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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ’ RUMOROSE TEMPORANEE


DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell’art.6 della Legge 447/95.
Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, di origine comportamentale, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell’art.659 del C.P.

art.2
DEFINIZIONI
Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.


SEZIONE 1
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 3
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
In attesa dell’emanazione delle norme specifiche di cui all’art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art.4
ORARI
L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

art.5
LIMITI MASSIMI
Il limite assoluto da non superare (LAeq) è 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali ne' altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni maggiormente esposte.
Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite LAeq di 55 dBA a finestre chiuse.

art. 6
EMERGENZE
Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l’incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 7
MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
L’attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli artt. precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).
Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.


SEZIONE 2
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO,
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI


art.8
DEFINIZIONI
Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire delle deroghe ai limiti di cui al DPCM 14/11/97 e DPCM n° 215 del 16/04/99 le attività di piano-bar, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. rally) e quant’altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell’utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, amplificate e non, purché si ripetano per un limitato numero di giorni nello stesso sito. (vedi tabella 1).
Gli spettacoli dal vivo, che si svolgono sia con allestimenti temporanei che in strutture fisse, all’aperto come al chiuso che non ricadono nel precedente comma sono comunque soggetti alla deroga dei soli limiti di cui al DPCM n° 215 del 16/04/99.

art. 9
LOCALIZZAZIONE
Le manifestazioni di cui all'art. 8, primo comma, dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) della Legge 447/95 individuate dalla Classificazione Acustica qualora adottata dal Comune, e coordinate con le sotto-zone di cui all'art. 2 comma V della Legge Regionale 35/90.
Le attività di cui all’art. 8, primo comma, non si possono effettuare nelle aree ospedaliere o in quelle adiacenti senza apposita deroga

art.10
LIMITI ED ORARI
Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all’art. 8, primo comma, è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1, o nella speciale deroga concessa. Al di fuori di detti orari dovranno comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97
Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l’ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell’arco di un anno.
Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.
I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si applica il criterio differenziale. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (componenti tonali o componenti impulsive).


art.11
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER IL PUBBLICO
In tutte le attività di cui all’art. 8, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite di ……..(1) dBA Slow max. da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico


art.12
MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Lo svolgimento nel territorio comunale di attività ricomprese nell’art. 8 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco 15 gg. prima dell’inizio della manifestazione - il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo - come da allegato 4 al presente Regolamento.
In casi eccezionali, per le attività non ricomprese in tabella 1 o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile potrà indirizzare al Sindaco specifica e documentata domanda di deroga 20 gg. prima dell’inizio della manifestazione, come da allegato 5. Il Sindaco, sentito il parere della AUSL competente, espresso con le modalità previste all’art. 17 della Legge Regionale 19/04/95 n°44, può autorizzare deroghe più ampie di quelle contenute nella tabella n°1.
SEZIONE 3
ATTIVITA’ RUMOROSE E INCOMODE


art. 13
MACCHINE DA GIARDINO
L’uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle 13.00 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Le macchine e gli impianti in uso per l’esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l’inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.


altoparlanti
L’uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

CANNONCINI ANTISTORNO
In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l’uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

1) il titolare dell’appezzamento di terreno da proteggere, prima di attivare il cannoncino o l’apparecchiatura rumorosa, deve darne comunicazione al Sindaco.

Nota
(1) Si consiglia di scegliere un valore compreso tra 102 e 108 dBA, dopo aver consultato il materiale informativo fornito.

2) il posizionamento del cannone deve essere il più possibile lontano dalle abitazioni compatibilmente con l’appezzamento da proteggere e deve avere la bocca di sparo non orientata verso le residenze,

3) ai fini della sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorre proteggere il cannone con una adeguata recinzione ; inoltre sempre compatibilmente con il posizionamento, prevedere la possibilità di installare nella parte posteriore dell’apparecchio (quella cioè orientata verso le abitazioni) di un pannello fonoisolante.

4) la fascia oraria di utilizzo sia compresa fra le ore 07,30 e le ore 19,00, con esclusione del periodo notturno ( 22.00 - 06.00 ) ; inoltre se l’appezzamento di terreno da proteggere è particolarmente vicino alle abitazioni prevedere anche un periodo di sosta per il riposo pomeridiano dei residenti ( es dalle 13,00 alle 15,00 )

5) la cadenza degli spari sia limitata ad uno sparo ogni 2- 3 minuti in media

6) l’utilizzo dell’attrezzatura rumorosa sia limitato al numero di giornate effettivamente necessarie alla protezione delle colture da salvaguardare ( ad esempio 20 gg max per le uve, 30 gg per la frutta, ecc…..)

7) è sempre comunque consigliabile, specialmente in casi di particolari condizioni di vicinanza, l’uso di strutture o attrezzature non rumorose come ad esempio i nastri a specchio, le apparecchiature ad ultrasuoni o quelle che imitano le strida degli uccelli predatori ecc….


SEZIONE 4
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 14
Per le sanzioni specifiche in materia di inottemperanza alle norme regolamentari comunali si rimanda alle disposizioni di ogni singolo Comune.
Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall’art. 650 C.P. per l’inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall’autorità sanitaria per ragioni di igiene.

art.15
MISURAZIONI E CONTROLLI
Il Corpo di Polizia Municipale è titolare dell’attività di controllo e vigilerà direttamente su:
1. rispetto degli orari per i quali l’attività specifica è stata autorizzata;
2. rispetto delle altre prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo o nel presente regolamento;
3. utilizzo improprio o anomalo di macchine o impianti;
4. disturbo della quiete pubblica da parte di singoli o gruppi con schiamazzi e comportamenti anomali rumorosi
Relativamente al punto n° 2, qualora si rendessero necessarie rilevazioni acustiche, il Corpo di Polizia Municipale potrà avvalersi della collaborazione della Sezione Provinciale dell’ARPA.
Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

art. 16
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento si sostituisce al precedente Regolamento locale relativo alla stessa materia, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
AFFLUSSO PREVISTO
(o CAPIENZA)
DURATA
N.MAX. DI GG. PER SITO
(1)LIMITE
LAeq
in facciata
LIMITE
ORARIO
CONCERTI IMPORTANTI ALL’APERTO
(ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi)
l’importanza è data dall’afflusso previsto
> 10.000 1 giorno 3
(non consecutivi)
75 dalle 15
alle 23.30
(2)
CONCERTI IMPORTANTI ALL’APERTO
(ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi)
l’importanza è data dall’afflusso previsto
> 1000
< 10.000
1 giorno 5
(non consecutivi)
70 dalle 15
alle 23.30
(2)
CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport). L’importanza è data dall’afflusso previsto > 1000 1 giorno 10
(non consecutivi)
70 dalle 15 alle 24
(2)
Concerti all’aperto o la chiuso quali ad es. piano-bar e Intrattenimenti musicali e/o danzanti esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc. Sicuramente
< 1000
<=16 16 70 23.30
Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. Se con concerti importanti da valutare insieme a cat. 1 >1000 >10 illimitato 65 9 - 13
15 - 24

(1) Il Livello continuo equivalente ponderato A (LAeq) è riferito all’intera durata dell’attività cui è stata concessa deroga.
(2) Entro il limite orario devono essere comprese anche le prove degli impianti di amplificazione.