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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1 Finalità del presente regolamento
Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 05 febbraio 1997, n.22 al fine di stabilire:
A) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
B) le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
C) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
D) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni e estumulazioini;
E) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando strandard minimi da rispettare;
F) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
G) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’art.18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.
Art. 2 Campo di applicazione del presente regolamento
Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
A) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
B) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. a) e d) dell’art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.
Art. 3 Definizioni
In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:
rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’ allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
produttore : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
gestione : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
raccolta : l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
raccolta differenziata : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
smaltimento : le operazioni previste nell’allegato B del D.Lgs. 22/97;
recupero : le operazioni previste nell’allegato C del D.Lgs. 22/97;
luogo di produzione dei rifiuti : uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
stoccaggio : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell’allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell’ allegato C del D.Lgs. 22/97;
deposito temporaneo : il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, pooliclorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi nell’anno;
3. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i venti metri cubi nell’anno;
4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’ etichettatura dei rifiuti pericolosi;
bonifica : ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;
messa in sicurezza : ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
combustibile da rifiuti : il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
compost da rifiuti : prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenute e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;
frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d’ interesse per la raccolta differenziata sia nell’insieme sia nelle singole componenti;
strutture sanitarie: le strutture pubbliche e private che erogando in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art.2 della L.833/78 danno luogo alla formazione di rifiuti speciali ospedalieri la cui assimibilabilità ai rifiuti urbani è disciplinata dal D.M. 25.5.1989 pubblicato nella G.U. n.137/89.
Tali strutture, ai sensi della circolare della Regione Emilia Romagna prot. n. 61.3.2/14705 in data 27.7.1989 vanno identificate in quelle assoggettate al procedimento amministrativo dell'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria secondo le prescrizioni degli artt. 2 e 17 della L.R. n.2/80 e degli artt.5, 6 e 17 della L.R.10/85, tra esse non rientrando pertanto gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico.
imballaggio : il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonchè gli articoli a perdere usati allo scopo stesso.
imballaggio per la vendita o imballaggio primario : imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’ unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe,....).
imballaggio multiplo o imballaggio secondario : imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte,......).
imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario : imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,....).
coefficienti di produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.
I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tassa RSU.
Art. 4 Classificazione dei rifiuti
Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:
A) Rifiuti Urbani
Sono rifiuti urbani:
A.1 Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
A.2 Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.
A.3 Rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici costituiti da:vernici, inchistri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o “ T+” e/o “C” e/o “Xn” e/o “Xi”; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.
A.4 Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.
A.5 Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani. Si dividono a loro volta in :
A.5.1 Rifiuti urbani esterni prodotti da cicli naturali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
A.5.2 Rifiuti urbani esterni prodotti da attività umana di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
A.6 Rifiuti dichiarati urbani : i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.
A.7 Rifiuti cimiteriali : i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.5 e A.6.

B) Rifiuti Speciali:
B.1 rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
B.2 rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione : i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
B.3 rifiuti da lavorazioni industriali;
B.4 rifiuti da lavorazioni artigianali;
B.5 rifiuti da attività commerciali;
B.6 rifiuti da attività di servizio;
B.7 rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
B.7 rifiuti derivanti da attività sanitarie : i rifiuti provenienti dalle strutture pubbliche o private, di cui all'art.1 comma 2 ter del D.L. 14.12.1988 convertito con modifiche nella L. 10.2.1988, n.45 con ciò intendendosi le strutture sanitarie, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
B.8 macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
B.9 veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

C) Rifiuti Pericolosi:
Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H, I del medesimo D.Lgs..

