Art.
1 Oggetto del regolamento
Il Centro Diurno è una struttura assistenziale semiresidenziale
per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, che
svolge attività di sostegno alle famiglie in difficoltà
organizzative e relazionali, di riattivazione e mantenimento delle
residue capacità dell'anziano, avendo come scopo quello
di mantenere il più a lungo possibile l'anziano stesso
nel suo ambiente di vita.
Art. 2 Utenza del Centro Diurno
Possono usufruire del servizio di Centro Diurno gli anziani e
gli adulti non autosufficienti a causa di forme morbose a forte
prevalenza nell'età senile, residenti nel Comune di Quattro
Castella.
Secondo la disponibilità della struttura, e previo appositi
formali accordi e/o convenzioni coi comuni di residenza, possono
essere ammessi al Centro Diurno anche residenti in altri Comuni.
Art. 3 Prestazioni Erogati
Il Centro Diurno garantisce le seguenti prestazioni:
* assistenza tutelare diurna;
* Prestazioni igieniche ad integrazione dell'intervento dei familiari;
* Assistenza infermieristica generica, tramite i servizi dell'Azienda
USL competente, con presenza programmata di infermieri professionali;
* Somministrazione del pranzo.
In particolare, al fine di stimolare le residue capacità
degli anziani, vengono curate:
1- attività di mobilizzazione, usufruendo dello spazio
palestra opportunamente attrezzato, sia singole che di gruppo;
2- attività manuali, organizzate tenendo anche conto delle
preferenze e dei suggerimenti degli stessi utenti, quali piccoli
lavori creativi, di manipolazione, di sollecitazione tattile e
visiva;
3- attività intellettuali, legate all'utilizzo ed alla
ricezione dei mezzi di comunicazione di massa, alla ricerca e
riscoperta di concetti tradizionali della cultura popolare;
4- scambio di esperienze con l'esterno tramite l'organizzazione
di gite, incontri con altri gruppi, partecipazione alle iniziative
del territorio;
Nelle attività di contatto con l'esterno, verranno privilegiati
gli scambi con le scuole, di ogni ordine e grado, private e pubbliche,
coi Centri Sociali autogestiti dagli anziani del territorio comunale,
con gli anziani assistiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare,
le famiglie, la cerchia amicale ecc.., al fine di mantenere il
più possibile i rapporti tra gli utenti e le altre fasce
della popolazione del territorio.
Art. 4 Capacità ricettiva
Potranno accedere contemporaneamente al Centro Diurno non più
di 17 persone. L'accesso al Centro è concesso in considerazione
delle seguenti circostanze:
a) anziano con difficoltà di autonomia fisica, effettivamente
solo o con il coniuge, a sua volta in difficoltà nella
gestione dell'anziano;
b) anziano inserito in un contesto familiare, che sia comunque
in difficoltà temporanea o permanente, nella gestione dell'anziano
medesimo;
c) anziano con problemi relazionali, solo o in famiglia.
Tali circostanze sostanziano un ordine di priorità nel
caso in cui si debba formare, per insufficienza di posti, una
lista di attesa.
Costituiscono titolo di priorità assoluta i casi urgenti
quali modificazioni gravi e repentine delle situazioni familiari
dell'anziano, dimissioni dall'ospedale. Qualora una richiesta
restasse in lista d'attesa per un periodo superiore ad un mese,
l'ammissione è subordinata ad una nuova verifica delle
condizioni del caso.
Art. 5
Le domande di ammissione al Centro Diurno, inoltrate dall'interessato
o, se questo è impossibilitato, dai familiari, sono indirizzate
al Sindaco e vanno presentate all'Ufficio Servizi Sociali del
Comune. Sono redatte secondo gli schemi in distribuzione presso
i competenti servizi e devono essere corredate dai documenti attestanti
il reddito dell'anziano, del coniuge, e dei figli nonché
da ogni altro documento che possa servire a meglio definire le
condizioni sociali e sanitarie del futuro utente.
Gli operatori del Servizio Assistenza Domiciliare, in collaborazione
con l'Ufficio Servizi Sociali, completano l'istruttoria della
domanda elaborando il piano assistenziale dell'anziano, in accordo
coi familiari, col medico curante e con gli altri eventuali servizi
territoriali coinvolti nella sua normale gestione.
Il responsabile del settore autorizza l'accesso al Centro Diurno,
sino a che sussistano le condizioni che l'hanno determinata. Dove
esista, la famiglia è tenuta a collaborare in ogni modo
con gli operatori, al fine di rimuovere gli ostacoli che possono
ritardare il reinserimento dell'anziano nel proprio ambiente di
vita.
