servizi sociali > regolamento centro diurno

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il Centro Diurno è una struttura assistenziale semiresidenziale per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, che svolge attività di sostegno alle famiglie in difficoltà organizzative e relazionali, di riattivazione e mantenimento delle residue capacità dell'anziano, avendo come scopo quello di mantenere il più a lungo possibile l'anziano stesso nel suo ambiente di vita.

Art. 2 Utenza del Centro Diurno

Possono usufruire del servizio di Centro Diurno gli anziani e gli adulti non autosufficienti a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile, residenti nel Comune di Quattro Castella.
Secondo la disponibilità della struttura, e previo appositi formali accordi e/o convenzioni coi comuni di residenza, possono essere ammessi al Centro Diurno anche residenti in altri Comuni.

Art. 3 Prestazioni Erogati

Il Centro Diurno garantisce le seguenti prestazioni:
* assistenza tutelare diurna;
* Prestazioni igieniche ad integrazione dell'intervento dei familiari;
* Assistenza infermieristica generica, tramite i servizi dell'Azienda USL competente, con presenza programmata di infermieri professionali;
* Somministrazione del pranzo.

In particolare, al fine di stimolare le residue capacità degli anziani, vengono curate:
1- attività di mobilizzazione, usufruendo dello spazio palestra opportunamente attrezzato, sia singole che di gruppo;
2- attività manuali, organizzate tenendo anche conto delle preferenze e dei suggerimenti degli stessi utenti, quali piccoli lavori creativi, di manipolazione, di sollecitazione tattile e visiva;
3- attività intellettuali, legate all'utilizzo ed alla ricezione dei mezzi di comunicazione di massa, alla ricerca e riscoperta di concetti tradizionali della cultura popolare;
4- scambio di esperienze con l'esterno tramite l'organizzazione di gite, incontri con altri gruppi, partecipazione alle iniziative del territorio;

Nelle attività di contatto con l'esterno, verranno privilegiati gli scambi con le scuole, di ogni ordine e grado, private e pubbliche, coi Centri Sociali autogestiti dagli anziani del territorio comunale, con gli anziani assistiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare, le famiglie, la cerchia amicale ecc.., al fine di mantenere il più possibile i rapporti tra gli utenti e le altre fasce della popolazione del territorio.

Art. 4 Capacità ricettiva

Potranno accedere contemporaneamente al Centro Diurno non più di 17 persone. L'accesso al Centro è concesso in considerazione delle seguenti circostanze:
a) anziano con difficoltà di autonomia fisica, effettivamente solo o con il coniuge, a sua volta in difficoltà nella gestione dell'anziano;
b) anziano inserito in un contesto familiare, che sia comunque in difficoltà temporanea o permanente, nella gestione dell'anziano medesimo;
c) anziano con problemi relazionali, solo o in famiglia.

Tali circostanze sostanziano un ordine di priorità nel caso in cui si debba formare, per insufficienza di posti, una lista di attesa.
Costituiscono titolo di priorità assoluta i casi urgenti quali modificazioni gravi e repentine delle situazioni familiari dell'anziano, dimissioni dall'ospedale. Qualora una richiesta restasse in lista d'attesa per un periodo superiore ad un mese, l'ammissione è subordinata ad una nuova verifica delle condizioni del caso.

Art. 5

Le domande di ammissione al Centro Diurno, inoltrate dall'interessato o, se questo è impossibilitato, dai familiari, sono indirizzate al Sindaco e vanno presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Sono redatte secondo gli schemi in distribuzione presso i competenti servizi e devono essere corredate dai documenti attestanti il reddito dell'anziano, del coniuge, e dei figli nonché da ogni altro documento che possa servire a meglio definire le condizioni sociali e sanitarie del futuro utente.

Gli operatori del Servizio Assistenza Domiciliare, in collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali, completano l'istruttoria della domanda elaborando il piano assistenziale dell'anziano, in accordo coi familiari, col medico curante e con gli altri eventuali servizi territoriali coinvolti nella sua normale gestione.

Il responsabile del settore autorizza l'accesso al Centro Diurno, sino a che sussistano le condizioni che l'hanno determinata. Dove esista, la famiglia è tenuta a collaborare in ogni modo con gli operatori, al fine di rimuovere gli ostacoli che possono ritardare il reinserimento dell'anziano nel proprio ambiente di vita.