Art. 5 Oggetto e contenuti del presente regolamento
Il presente regolamento disciplina:
A) Le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui al punto A del precedente art.4 del presente regolamento, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
B) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, l'asporto, la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
C) Le delimitazioni, i relativi criteri di definizione, e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani, ed il servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni e asporto dei rifiuti urbani esterni.
D) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitari per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera c) del presente articolo.
E) Le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, e dei rifiuti urbani pericolosi.
F) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia.
G) Ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 6 Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti
Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 22/97 è svolta direttamente o attraverso il Consorzio AGAC.
Art. 7 Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune
Il Comune, anche attraverso il Consorzio AGAC svolge le seguenti attività ; e servizi in materia di gestione dei rifiuti:
A) Gestione dei rifiuti urbani
A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.
A.2 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.
A.3 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.
A.4 Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani di giardini privati;
A.5 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati urbani ai sensi del successivo titolo II° del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento.
A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
A.7 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.
Titolo II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)
Art. 8 Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani
L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione ed in particolare:
i rifiuti da attività agro-industriali;
i rifiuti da lavorazioni industriali;
i rifiuti da lavorazioni artigianali;
i rifiuti da attività commerciali;
i rifiuti da attività di servizio;
avviene ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 22/97 e pertanto viene stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all’art.18, comma 2, lettera d) del citato D.Lgs.. In attesa di tali criteri sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, a fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della Tassa di cui all'art. 58 del D.Leg.vo 15.11.93 n° 507 alle relative superfici di formazione, o della tariffa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi art.11 e 12.
Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo e ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento e le tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali di AGAC a ciò preposta.
Art. 9 Norme di esclusione
Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati di cui al precedente art. 8 la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art.8 formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27/7/1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I° categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.
Art. 10 Coefficiente di produttività specifica
Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o dichiarati urbani) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq.
Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.
Art. 11 Limiti qualitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.
I criteri qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art.8 sono i seguenti:
abbiamo una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:
imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
cassette, pallets;
accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
frammenti e manufatti di vimini e sughero;
paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
feltri e tessuti non tessuti;
pelle e simil-pelle;
resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
rifiuti ingombranti;
imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri adesivi;
cavi e materiale elettrico in genere:
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,.......) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;
accessori per l’informatica.
Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che:
1. vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
2. vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
- materiali non aventi consistenza solida
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato
- prodotti fortemente maleodoranti
- prodotti eccessivamente polverulenti.
Art. 12 Limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio.
I criteri quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art.8 sono i seguenti:
i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino non superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.
Art. 13 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da singole attività: procedure di accertamento
In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che a norma del suddetto art. 39 L 22.2.94, non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa RSU delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
L'iscrizione nei ruoli della tassa RSU delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati dalla Regione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto al precedente art. 8.
L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
B.1 ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
B.2 specificazione dell'attività svolta;
B.3 articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
B.4 quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
B.5 dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse
frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
B.6 superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
B.7 superfici aziendali complessive;
B.8 numero di addetti complessivi;
B.9 numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".
Per rifiuti residuati da lavorazioni - o comunque derivanti da sale di lavorazione - di imprese industriali la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, con fini statistico conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto, delle disposizioni di cui al titolo IV del presente Regolamento.
La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiliva, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Sindaco presso l'Ufficio Ambiente del Comune.
Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa RSU di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt. 8 e 9, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzato non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non in presenza di attestazione sotto propria responsabilità dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento relativa all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi e facendo riferimento a criteri accettati dall'Amministrazione Comunale. All'obbligo di attestazione sotto propria responsabilità non soggiace AGAC, che è tenuta a una semplice comunicazione.
