|
leggi
utili e regolamenti comunali > regolamento
comunale per la disciplina delle attivita' rumorose a carattere
temporaneo
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ’ RUMOROSE TEMPORANEE
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia
di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell’art.6
della Legge 447/95.
Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, di origine comportamentale,
arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone,
quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo
comma dell’art.659 del C.P.
art.2
DEFINIZIONI
Si definisce attività temporanea qualsiasi attività
che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni
variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività
a carattere stagionale.
SEZIONE 1
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
art. 3
IMPIANTI ED ATTREZZATURE
In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti
in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla
normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle
non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque
essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili
per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature,
oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
In attesa dell’emanazione delle norme specifiche di cui
all’art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici
potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri
di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
art.4
ORARI
L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione
di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra
dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali, escluso
il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.00 alle ore 19.00.
L’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione
di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di
sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali,
dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
art.5
LIMITI MASSIMI
Il limite assoluto da non superare (LAeq) è 70 dBA. Non
si considerano i limiti differenziali ne' altre penalizzazioni.
Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni maggiormente
esposte.
Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si
eseguono i lavori, si considera il limite LAeq di 55 dBA a finestre
chiuse.
art. 6
EMERGENZE
Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente
dell’erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche
ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni
di pericolo per l’incolumità della popolazione, è
concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi
previsti dal presente regolamento.
art. 7
MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
L’attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati
negli artt. precedenti, non necessita di specifica richiesta di
autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni
o licenze (allegati 1 e 2).
Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il
responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti
indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco
specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema
allegato 3. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e
contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo,
può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente
Regolamento.
SEZIONE 2
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO,
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI
art.8
DEFINIZIONI
Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo
e come tali possono usufruire delle deroghe ai limiti di cui al
DPCM 14/11/97 e DPCM n° 215 del 16/04/99 le attività
di piano-bar, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le
sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza,
i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. rally) e quant’altro
necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell’utilizzo
di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, amplificate
e non, purché si ripetano per un limitato numero di giorni
nello stesso sito. (vedi tabella 1).
Gli spettacoli dal vivo, che si svolgono sia con allestimenti
temporanei che in strutture fisse, all’aperto come al chiuso
che non ricadono nel precedente comma sono comunque soggetti alla
deroga dei soli limiti di cui al DPCM n° 215 del 16/04/99.
art. 9
LOCALIZZAZIONE
Le manifestazioni di cui all'art. 8, primo comma, dovranno essere
ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto di cui all’art.
4 comma 1 lettera a) della Legge 447/95 individuate dalla Classificazione
Acustica qualora adottata dal Comune, e coordinate con le sotto-zone
di cui all'art. 2 comma V della Legge Regionale 35/90.
Le attività di cui all’art. 8, primo comma, non si
possono effettuare nelle aree ospedaliere o in quelle adiacenti
senza apposita deroga
art.10
LIMITI ED ORARI
Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee
a carattere rumoroso indicate all’art. 8, primo comma, è
consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1, o nella
speciale deroga concessa. Al di fuori di detti orari dovranno
comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97
Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano
la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici,
storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone
che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività,
la durata in giorni, l’ubicazione ed altre deroghe concesse
per il medesimo sito nell’arco di un anno.
Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base
di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano
sul territorio comunale.
I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli
edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli
più elevati. Non si applica il criterio differenziale.
Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni
(componenti tonali o componenti impulsive).
art.11
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER IL PUBBLICO
In tutte le attività di cui all’art. 8, ai fini della
tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato
il limite di ……..(1) dBA Slow max. da misurarsi in
prossimità della posizione più rumorosa occupabile
dal pubblico
art.12
MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Lo svolgimento nel territorio comunale di attività ricomprese
nell’art. 8 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti
ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da
inviare al Sindaco 15 gg. prima dell’inizio della manifestazione
- il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti
al controllo - come da allegato 4 al presente Regolamento.
In casi eccezionali, per le attività non ricomprese in
tabella 1 o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile
potrà indirizzare al Sindaco specifica e documentata domanda
di deroga 20 gg. prima dell’inizio della manifestazione,
come da allegato 5. Il Sindaco, sentito il parere della AUSL competente,
espresso con le modalità previste all’art. 17 della
Legge Regionale 19/04/95 n°44, può autorizzare deroghe
più ampie di quelle contenute nella tabella n°1.
SEZIONE 3
ATTIVITA’ RUMOROSE E INCOMODE
art. 13
MACCHINE DA GIARDINO
L’uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione
di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 7,30 alle 13.00 e dalle 15 alle 19.
Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16
alle 19.
Le macchine e gli impianti in uso per l’esecuzione di lavori
di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l’inquinamento
acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti
dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie
recepite dalla normativa nazionale.
altoparlanti
L’uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell’art.
59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito
nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle
ore 19.
