DESCRIZIONE
Approvato con delibera
di C.C. n. 86/98, divenuta esecutiva ai sensi
di legge.
Ripubblicato ai sensi dell'art. 88 del vigente Statuto comunale
per
n. 15 gg. consecutivi dall'11/8 al 25/8/1998.
ART. 1 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
1. Il presente regolamento disciplina l'attività del difensore
civico comunale in attuazione dei
principi fissati dallo Statuto.
2. E' istituito l'ufficio del difensore civico presso l'Amministrazione
Comunale.
3. Le modalità di elezione e di cessazione dalla carica,
la durata della stessa e le condizioni di
eleggibilità sono fissate dallo Statuto e dal presente
regolamento.
4. L'esercizio delle funzioni e l'ambito dei poteri sono disciplinati
dal presente regolamento.
5. Il difensore civico ha sede presso la Casa comunale, in idonei
locali messi a disposizione
dall'Amministrazione che provvede altresì alla fornitura
di arredi, di attrezzature d'ufficio e di
quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio
stesso.
6. Ogni spesa relativa al funzionamento dell'Ufficio del Difensore
Civico è a carico del bilancio
comunale.
ART. 2 - ELEZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA DI DIFENSORE
CIVICO
1. Il difensore civico è eletto, ai sensi dell'ari. 54
dello Statuto, dal Consiglio Comunale, a scrutinio
segreto ed a maggioranza dei quattro quinti dei componenti la
prima votazione e dei due terzi la
seconda, all'interno di un elenco di autocandidature adeguatamente
documentate e presentate
secondo le modalità previste dall'ari. 3 del presente regolamento,
tra i cittadini in condizioni di
eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed in
possesso di qualificazione ed esperienza
idonee a garantire indipendenza, imparzialità, probità,
moralità e competenza giuridico-
amministrativa. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei
candidati abbia conseguito la
predetta maggioranza, si procederà nella stessa seduta
a votazione di ballottaggio tra i due candidati
che abbiano ot tenuto i maggiori voti e sarà eletto quello
che ottenga il suffragio della maggioranza
dei votanti.
2. Non sono eleggibili i titolari di cariche elettive e di incarichi
da parte di partiti politici.
3. Il difensore civico dura in carica quattro anni ed è
rieleggibile una sola volta.
4. Il difensore civico può essere revocato, qualora siano
ravvisati gravi motivi inerenti l'esercizio
delle sue funzioni, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale
a maggioranza dei due
terzi dei consiglieri assegnati.
5. Il difensore civico decade di diritto quando vengono meno i
requisiti per la sua eleggibilità.
6. L'incarico di difensore civico è incompatibile con altri
uffici pubblici e con attività o incarichi
che possono comportare conflitto di interesse con il Comune. In
caso di incompatibilità
sopravvenuta il difensore civico ha il dovere di optare, entro
il termine di 20 giorni, per l'attività
che intende svolgere. Qualora rimanga inerte il Consiglio Comunale
procede alla sua revoca.
ART. 3 - AUTOCANDIDATURE
ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO
1. I cittadini che si trovino nelle condizioni descritte nell'articolo
precedente possono presentare al
Sindaco la domanda per accedere alla carica di difensore civico.
2. La domanda dovrà pervenire entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione del relativo
avviso.
3. La domanda dovrà contenere la dichiarazione del godimento
dei diritti civili e politici,
dell'assenza di condanne e procedimenti per l'applicazione di
misure di sicurezza e di prevenzione
nonché di qualsiasi precedente iscrivibile nel Casellario
Giudiziale a norma dell'art. 686 del Codice
di Procedura Penale e dovrà essere corredata di curriculum
vitae sufficientemente dettagliato.
4. I candidati dovranno allegare alla domanda la documentazione
utile a comprovare il possesso dei
requisiti evidenziati al precedente art. 2, il titolo di studio,
eventuali attestati e/o pubblicazioni, ecc.
ART. 4 - COMPITI
E FUNZIONI
1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità
e del buon funzionamento
dell'Amministrazione Comunale, a tutela dei diritti e degli interessi
legittimi dei cittadini.
2. Ai fini di cui al precedente comma, ha il compito di intervenire,
nei modi e con i poteri previsti
dal presente regolamento, nei confronti dei provvedimenti, atti,
fatti, comportamenti irregolarmente
compiuti o, comunque, omessi o ritardati, da organi, uffici o
servizi dell'amministrazione
comunale.
3. Il difensore civico può altresì intervenire presso
l'amministrazione per accertare che il
procedimento amministrativo abbia regolare corso e siano garantiti
agli interessati i diritti di
partecipazione e di accesso secondo i principi stabiliti dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il difensore civico esercita altresì le funzioni previste
dalla legge 15.05.1997, n. 127 con le
modalità ivi previste.
5. L'intervento del difensore civico può essere provocato
dalla richiesta dei cittadini o scaturire
dall'iniziativa personale dello stesso.
