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DESCRIZIONE

Approvato con delibera di C.C. n. 86/98, divenuta esecutiva ai sensi
di legge.
Ripubblicato ai sensi dell'art. 88 del vigente Statuto comunale per
n. 15 gg. consecutivi dall'11/8 al 25/8/1998.

ART. 1 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
1. Il presente regolamento disciplina l'attività del difensore civico comunale in attuazione dei
principi fissati dallo Statuto.
2. E' istituito l'ufficio del difensore civico presso l'Amministrazione Comunale.
3. Le modalità di elezione e di cessazione dalla carica, la durata della stessa e le condizioni di
eleggibilità sono fissate dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. L'esercizio delle funzioni e l'ambito dei poteri sono disciplinati dal presente regolamento.
5. Il difensore civico ha sede presso la Casa comunale, in idonei locali messi a disposizione
dall'Amministrazione che provvede altresì alla fornitura di arredi, di attrezzature d'ufficio e di
quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
6. Ogni spesa relativa al funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico è a carico del bilancio
comunale.


ART. 2 - ELEZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO
1. Il difensore civico è eletto, ai sensi dell'ari. 54 dello Statuto, dal Consiglio Comunale, a scrutinio
segreto ed a maggioranza dei quattro quinti dei componenti la prima votazione e dei due terzi la
seconda, all'interno di un elenco di autocandidature adeguatamente documentate e presentate
secondo le modalità previste dall'ari. 3 del presente regolamento, tra i cittadini in condizioni di
eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed in possesso di qualificazione ed esperienza
idonee a garantire indipendenza, imparzialità, probità, moralità e competenza giuridico-
amministrativa. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati abbia conseguito la
predetta maggioranza, si procederà nella stessa seduta a votazione di ballottaggio tra i due candidati
che abbiano ot tenuto i maggiori voti e sarà eletto quello che ottenga il suffragio della maggioranza
dei votanti.
2. Non sono eleggibili i titolari di cariche elettive e di incarichi da parte di partiti politici.
3. Il difensore civico dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
4. Il difensore civico può essere revocato, qualora siano ravvisati gravi motivi inerenti l'esercizio
delle sue funzioni, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale a maggioranza dei due
terzi dei consiglieri assegnati.
5. Il difensore civico decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.
6. L'incarico di difensore civico è incompatibile con altri uffici pubblici e con attività o incarichi
che possono comportare conflitto di interesse con il Comune. In caso di incompatibilità
sopravvenuta il difensore civico ha il dovere di optare, entro il termine di 20 giorni, per l'attività
che intende svolgere. Qualora rimanga inerte il Consiglio Comunale procede alla sua revoca.

ART. 3 - AUTOCANDIDATURE ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO
1. I cittadini che si trovino nelle condizioni descritte nell'articolo precedente possono presentare al
Sindaco la domanda per accedere alla carica di difensore civico.
2. La domanda dovrà pervenire entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del relativo
avviso.
3. La domanda dovrà contenere la dichiarazione del godimento dei diritti civili e politici,
dell'assenza di condanne e procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione
nonché di qualsiasi precedente iscrivibile nel Casellario Giudiziale a norma dell'art. 686 del Codice
di Procedura Penale e dovrà essere corredata di curriculum vitae sufficientemente dettagliato.
4. I candidati dovranno allegare alla domanda la documentazione utile a comprovare il possesso dei
requisiti evidenziati al precedente art. 2, il titolo di studio, eventuali attestati e/o pubblicazioni, ecc.

ART. 4 - COMPITI E FUNZIONI
1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon funzionamento
dell'Amministrazione Comunale, a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
2. Ai fini di cui al precedente comma, ha il compito di intervenire, nei modi e con i poteri previsti
dal presente regolamento, nei confronti dei provvedimenti, atti, fatti, comportamenti irregolarmente
compiuti o, comunque, omessi o ritardati, da organi, uffici o servizi dell'amministrazione
comunale.
3. Il difensore civico può altresì intervenire presso l'amministrazione per accertare che il
procedimento amministrativo abbia regolare corso e siano garantiti agli interessati i diritti di
partecipazione e di accesso secondo i principi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il difensore civico esercita altresì le funzioni previste dalla legge 15.05.1997, n. 127 con le
modalità ivi previste.
5. L'intervento del difensore civico può essere provocato dalla richiesta dei cittadini o scaturire
dall'iniziativa personale dello stesso.
6. Il difensore civico non può intervenire:
- su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico
- su atti e procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti ad organi di
giustizia amministrativa, civile o tributaria.
7. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'Autorità
Giudiziaria penale.
8. Il difensore civico non può intervenire nei confronti di enti ed aziende speciali, concessionari di
servizi e società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale.

