000 |
Contravvenzione agli obblighi di pulizia
di terreni non edificati |
|
50.000 |
300.000 |
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti
da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio
comunale |
|
50.000 |
300.000 |
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI
VARIE E FINALI
Art. 67 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento
si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia
Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche
fognature, nonchè la vigente normativa statale e regionale
in materia di smaltimento dei rifiuti.
Art. 68 Abrogazione di precedenti Regolamenti
II Regolamento per la Disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti,
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del n. è
abrogato.