L'attestazione (o la comunicazione) dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.
Non sono in ogni caso ammesse a detassazione superfici di esclusiva formazione di rifiuti recuperabili e/o di scarti oggetto di commercializzazione, quali trucioli e rottami metallici, imballaggi, carta, cartoni e simili anche se merceologicamente analoghi a rifiuti speciali assimilabili.
In esito alla procedura di che trattasi il Sindaco procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria tecnica dell’ ;Ufficio Ambiente entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso alla conseguente variazione dei ruoli della tassa RSU.
Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.
TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI
Art. 14 Ambito di applicazione delle disposizioni relative i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.
Art. 15 Area di espletamento del pubblico servizio
I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi di AGAC ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tassa.
Il servizio è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale ovvero:
a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
b) a tutti i centri frazionali;
c) a tutti i nuclei abitativi sparsi.
S'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di mt 500 (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento disposti a cura di AGAC.
Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio:
- gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.
- le strade chiuse senza pipa di ritorno per le quali sia posizionato un contenitore ad una distanza massima di 200 mt. dall’accesso di detta strada.
Art. 16 Competenze di AGAC
L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce precipua competenza di AGAC.
In tal senso l'Azienda:
A) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
- rifiuti urbani domestici ingombranti;
- residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
- rifiuti dichiarati urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
B) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
C) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
D) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
E) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
Per l'esercizio delle competenze di cui alla lettera A) AGAC acquisisce il preventivo parere dell'Assessorato all'Ambiente del Comune.
L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani, di cui alla lettera A) a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, è sancita con ordinanza del Sindaco.
Art. 19 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole
I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici ed i rifiuti dichiarati urbani relativamente all'area urbana, devono essere collocati, di norma, in area pubblica a cura di AGAC in accordo con la competente autorità comunale.
Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone del centro storico ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei cassonetti e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti dichiarati urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale fermo restando che in tale ipotesi dovrà essere corrisposto il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore di proprietà pubblica, mentre i mezzi addetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi danno recato in area privata.
I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata da AGAC, e sostituiti su richiesta e prescrizione di AGAC quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio perché deteriorati od obsoleti.
I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.
Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti
È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare ad AGAC motivata richiesta in tal senso.
Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti da AGAC in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere di AGAC, la cui assistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.
Art. 20 Conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani
La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietato l'utilizzo di eventuali canne di caduta tuttora esistenti, ovvero l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.
Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e dichiarati urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) da AGAC incaricata del pubblico servizio.
II conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione da AGAC o dalla medesima approvati.
I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
I rifiuti putrescibili, nel caso in cui non sia istituito apposito servizio di raccolta differenziata, dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
È vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico servizio.
È vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
Art. 21 Usi vietati dei contenitori
Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti dichiarati urbani:
A) di rifiuti pericolosi
B) di rifiuti speciali non pericolosi non dichiarati urbani
C) di rifiuti urbani pericolosi
D) di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali
E) di rifiuti di imballaggi terziari
F) di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata
G) rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti,calcinacci, ecc..)
E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso.
E' altresì vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
Art. 22 Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti
I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:
A) mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati posti in opera nelle stazioni ecologiche attrezzate;
B) mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata
I rifiuti domestici ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dal Comune o da AGAC, esclusivamente a partire dalle ore 18.00 del giorno antecedente a quello fissato per il ritiro.
L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
È in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
Art. 23 Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini privati
I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati e che non potranno essere oggetto di ritiro mediante servizio a chiamata salvo istituzione di servizio specifico, possono essere conferiti nei seguenti termini:
A) mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta differenziata posti in opera nelle stazioni ecologiche attrezzate;
B) mediante l'immissione nei contenitori per raccolta differenziata delle specifiche tipologie di rifiuti, se presenti sul territorio.
C) nel caso in cui non sia istituita apposita raccolta differenziata sul territorio,mediante immissione nei cassonetti, solo ed esclusivamente si tratti di quantitativi limitati e i residui di potatura risultino di pezzatura adeguata, restando tale possibilità di conferimento circoscritta alle sole giornate di martedì, mercoledì e giovedì, con tassativa esclusione dei giorni prefestivi e festivi, anche se infrasettimanali;

