Regolamento per l’esecuzione
di forniture e servizi in economia
Allegato alla Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 81 del 24/09/2002
INDICE
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Limiti di applicazione
Art. 3 – Programmazione degli acquisti
Art. 4 - Modalità di esecuzione in economia
Art. 5 – Forniture e servizi in economia
Art. 6 - Responsabile del servizio e del procedimento
Art. 7 - Modalità di affidamento delle forniture e dei
servizi in economia
Art. 8 – Criteri di affidamento
art.
8 bis - Sistemi automatizzati di scelta del contraente
Art. 9 – Buono d’ordine per forniture e servizi
Art. 10 – Penali e garanzie
Art. 11 – Verifica della prestazione e liquidazione
Art. 12 – Formazione del contratto
Art. 13 – Norma di rinvio
Art. 14 – Abrogazione di norme ed entrata in vigore
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1.Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti
e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di forniture
e servizi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 12
del D.P.R. n. 384/2001.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad
assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali
ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa.
3. Le procedure in economia costituiscono un sistema di acquisto
alternativo e complementare alle gare d’appalto proceduralizzate
secondo la legislazione comunitaria, il D.Lgs. n. 358/1992, il
D.Lgs. n. 157/1995, il D.P.R. n. 573/1994 nonché all’adesione
alle convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 488/1999.
Art. 2 – Limiti di applicazione
1.Il ricorso all’esecuzione in economia per forniture e
servizi è ammesso fino all’importo di 200.000 euro
IVA esclusa (art. 11, DPR n. 384/2001)
2.E’ vietato frazionare artificiosamente qualsiasi fornitura
o servizio avente carattere unitario, in una pluralità
di forniture o servizi.
3.Il ricorso alle procedure in economia è altresì
consentito nelle ipotesi previste dall’art. 7 del D.P.R.
n. 384 del 20/08/2001.
4.Il limite di cui al comma 1 viene adeguato in relazione ai diversi
limiti fissati dalla successiva normativa in materia.
5. Qualora l’Amministrazione aderisca alle convenzioni stipulate
da CONSIP S.p.A. o da aggregazioni di Enti ai sensi dell’art.
26 della Legge n. 488/1999, può esperire procedure in economia
per l’acquisizione di beni / servizi in esse contemplate
solo nel caso che le stesse convenzioni non garantiscano la possibilità
di avere a disposizione la fornitura nei tempi necessari per garantire
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
dell’azione amministrativa, fermo restando il rispetto degli
obblighi stabiliti dalla legge in materia (art. 24, comma 6 Legge
n. 448/2001)
Art. 3 – Programmazione degli acquisti
1. L’Amministrazione dispone una programmazione degli acquisti
di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente in materia
di appalti pubblici, individuando in relazione ai budget di Settore/Servizio
complessivi le tipologie di spesa da acquisire mediante procedure
in economia e le relative risorse.
2. I Settori / Servizi dell’Amministrazione provvedono periodicamente
ad elaborare le informazioni e la programmazione necessarie per
sviluppare i processi di acquisto da realizzare mediante procedure
in economia.
3. I complessi informativi di cui al precedente comma 2 sono elaborati
al fine di:
a) definire esattamente il fabbisogno di beni e servizi da acquisire
con procedure in economia;
b) consentire la programmazione degli acquisti in termini di massima
efficacia, economicità e snellimento delle procedure;
c) acquisire ogni elemento utile per consentire all’Amministrazione
di orientarsi nei mercati specifici, quali prezzi ufficiali, andamenti
di prezzo, tempi di adeguamento tecnologico o di processo dei
beni e servizi da acquisire.
4. Le procedure in economia effettuate ai sensi del D.P.R. n.
384/2001 e del presente Regolamento sono poste in correlazione
con le altre procedure d’acquisto, con esplicita attestazione
nelle relative determinazioni delle motivazioni che hanno indotto
all’utilizzo delle procedure semplificate.
Art. 4 - Modalità di esecuzione in economia
1. L'esecuzione in economia di forniture e servizi può
avvenire:
· in amministrazione diretta
· a cottimo fiduciario
· con sistema misto, ovvero parte in amministrazione diretta
e parte a cottimo fiduciario
2. Sono in amministrazione diretta le prestazioni per i quali
non occorre l'intervento di alcun imprenditore in quanto eseguite
dal personale comunale e da personale eventualmente assunto, impiegando
materiali, mezzi e quant'altro occorra, tutto in proprietà
od in uso dell'Ente.
3. Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario,
ovvero opportuno, l'affidamento ad un imprenditore esterno al
Comune (con valutazioni a corpo o a misura).
Art. 5 – Forniture e servizi in economia
1. Sono eseguiti in economia le seguenti forniture e servizi:
a. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature
di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento
di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione
di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni
culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei
locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento
in materia di assistenza pubblica;
b. organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze,
riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche
nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti
comunali;
c. organizzazione e partecipazione a corsi di preparazione, formazione
e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per
corsi indetti da altri Enti, istituti ed amministrazioni varie;
d. pubblicazione e divulgazione di bandi, avvisi e quant’altro
a mezzo stampa, pubblicità legale o con altri mezzi di
informazione, anche telematici;
e. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario
genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
acquisto di opere d’arte e collezioni;
f. servizi di traduzione, interpretariato, copia e trascrizione
nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il
proprio personale;
g. stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati
di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;
h. servizio di rilegatura libri, registri, atti e pubblicazioni
varie nonché restauro anche di altri beni mobili;
i. fornitura di cancelleria, oggettistica, mobilio, fotocopiatrici
ed attrezzature per gli uffici e servizi, macchine e relative
manutenzioni, materiali per disegno, compresi materiali per la
fotografia e per la diffusione sonora e visiva;
j. spese di rappresentanza, per ricevimenti, onoranze, cerimonie
e premiazioni – servizi per iniziative di rappresentanza,
ospitalità, riconoscimenti;
k. acquisto, noleggio e manutenzione di terminali, personal computers,
apparecchiature informatiche, telefoniche e telematiche, stampanti,
materiali e servizi informatici, telefonici, telematici di vario
genere, utilizzati da uffici e servizi comunali;
l. acquisto, noleggio e relative riparazioni e manutenzioni, di
veicoli, macchine operatrici ed attrezzature per i servizi comunali;
m. servizio di sgombero neve;
n. manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di
trasporto per gli uffici ed i servizi, compreso il rifornimento
di carburante, la tassa di immatricolazione e di circolazione;
o. polizze di assicurazione e servizi assicurativi;
p. fornitura di vestiario e relativi accessori, compresi i dispositivi
di protezione individuale al personale dipendente nonché
servizio di lavaggio e manutenzione;
q. servizi ed approvvigionamenti, acquisto di alimenti e pasti
per la gestione dei servizi comunali, comprese le mense, la refezione
scolastica, le analisi di laboratorio, il trasporto ed altri servizi
istituzionali o a domanda individuale;
r. fornitura di combustibile per il riscaldamento degli immobili,
di acqua, di energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli
immobili, l’illuminazione e la climatizzazione dei locali;
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
s. servizio di trasporto, nolo, spedizione, imballaggio, magazzinaggio,
facchinaggio e relative attrezzature;
t. servizi postali, telefonici, telegrafici;
u. servizio di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione
degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
v. forniture di giochi, arredo urbano, segnaletica ed accessori
per impianti sportivi e per il verde pubblico;
w. acquisto di materiale igienico sanitario, per il pronto soccorso,
articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti
farmaceutici e parafarmaceutici;
x. servizio di igiene urbana ed ambientale;
y. servizio di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili
o servizi comunali;
z. servizi di statistica, indagini, studi, rilevazioni e consulenza.
2.L’amministrazione ha la facoltà di procedere in
economia, in casi particolari, anche per forniture e servizi non
espressamente contemplati nel precedente elenco, purché
se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se
ne disponga l’esecuzione con le modalità di cui al
presente regolamento.
Art. 6 - Responsabile del servizio e del procedimento
1.L'esecuzione di forniture e servizi in economia viene disposta
ed avviata, nell'ambito degli obiettivi e dei "budget"
assegnati, dal Dirigente/Responsabile del Settore interessato
che può affidarla al Responsabile del procedimento individuato
ai sensi dell'art. 4 della Legge 7/8/1990, n. 241.