CANNONCINI ANTISTORNO
In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano
trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l’uso
dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito
nel rispetto dei criteri sotto indicati:
1) il titolare dell’appezzamento di terreno da proteggere,
prima di attivare il cannoncino o l’apparecchiatura rumorosa,
deve darne comunicazione al Sindaco.
Nota
(1) Si consiglia di scegliere un valore compreso tra 102 e 108
dBA, dopo aver consultato il materiale informativo fornito.
2) il posizionamento del cannone deve essere il più possibile
lontano dalle abitazioni compatibilmente con l’appezzamento
da proteggere e deve avere la bocca di sparo non orientata verso
le residenze,
3) ai fini della sicurezza e per evitare manomissioni da parte
di estranei occorre proteggere il cannone con una adeguata recinzione
; inoltre sempre compatibilmente con il posizionamento, prevedere
la possibilità di installare nella parte posteriore dell’apparecchio
(quella cioè orientata verso le abitazioni) di un pannello
fonoisolante.
4) la fascia oraria di utilizzo sia compresa fra le ore 07,30
e le ore 19,00, con esclusione del periodo notturno ( 22.00 -
06.00 ) ; inoltre se l’appezzamento di terreno da proteggere
è particolarmente vicino alle abitazioni prevedere anche
un periodo di sosta per il riposo pomeridiano dei residenti (
es dalle 13,00 alle 15,00 )
5) la cadenza degli spari sia limitata ad uno sparo ogni 2- 3
minuti in media
6) l’utilizzo dell’attrezzatura rumorosa sia limitato
al numero di giornate effettivamente necessarie alla protezione
delle colture da salvaguardare ( ad esempio 20 gg max per le uve,
30 gg per la frutta, ecc…..)
7) è sempre comunque consigliabile, specialmente in casi
di particolari condizioni di vicinanza, l’uso di strutture
o attrezzature non rumorose come ad esempio i nastri a specchio,
le apparecchiature ad ultrasuoni o quelle che imitano le strida
degli uccelli predatori ecc….
SEZIONE 4
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI
art. 14
Per le sanzioni specifiche in materia di inottemperanza alle norme
regolamentari comunali si rimanda alle disposizioni di ogni singolo
Comune.
Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e
660 del C.P. e quanto previsto dall’art. 650 C.P. per l’inosservanza
di provvedimenti legalmente dati dall’autorità sanitaria
per ragioni di igiene.
art.15
MISURAZIONI E CONTROLLI
Il Corpo di Polizia Municipale è titolare dell’attività
di controllo e vigilerà direttamente su:
1. rispetto degli orari per i quali l’attività specifica
è stata autorizzata;
2. rispetto delle altre prescrizioni contenute nell’atto
autorizzativo o nel presente regolamento;
3. utilizzo improprio o anomalo di macchine o impianti;
4. disturbo della quiete pubblica da parte di singoli o gruppi
con schiamazzi e comportamenti anomali rumorosi
Relativamente al punto n° 2, qualora si rendessero necessarie
rilevazioni acustiche, il Corpo di Polizia Municipale potrà
avvalersi della collaborazione della Sezione Provinciale dell’ARPA.
Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni
tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In
particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite
nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno
un metro da pareti riflettenti.
art. 16
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento si sostituisce al precedente Regolamento
locale relativo alla stessa materia, che si intende espressamente
abrogato, ed è parte integrante del Regolamento Comunale
di Igiene.
DESCRIZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE |
AFFLUSSO PREVISTO
(o CAPIENZA) |
DURATA |
N.MAX. DI GG. PER SITO |
(1)LIMITE
LAeq
in facciata |
LIMITE
ORARIO |
CONCERTI IMPORTANTI ALL’APERTO
(ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi)
l’importanza è data dall’afflusso previsto |
> 10.000 |
1 giorno |
3
(non consecutivi) |
75 |
dalle 15
alle 23.30
(2) |
CONCERTI IMPORTANTI ALL’APERTO
(ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi)
l’importanza è data dall’afflusso previsto |
> 1000 < 10.000 |
1 giorno |
5
(non consecutivi) |
70 |
dalle 15
alle 23.30
(2) |
| CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate
agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport). L’importanza
è data dall’afflusso previsto |
> 1000 |
1 giorno |
10
(non consecutivi) |
70 |
dalle 15 alle 24
(2) |
| Concerti all’aperto o la chiuso quali ad es. piano-bar
e Intrattenimenti musicali e/o danzanti esercitati a supporto
di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti,
ecc. |
Sicuramente < 1000 |
<=16 |
16 |
70 |
23.30 |
| Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro,
rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo
quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti,
luna park, ecc. Se con concerti importanti da valutare insieme
a cat. 1 |
>1000 |
>10 |
illimitato |
65 |
9 - 13
15 - 24 |
(1) Il Livello continuo
equivalente ponderato A (LAeq) è riferito all’intera
durata dell’attività cui è stata concessa
deroga.
(2) Entro il limite orario devono essere comprese anche le prove
degli impianti di amplificazione.
|