Art. 24 Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni
In attesa di emanazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art.45 comma 4 lett.b del D.Lgs. 22/97 i residui provenienti da esumazioni e estumulazioni dovranno essere gestiti come segue:
i rifiuti di zinco e di piombo recuperato devono essere destinati al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti o disinfettanti;
i restanti rifiuti , eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuati in avanzi di indumenti, casse, decori,..... dovranno essere sottoposti immediatamente a disinfezione, raccolti all’interno di un apposito contenitore a tenuta ed avviati allo smaltimento mediante incenerimento.
La detenzione nei luoghi di produzione dei rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni può avere una durata massima di cinque giorni.
E’ vietato il conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani dimestici e dichiarati urbani.

Art. 25 Trasporto
II trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art.2 del D.Lgs. 22/97.
I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).
Art. 26 Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti
Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.
I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche da convenirsi.
Art. 27 Smaltimento finale
Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni dei medesimo avviene a cura di AGAC presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all' art. 2 del D.Lgs. 22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

TITOLO IV: INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA E PER ASSICURARE L'IDONEITÀ DEL RIFIUTO ALL'INCENERIMENTO
Art. 28 Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia
Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune d'intesa con AGAC promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata cui alla Legge Regionale n.27/94, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del consorzio nazionale imballaggi.
E’ fatto obbligo di utilizzo del logo regionale di identificazione della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione della Giunta regionale n.3906 del 7/11/1995, nello svolgimento di qualsiasi attività inerente la raccolta differenziata .
Art. 29 Raccolte differenziate a fini economico produttivi
Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 27 possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private.
Le ordinanze istitutive stabiliscono anche se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.
Art. 30 Raccolte differenziate a fini conoscitivi
Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con apposito provvedimento da parte del Comune, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.
Art. 31 Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta
In relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico-sanitaria dell'incenerimento dei rifiuti, il Comune con proprio provvedimento può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni.
Ciò particolarmente:
A) per rifiuti a basso potere calorifico;
B) per rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico, con particolare riferimento ai rifiuti composti da cloruro di polivinile.
Art. 32 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate
Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:
A) alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
B) ad inoltrare annualmente al Sindaco, presso il settore competente del Comune, un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.
Art. 33 Stazioni ecologiche attrezzate
L'Ente gestore del servizio predispone un adeguato numero di punti recintati e presidiati per il conferimento da parte degli utenti delle seguenti tipologie di rifiuto:
- rifiuti urbani domestici ingombranti così come definiti all' art. 4 del presente regolamento;
- rifiuti urbani di giardini privati e similari;
- rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato (cambio olio da parte degli utenti non conto terzi), pile, batterie esauste.
- eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengano attivate altre raccolte differenziate.
Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso di ogni stazione.
Quando le stazioni ecologiche sono chiuse e/o non presidiate è' vietato:
- l'accesso all'interno delle stesse;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni stesse.
Art. 34 Modalità di effettuazione raccolte differenziate
Le raccolte differenziate che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare tramite AGAC saranno calibrate in relazione all'ottenimento dei maggiori quantitativi di rifiuto raccolto possibili.
Quelle attualmente effettuate sono le seguenti:
- raccolta carta effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione azzurra;
- raccolta vetro, lattine in alluminio o acciaio effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione verde;
- raccolta contenitori in plastica per liquidi tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione bianca;
- raccolta lattine tramite contenitori in cartone o nylon presso locali ed esercizi commerciali, poli scolastici, ecc..;
- raccolta batterie e pile tramite contenitori pluriutenza a livello stradale indentificati con il colore giallo, normalmente posizionati in prossimità ; dei relativi punti vendita;
- raccolta medicinali tramite contenitori pluriutenza posizionati all’ interno di farmacie pubbliche e private;
- raccolte differenziate di altri rifiuti presso i contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche, cosi come descritto al precedente art. 33.
Il rapporto contenitore/utente e le capacità volumetriche degli stessi viene definito da AGAC di concerto con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obbiettivi di raccolta.
Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.
AGAC provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
Art. 35 Rifiuti urbani pericolosi
I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dall’allegato D del D.Lgs. 22/97, sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità sotto definite.
II relativo servizio di raccolta differenziata, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità d'attuazione del servizio da stabilirsi con ordinanza del Sindaco la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nel territorio comunale, nei termini seguenti:
A) vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi e relativi contenitori:
Sono i prodotti contrassegnati dai sottoriportati simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo aranciato