L'utente viene dimesso nel momento in cui vengono a mancare i presupposti che causarono l'inserimento, sia per quanto attiene le condizioni dell'anziano, che per quanto attiene a quelle del suo ambiente familiare, in accordo col medico curante, con gli eventuali altri servizi territoriali e con la famiglia, la quale sottoscrive con l'utente l'accordo stesso. L'anziano o la famiglia possono, comunque, decidere di rinunciare alla frequenza in qualsiasi momento, sempre sottoscrivendo l'accordo di cui sopra. Dalla data della sottoscrizione dell'accordo di cui sopra. Dalla data della sottoscrizione dell'accordo, cessa la frequenza al Centro Diurno e non è più dovuta la relativa contribuzione.

Art. 6

La Giunta Comunale determina l'orario di apertura e chiusura del Centro Diurno, anche sulla base delle esigenze dell'utente e dei problemi evidenziati dagli operatori.

Nella stesura del piano assistenziale dell'anziano e nei momenti di relativa verifica, vengono specificate le modalità di fruizione del servizio di Centro Diurno. Il Servizio Assistenza Domiciliare può garantire il trasporto per gli utenti residenti nel Comune, da e per il Centro Diurno in caso di effettiva impossibilità da parte della famiglia, con le modalità concordate nel piano assistenziale. La famiglia è tenuta a collaborare con il servizio, rispettando gli orari di apertura e chiusura del Centro, nonché tutto quanto concordato nel piano assistenziale; è altresì tenuta, per quanto possibile, a curare in maniera adeguata l'aspetto e l'igiene dell'anziano, al fine di favorire il suo inserimento e per rispetto della vita comunitaria.

I familiari sono tenuti a comunicare l'assenza dell'anziano, con l'anticipo di un giorno e comunque non oltre la prima ora di apertura del giorno stesso in cui si verifica l'assenza medesima, ed a specificarne la durata. La mancata comunicazione nei termini suddetti comporta l'addebito del costo del pasto e dell'eventuale trasporto.

In caso di necessità debitamente documentate, i familiari possono richiedere in forma scritta, la sospensione della frequenza per periodi di tempo superiori ai 30 giorni e comunque inferiori ai 4 mesi, concordandola in ogni caso con il Responsabile di Servizio.

Al momento dell'ammissione al Centro Diurno e dopo assenze dovute a problemi di salute, i familiari sono tenuti a presentare un certificato attestante l'idoneità fisica alla vita comunitaria dell'anziano.

Il personale operante nel Centro Diurno non può somministrare di propria iniziativa medicine; ogni variazione nelle terapie abituali dell'anziano dovrà essere segnalata per iscritto dal medico curante.

Le uscite dal Centro Diurno per attività ricreative devono essere autorizzate dalla famiglia dell'anziano, dove questa esista. Qualora le uscite prevedano la consumazione di pasti, o biglietti d'ingresso a fiere, mostre ecc. o altre spese vive, queste sono a carico degli utenti; non sarà, in tali occasioni, addebitato il costo del pasto presso il Centro Diurno. L'Amministrazione ed il personale non rispondono della custodia di denaro ed oggetti di valore che gli anziani portino con se presso il Centro Diurno.

Art. 7

L'utenza del Centro Diurno concorre al finanziamento dei costi del servizio mediante apposita contribuzione. Il contributo dovuto per la fruizione del servizio è costituito da:

a- una quota mensile determinata per fasce di reddito all'uopo individuate dalla Giunta Comunale; a tal fine viene considerato il reddito dell'anziano unitamente a quello del coniuge e dei figli. La quota mensile è ridotta:
- all'80% nel caso di frequenze mensili non superiori a n. 15 giorni;
- al 70% nel caso in cui l'assenza dell'utente, non preannunciata nelle forme e con le modalità di cui al precedente art. 5 (ultimo capoverso), si protragga per un intero mese;
- al 25% nel caso in cui l'assenza dell'anziano sia superiore ai 30 giorni, qualora i familiari ritengano opportuno avvalersi della possibilità di sospensione del servizio, prevista dall'art. 6 capoverso 4 (di cui sopra);
- al 60% per frequenze limitate al solo mattino o al solo pomeriggio;
b- una quota per il pasto;
c- una quota per il trasporto;
predeterminate dalla Giunta Comunale sulla base dei relativi costi, con apposito atto.