L'utente viene dimesso nel momento in cui vengono a mancare i
presupposti che causarono l'inserimento, sia per quanto attiene
le condizioni dell'anziano, che per quanto attiene a quelle del
suo ambiente familiare, in accordo col medico curante, con gli
eventuali altri servizi territoriali e con la famiglia, la quale
sottoscrive con l'utente l'accordo stesso. L'anziano o la famiglia
possono, comunque, decidere di rinunciare alla frequenza in qualsiasi
momento, sempre sottoscrivendo l'accordo di cui sopra. Dalla data
della sottoscrizione dell'accordo di cui sopra. Dalla data della
sottoscrizione dell'accordo, cessa la frequenza al Centro Diurno
e non è più dovuta la relativa contribuzione.
Art. 6
La Giunta Comunale determina l'orario di apertura e chiusura del
Centro Diurno, anche sulla base delle esigenze dell'utente e dei
problemi evidenziati dagli operatori.
Nella stesura del piano assistenziale dell'anziano e nei momenti
di relativa verifica, vengono specificate le modalità di
fruizione del servizio di Centro Diurno. Il Servizio Assistenza
Domiciliare può garantire il trasporto per gli utenti residenti
nel Comune, da e per il Centro Diurno in caso di effettiva impossibilità
da parte della famiglia, con le modalità concordate nel
piano assistenziale. La famiglia è tenuta a collaborare
con il servizio, rispettando gli orari di apertura e chiusura
del Centro, nonché tutto quanto concordato nel piano assistenziale;
è altresì tenuta, per quanto possibile, a curare
in maniera adeguata l'aspetto e l'igiene dell'anziano, al fine
di favorire il suo inserimento e per rispetto della vita comunitaria.
I familiari sono tenuti a comunicare l'assenza dell'anziano, con
l'anticipo di un giorno e comunque non oltre la prima ora di apertura
del giorno stesso in cui si verifica l'assenza medesima, ed a
specificarne la durata. La mancata comunicazione nei termini suddetti
comporta l'addebito del costo del pasto e dell'eventuale trasporto.
In caso di necessità debitamente documentate, i familiari
possono richiedere in forma scritta, la sospensione della frequenza
per periodi di tempo superiori ai 30 giorni e comunque inferiori
ai 4 mesi, concordandola in ogni caso con il Responsabile di Servizio.
Al momento dell'ammissione al Centro Diurno e dopo assenze dovute
a problemi di salute, i familiari sono tenuti a presentare un
certificato attestante l'idoneità fisica alla vita comunitaria
dell'anziano.
Il personale operante nel Centro Diurno non può somministrare
di propria iniziativa medicine; ogni variazione nelle terapie
abituali dell'anziano dovrà essere segnalata per iscritto
dal medico curante.
Le uscite dal Centro Diurno per attività ricreative devono
essere autorizzate dalla famiglia dell'anziano, dove questa esista.
Qualora le uscite prevedano la consumazione di pasti, o biglietti
d'ingresso a fiere, mostre ecc. o altre spese vive, queste sono
a carico degli utenti; non sarà, in tali occasioni, addebitato
il costo del pasto presso il Centro Diurno. L'Amministrazione
ed il personale non rispondono della custodia di denaro ed oggetti
di valore che gli anziani portino con se presso il Centro Diurno.
Art. 7
L'utenza del Centro Diurno concorre al finanziamento dei costi
del servizio mediante apposita contribuzione. Il contributo dovuto
per la fruizione del servizio è costituito da:
a- una quota mensile determinata per fasce di reddito all'uopo
individuate dalla Giunta Comunale; a tal fine viene considerato
il reddito dell'anziano unitamente a quello del coniuge e dei
figli. La quota mensile è ridotta:
- all'80% nel caso di frequenze mensili non superiori a n. 15
giorni;
- al 70% nel caso in cui l'assenza dell'utente, non preannunciata
nelle forme e con le modalità di cui al precedente art.
5 (ultimo capoverso), si protragga per un intero mese;
- al 25% nel caso in cui l'assenza dell'anziano sia superiore
ai 30 giorni, qualora i familiari ritengano opportuno avvalersi
della possibilità di sospensione del servizio, prevista
dall'art. 6 capoverso 4 (di cui sopra);
- al 60% per frequenze limitate al solo mattino o al solo pomeriggio;
b- una quota per il pasto;
c- una quota per il trasporto;
predeterminate dalla Giunta Comunale sulla base dei relativi costi,
con apposito atto.