2. L’affidamento di forniture e servizi in economia ad imprese
esterne al Comune (cottimo fiduciario) è formalizzato in
apposita determinazione, adottata dal Dirigente/Responsabile competente.
3. Nella determinazione devono essere esplicitati i presupposti
che giustificano il ricorso alla procedura in economia e le specifiche
esigenze dell’Amministrazione in relazione al particolare
acquisto.
4. E’ possibile adottare determinazioni anche con riferimento
ad una molteplicità di acquisti afferenti ad esigenze temporalmente
determinate o ad acquisti complessivi o periodici.
Art. 7 - Modalità di affidamento delle forniture e dei
servizi in economia
1.L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia avviene
nel rispetto delle seguenti procedure:
A) Forniture e servizi di importo fino a 50.000 euro IVA esclusa
La scelta del contraente avviene a trattativa privata diretta,
previa indagine di mercato o richiesta di almeno cinque preventivi/offerte
effettuata mediante lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo
idoneo, contenenti, di norma:
² l’oggetto dell’ intervento/prestazione;
² le caratteristiche tecniche;
² le modalità e i tempi di esecuzione;
² eventualmente, la somma massima disponibile per l’intervento;
² i criteri di affidamento;
² patti, condizioni incluse eventuali penali e garanzie;
² l'informazione circa l'obbligo di uniformarsi alle norme
legislative e regolamentari vigenti ed uniformarsi alle condizioni
e penalità all’uopo stabilite dall’Amministrazione
² quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la
natura dell'intervento.
2.Si prescinde dalla richiesta di cinque preventivi nel caso di
nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione
alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo
della spesa non superi l’ammontare di 20.000 euro IVA esclusa
(art. 5, comma 3, DPR n. 384/2001).
3. Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro IVA esclusa
per l’acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti
ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico (art. 5, comma 4,
DPR n. 384/2001).
4. Le offerte ed i preventivi possono pervenire a mezzo lettera,
fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo. Le offerte e i preventivi
vengono raccolti e conservati agli atti della relativa pratica.
B) Forniture e servizi di importo superiore a 50.000 euro fino
a 200.000 euro IVA esclusa
La scelta del contraente avviene mediante trattativa privata previa
gara informale/ufficiosa, con invito ad almeno cinque imprese,
indetta con determinazione a contrattare contenente gli elementi
di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
Le offerte sono presentate nei termini e secondo le modalità
previste nella lettera invito – contenente di norma gli
elementi di cui al precedente comma 1 - e negli atti di gara,
idonee comunque a garantirne la segretezza.
L’apertura dei plichi/buste contenenti le offerte deve essere
effettuata dal Responsabile del Settore competente, assistito
da almeno un dipendente in qualità di testimone, avvalendosi
se occorre dell’assistenza tecnica di consulenti incaricati
dall’Ente in merito a particolari competenze.
Delle operazioni di apertura delle offerte viene redatto apposito
verbale, contenente l’indicazione delle imprese invitate,
delle offerte presentate e delle motivazioni che hanno determinato
la scelta dell’affidatario. L’affidamento può
avvenire anche in presenza di una unica offerta, purché
adeguatamente motivato. Il verbale è approvato mediante
la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno
di spesa.
Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti e conservati
agli atti della relativa pratica.
Art. 8 – Criteri di affidamento
1.L'individuazione della migliore offerta può essere effettuata
sia con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante
offerta a prezzi unitari o complessivo, che con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi
diversi secondo quanto stabilito nella richiesta di preventivo,
nella lettera invito e negli atti di gara.
2. Gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri
di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda
della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione
o consegna, qualità (certificazione), caratteristiche estetico
funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla
vendita, assistenza tecnica oltre al costo di utilizzazione ed
al rendimento per le sole forniture.
3.In attuazione della Politica di Gestione Ambientale adottata
dall’Ente, ed al riconoscimento della Certificazione di
Qualità Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, è
ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e
servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali
affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso
il problema della protezione ambientale.