6. Il difensore civico non può intervenire:
- su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico
- su atti e procedimenti in riferimento ai quali siano già
pervenuti ricorsi davanti ad organi di
giustizia amministrativa, civile o tributaria.
7. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti
dei quali sia stata investita l'Autorità
Giudiziaria penale.
8. Il difensore civico non può intervenire nei confronti
di enti ed aziende speciali, concessionari di
servizi e società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito
del territorio comunale.
ART. 5 - RICHIESTA
DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO
1. Possono chiedere l'intervento del difensore civico singoli
cittadini, formazioni sociali, collettivi,
gruppi ed associazioni che operano nei vari settori della vita
cittadina.
2. La richiesta di intervento può essere scritta o verbale
e nessun rimborso è dovuto
all'Amministrazione Comunale o al difensore civico per il servizio
reso.
3. Il difensore civico provvede direttamente a comunicare l'eventuale
non ammissibilità delle
suddette richieste.
ART. 6 - POTERI
1. Il difensore civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza
gerarchica o funzionale da parte degli
organi del Comune.
2. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può
essergli opposto il segreto ai sensi
dell'alt. 24 comma 4 della L. 241/1990; è però tenuto
a propria volta al segreto d'ufficio secondo le
norme di legge.
3. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al precedente
art. 4, gli amministratori, i
dirigenti, i funzionari responsabili degli uffici e servizi ed
i responsabili dei procedimenti del
Comune sono tenuti a fornirgli le informazioni, le notizie, i
chiarimenti ed i documenti utili allo
svolgimento della funzione, entro 15 giorni dalla richiesta. In
casi di particolare necessità ed
urgenza, adeguatamente motivati, è lo stesso difensore
civico a fissare il termine di adempimento
alla richiesta.
4. Il difensore civico può fare richiesta, adeguatamente
motivata, di convocazione del responsabile
del procedimento presso il suo ufficio, quando ve ne sia la necessità,
per esaminare congiuntamente
gli atti del procedimento.
ART. 7 - MODALITÀ'
DI INTERVENTO
1. Acquisiti tutti gli elementi utili, il difensore civico rassegna,
verbalmente o per iscritto, il proprio
parere al cittadino o soggetto che ne ha richiesto l'intervento;
intima, in caso di ritardo, agli organi
competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli
organi sovraordinati le disfunzioni, gli
abusi e le carenze riscontrate.
2. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il
contenuto dell'atto adottando non
recepisce i suggerimenti formulati dal difensore civico. Quest'ultimo
può anche chiedere il riesame
della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
3. Tutti i responsabili di settore/servizio sono tenuti a prestare
la massima collaborazione all'attività
del difensore civico.
4. L'omissione, il rifiuto o il ritardo di un atto a seguito di
sollecito scritto del difensore civico
potranno, in assenza di giustificato motivo, essere oggetto di
valutazione disciplinare a carico del
responsabile dell'ufficio.
ART. 8 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il
31 marzo di ogni anno, la relazione
sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati nell'anno
precedente, segnalando con la stessa le
eventuali disfunzioni riscontrate e potrà formulare proposte,
innovazioni organizzative ed
amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. La relazione viene rimessa dal difensore civico al Sindaco
il quale, entro un mese dalla
presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella
quale la stessa sarà discussa. Copia
della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori
ed ai Consiglieri Comunali, al Segretario
Comunale ed i Revisori dei Conti.
3. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale viene discussa
la relazione partecipa il
difensore civico il quale, su invito del Sindaco, interviene per
fornire informazioni e chiarimenti al
Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto
delle segnalazioni con la stessa
effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza
ed esprime gli indirizzi per le
ulteriori misure di competenza della Giunta Comunale e delle altre
amministrazioni dipendenti, per
conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
5. In casi di particolare importanza od urgenza, il difensore
civico può inviare apposite relazioni in
merito agli stessi, al Sindaco ed al Consiglio Comunale, segnalando
i provvedimenti ritenuti
opportuni.
ART. 9 - UFFICI E MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO
1. La Segreteria generale del Comune fornisce al difensore civico
il personale ed i mezzi per
l'espletamento delle proprie funzioni.
2. Il difensore civico dovrà garantire la presenza presso
la sede istituzionale almeno due volte al
mese indicando i giorni e gli orari di ricevimento del pubblico.
ART. 10 - INDENNITÀ'
DI CARICA
1. Al difensore civico compete l'indennità lorda mensile
di L. 500.000 da corrispondersi in due
quote semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni
anno. Qualora l'incarico sia affidato o
si interrompa nel corso dell'anno si corrisponderà una
indennità rapportata ai mesi ed ai giorni di
incarico effettivamente svolto.
2. Non si applica al difensore civico quanto previsto dall'ari
4 della L. 816/1985.
3. Al difensore civico è riconosciuta l'indennità
di missione (compresi gli eventuali rimborsi
chilometrici) prevista per gli amministratori.
4. Si procederà alla revisione del compenso di cui al precedente
comma 1 qualora l'esperienza ne
dimostri la necessità.