I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti dopo detenzione iniziale in apposito locale fuori dalla portata dei bambini, esclusivamente nei contenitori presso le stazioni ecologiche attrezzate appositamente allestite.
Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi in parziale deroga alla norma di esclusione di cui al 2° comma del precedente art.9 anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie che provengano da attività commerciali e di servizio salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (es.: vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso, e simili).
Sono altresì da ritenersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti delle sopra riportate categorie che provengano da attività agricole all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta o da attività artigianali in quanto non si tratti di residui di prodotti comunque utilizzati nel ciclo di lavorazione (es.: solventi delle lavanderie, contenitori di vernici e collanti delle falegnamerie e carrozzerie) ovvero di prodotti deteriorati del ciclo di lavorazione/produzione, che manterranno la classificazione a rifiuti speciali o pericolosi.
Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle soprariportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.
E' vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.
Art. 36 Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi
Ai sensi degli art. 39 e 43 del D.Lgs. 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all’ utilizzatore dal commerciante al dettaglio solo in raccolta differenziata.
In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:
vetro
- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione verde;
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate.
carta e cartone
- per limitati quantitativi tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione azzurra;
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone,.......)
plastica
per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi:
- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione bianca;
per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purchè sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso;
metallo
per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi in alluminio e/o acciaio:
- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale identificati dalla colorazione verde;
- tramite contenitori in cartone o nylon presso locali ed esercizi commerciali, poli scolastici, ecc..;
per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purchè sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso;
legno
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate;
altri
- tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purchè sia garantito il ritiro del materiale raccolto da parte del Consorzio Nazionale Imballaggi o chi per esso;
Art. 37 Modalità di informazione dell'utenza
Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi
- destinazioni delle frazioni recuperate
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.
In particolar modo ciò potrà avvenire:
- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta
- mediante comunicati stampa
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata.
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.
AGAC è tenuta a comunicare ogni variazione apportata alle modalità ; di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.
Art. 38 Divieti ed obblighi dell'utenza
È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computers e centri elaborazione dati, documenti d'archivio ecc..) nei cassonetti predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU.
In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate.
E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.
Art. 39 Incentivi
Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale e della Legge Regionale n.27/94 relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dovranno essere previsti, anche all’interno del regolamento di disciplina della tassa per lo smaltimento rifiuti, incentivi atti a favorire le persone, associazioni, aziende che maggiormente si adoperano per il conseguimento dei risultati.
In particolare dovrà essere incentivato l'utilizzo di compostiere domestiche riconoscendo una riduzione sulla tassa per lo smaltimento degli R.S.U. dovuta, agli utenti che provvedano al compostaggio della frazione umida (sfalci, potature, resti vegetali, ecc..) derivante dai rifiuti prodotti nelle proprie aree verdi .
In generale gli incentivi potranno assumere le seguenti forme:
attestati di benemerenza sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell’impegno profuso;
premi materiali da distribuirsi in occasioni particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell’iniziativa;
sgravi sulla tassa rifiuti commisurati al beneficio effettivo, per l’ Amministrazione Comunale, ottenuto dalla raccolta differenziata.
Art. 40 Attività del volontario
Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma precedente, coordinino con l’ ;Amministrazione Comunale gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
Le associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d’intervento, purchè non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.
A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti similari alla raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.
I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l’osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell’espletamento delle attività dovranno:
arrecare il minimo intralcio alla circolazione
evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico
osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
non creare intralcio all’organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.
Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all’occupazione del suolo pubblico.
Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata ; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
Le associazioni di volontariato dovranno garantire l’effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richedono l’autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d’intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei rifiuti.
Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare principalmente le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:
frazione secca
vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
alluminio in forma di contenitori per liquidi
metalli
rifiuti ingombranti di natura domestica
stracci e vestiario usato
si fa espesso divieto di raccolta di:
frazione umida dei rifiuti urbani
rifiuti urbani pericolosi
olii e batterie auto.
Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.
Art. 41 Modalità per i produttori di rifiuti speciali e rifiuti da imballagi secondiari e terziari che intendano affidare al servizio pubblico lo specifico rifiuto recuperabile
L'Amministrazione Comunale tramite AGAC si impegna nella ricerca e nella attivazione della raccolta e del trasporto di particolari tipologie di rifiuti speciali per cui risulti possibile e conveniente il recupero.
A tale riguardo è consentito il conferimento presso le stazioni ecologiche attrezzate delle frazioni recuperabili dei rifiuti speciali assimilabili purchè questo non comporti maggiori oneri a carico dell’Amministrazione Comunale.

TITOLO V: DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTl URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
Art. 42 Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo
Con riferimento alla norma di esclusione di cui al precedente art. 9 le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti domestici prodotti all'esterno dell'area espletamento del pubblico servizio di raccolta.
Art. 43 Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio
I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinente modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.
Art. 44 Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico
È ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei cali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di composti.
È comunque vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.
Art. 45 Smaltimento dei materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata
I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.
Art. 46 Rifiuti urbani domestici non putrescibili
La frazione non putrescibile del rifiuto urbano domestico ed eventuali beni durevoli di rifiuto non ingombranti dovranno essere conferiti unicamente negli appositi cassoni dislocati in diversi punti dell'area urbana e del territorio comunale o presso le stazioni ecologiche attrezzate.
Art. 47 Rifiuti urbani domestici ingombranti
Il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti è esteso a tutto il territorio comunale e possono beneficiarne anche gli utenti aventi riduzione o esclusi dal pagamento della tassa RSU.
Art. 48 Rifiuti urbani pericolosi
Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del precedente art.35 .
Art. 49 Rifiuti urbani da giardino
Tali rifiuti generati all'esterno dell'area d'espletamento del servizio di raccolta, se ed in quanto non utilizzati ai fini agronomici, devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate o utilizzando ulteriori servizi di raccolta differenziata all’uopo istituiti.