4. Le facoltà di cui al comma precedente devono in ogni
caso garantire il rispetto del principio della libertà
di concorrenza e non potranno introdurre fattori discriminanti
allo scopo di favorire determinati concorrenti a scapito di altri.
art. 8
bis - Sistemi automatizzati di scelta del contraente
"L'approvvigionamento di
beni e servizi può avvenire anche mediante l'utilizzo di
procedure telematiche di acquisto (gare telematiche e mercato
elettronico), in applicazione dei criteri e delle modalità
di espletamento di cui al D.P.R. 04/04/2002 n. 101 e ss.mm.ii."
Art. 9 – Buono d’ordine per forniture e servizi
1. Tutte le prestazioni di forniture e servizi devono essere ordinate
all’impresa affidataria mediante invio di apposito documento
(“buono d’ordine”) contenente il riferimento
a:
² l’impresa affidataria
² l’oggetto della prestazione
² il prezzo ed eventuali altri dati risultanti dalla lettera
invito o dagli atti di gara
² gli estremi dell’impegno di spesa, capitolo di bilancio,
intervento del PEG
² l’avviso al fornitore circa l’obbligo di allegare
il buono d’ordine sottoscritto per accettazione alla relativa
fattura commerciale, o comunque di indicare gli estremi dell’ordinativo
(intervento o capitolo - copertura finanziaria)
2. Il buono d’ordine deve essere sottoscritto o comunque
vistato per approvazione dal Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio
competente.
Art. 10 – Penali e garanzie
1. Nel caso di inadempimento imputabile all’impresa affidataria
di forniture o servizi si applicano le penali stabilite nella
lettera invito o negli atti di gara.
2. L'Amministrazione, decorso il termine massimo di quindici giorni,
dopo formale diffida a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione
di tutto o parte della fornitura o servizio a spese dell’affidatario
salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione per il risarcimento
del danno.
3. La cauzione a garanzia dell’adempimento della prestazione
di forniture o servizi, non è di regola dovuta in caso
di affidamento per importi non superiori a 50.000 euro.
4. Negli altri casi, la previsione della cauzione, il suo ammontare
e le modalità con cui deve essere prestata sono stabilite
nella lettera invito o negli altri atti di gara. Alla scadenza
del contratto la cauzione deve essere svincolata da parte del
Dirigente/Responsabile competente.
Art. 11 – Verifica della prestazione e liquidazione
1. Le prestazioni di beni e servizi affidate con le procedure
in economia sono soggette a collaudo o attestazione di regolare
esecuzione di norma entro il termine di venti giorni dall’acquisizione,
o comunque nei termini e modalità stabilite nella lettera
invito e negli atti di gara.
2. Qualora per il collaudo si rendano necessarie particolari o
specifiche competenze tecniche questo viene affidato ad uno o
più consulenti esperti, in contraddittorio con l’impresa
affidataria; del collaudo viene redatto verbale, con le modalità
previste nella lettera invito o negli atti di gara.
3. L’esito positivo del collaudo o l’attestazione
di regolare esecuzione apposta anche mediante “nulla-osta/visto”
in calce alla fattura, costituisce condizione per la liquidazione
della spesa per la fornitura o servizio.
4. La liquidazione viene disposta sulla base di fattura emessa
nei modi e nei termini di legge o a documento fiscalmente valido
comprovante il diritto del creditore, con le modalità previste
dal Regolamento di contabilità.
5. Il pagamento é disposto entro il termine di trenta giorni
(o il diverso termine stabilito nella lettera invito o negli atti
di gara ed accettato dall’impresa affidataria) dalla data
del collaudo o dell’attestazione di regolare esecuzione
ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
Art. 12 – Formazione del contratto
1. Nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo
non superiore a 50.000 euro IVA esclusa la stipulazione del contratto
può avvenire mediante sottoscrizione della determinazione
di affidamento o scambio di corrispondenza commerciale.
2. In caso di importi superiori a 50.000 euro IVA esclusa si procede
alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale.
3. Le spese contrattuali sono a carico del contraente e sono dovuti
i diritti di segreteria.
Art. 13 – Norma di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono
le disposizioni contenute nel DPR n. 384/2001, nel codice civile
e tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia.
Art. 14 – Abrogazione di norme ed entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall’intervenuta
esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale
che lo ha approvato.
2. Sono abrogate le disposizioni del Regolamento dei contratti,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/1992
e successive modifiche ed integrazioni, incompatibili con le norme
definite dal presente Regolamento.