ART. 5 - RICHIESTA DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO
1. Possono chiedere l'intervento del difensore civico singoli cittadini, formazioni sociali, collettivi,
gruppi ed associazioni che operano nei vari settori della vita cittadina.
2. La richiesta di intervento può essere scritta o verbale e nessun rimborso è dovuto
all'Amministrazione Comunale o al difensore civico per il servizio reso.
3. Il difensore civico provvede direttamente a comunicare l'eventuale non ammissibilità delle
suddette richieste.

ART. 6 - POTERI
1. Il difensore civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli
organi del Comune.
2. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto ai sensi
dell'alt. 24 comma 4 della L. 241/1990; è però tenuto a propria volta al segreto d'ufficio secondo le
norme di legge.
3. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al precedente art. 4, gli amministratori, i
dirigenti, i funzionari responsabili degli uffici e servizi ed i responsabili dei procedimenti del
Comune sono tenuti a fornirgli le informazioni, le notizie, i chiarimenti ed i documenti utili allo
svolgimento della funzione, entro 15 giorni dalla richiesta. In casi di particolare necessità ed
urgenza, adeguatamente motivati, è lo stesso difensore civico a fissare il termine di adempimento
alla richiesta.
4. Il difensore civico può fare richiesta, adeguatamente motivata, di convocazione del responsabile
del procedimento presso il suo ufficio, quando ve ne sia la necessità, per esaminare congiuntamente
gli atti del procedimento.

ART. 7 - MODALITÀ' DI INTERVENTO
1. Acquisiti tutti gli elementi utili, il difensore civico rassegna, verbalmente o per iscritto, il proprio
parere al cittadino o soggetto che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi
competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli
abusi e le carenze riscontrate.
2. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non
recepisce i suggerimenti formulati dal difensore civico. Quest'ultimo può anche chiedere il riesame
della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
3. Tutti i responsabili di settore/servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività
del difensore civico.
4. L'omissione, il rifiuto o il ritardo di un atto a seguito di sollecito scritto del difensore civico
potranno, in assenza di giustificato motivo, essere oggetto di valutazione disciplinare a carico del
responsabile dell'ufficio.


ART. 8 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati nell'anno precedente, segnalando con la stessa le
eventuali disfunzioni riscontrate e potrà formulare proposte, innovazioni organizzative ed
amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. La relazione viene rimessa dal difensore civico al Sindaco il quale, entro un mese dalla
presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia
della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, al Segretario
Comunale ed i Revisori dei Conti.
3. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il
difensore civico il quale, su invito del Sindaco, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al
Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa
effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le
ulteriori misure di competenza della Giunta Comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per
conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. In casi di particolare importanza od urgenza, il difensore civico può inviare apposite relazioni in
merito agli stessi, al Sindaco ed al Consiglio Comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti
opportuni.

ART. 9 - UFFICI E MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO
1. La Segreteria generale del Comune fornisce al difensore civico il personale ed i mezzi per
l'espletamento delle proprie funzioni.
2. Il difensore civico dovrà garantire la presenza presso la sede istituzionale almeno due volte al
mese indicando i giorni e gli orari di ricevimento del pubblico.

ART. 10 - INDENNITÀ' DI CARICA
1. Al difensore civico compete l'indennità lorda mensile di L. 500.000 da corrispondersi in due
quote semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Qualora l'incarico sia affidato o
si interrompa nel corso dell'anno si corrisponderà una indennità rapportata ai mesi ed ai giorni di
incarico effettivamente svolto.
2. Non si applica al difensore civico quanto previsto dall'ari 4 della L. 816/1985.
3. Al difensore civico è riconosciuta l'indennità di missione (compresi gli eventuali rimborsi
chilometrici) prevista per gli amministratori.
4. Si procederà alla revisione del compenso di cui al precedente comma 1 qualora l'esperienza ne
dimostri la necessità.