TITOLO VI: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Art. 50 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni
I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art.4 punto A-5 del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante il gestore del servizio.
Art. 51 Criteri ed area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni
L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare, con apposito successivo atto, il perimetro delle aree all’interno delle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, che verranno definiti così da comprendere:
A) Le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
B) Le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
C) I tratti urbani delle strade statali e provinciali;
D) Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
E) Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
F) Aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali ecc.
Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio-potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico, provvederà il servizio manutenzione del verde del Comune anche mediante affidamento a terzi;
G) Aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizione di Polizia Mortuaria.
Art. 52 Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni
Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite da AGAC sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti da l'Amministrazione Comunale e dai suo competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97.
Art. 53 Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti
All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni l’Amministrazione Comunale, in forma diretta o tramite il gestore del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
Art.54 Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.
Art.55 Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti
Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.
Art. 56 Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per !e aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è’ tenuto, sia quotidianamente che cessando l’ attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita,....). Nel caso di mancata esecuzione interviene l’Amministrazione Comunale con diritto di rivalsa.
Art. 57 Manifestazioni pubbliche
Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare ad AGAC il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare. e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.
Art. 58 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.
Art. 59 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza parte dell'apposito servizio.
Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti dichiarati urbani.
All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.
Art. 60 Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti
Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
II provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.
Art. 61 Pulizia dei mercati
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti. in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l’area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall’Amministrazione Comunale. E’ vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all’interno dei cestini portarifiuti.
Per la raccolta l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con AGAC che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.
Art. 62 Esercizi stagionali, piscine e campeggi
Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare ad AGAC la data inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani collocati da AGAC su area pubblica, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso relativa convenzione.
Art. 63 Pulizia dei terreni non edificati
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.
A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza previa diffida alla riduzione in pristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
Art. 64 Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
Nel caso di nevicate di entità superiore ai 10 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi possa rimuoverle al momento degli interventi di asporto della neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.
La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso.
Art. 65 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:
A) le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
B) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese e rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Art. 66 Regime sanzionatorio
Fermo restando quanto previsto dall'art.14 e dal Titolo V, Capo I del D.Lgs. 22/97 le sanzioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito indicati e a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale (G.P.A. del 27.6.23) e successive modifiche ed integrazioni.
Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il personale dell’ufficio ambiente del Comune, gli agenti della Polizia Municipale e il personale di vigilanza ed ispettivo dell'USL.

 

Violazione
Casistica
Sanzione min
Sanzione max
Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata rifiuti urbani non ingombranti 50.000 300.000
  rifiuti urbani ingombranti 200.000 1.200.000
  rifiuti speciali non pericolosi 50.000 300.000
  rifiuti speciali pericolosi 200.000 1.200.000
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall’ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per la raccolta differenziata)
  100.000 500.000
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall’ente gestore   50.000 300.000
Deposito dei rifiuti all’esterno dei contenitori predisposti dall’ ente gestore   50.000 300.000
Conferimento nei contenitori predisposti dall’ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati
rifiuti urbani non ingombranti 50.000 300.000
  rifiuti urbani ingombranti 200.000 1.200.000
  rifiuti speciali o pericolosi 200.000 1.200.000
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall’ente gestore
50.000 200.000
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata
  20.000 200.000
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico
  50.000 300.000
Contravvenzione all’obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero deaffissione di manifesti
  50.000 300.000
Contravvenzione all’obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione delle attività
  50.000 300.000
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali
  50.000 300.000
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche
  50.000 300.000
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio
  50.000 300.000
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine, campeggi
  50.000 300.000
Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati
  50.000 300.000
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale
  50.000 300.000

 

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 67 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonchè la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
Art. 68 Abrogazione di precedenti Regolamenti
II Regolamento per la Disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del n. è abrogato.