servizi sociali > Estratto Regolamento concessione contributi economici a persone ricoverate in casa protetta

Copia integrale del regolamento per l'assistenza economica è disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali

Art. 1
L'ammissione in struttura con retta a totale o parziale carico dell'Amministrazione Comunale viene autorizzata nel caso in cui il soggetto interessato non sia assolutamente in grado di rimanere nel suo ambiente di vita, neppure con l'aiuto offerto da servizi comunali (es: assistenza domiciliare, telesoccorso) o da altri enti e/o strutture operanti sul territorio. L'autorizzazione al ricovero va quindi subordinata ad una diagnosi sociale predisposta dagli uffici/servizi comunali competenti.
L'intervento economico è calcolato in base alle possibilità finanziarie del ricoverato e/o dei familiari legalmente tenuti al suo mantenimento.
La permanenza del cittadino in struttura è subordinata al perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricovero. L'autorizzazione,salvo casi eccezionali e documentati, deve essere preventiva all'effettuazione del ricovero.

Art. 2
I cittadini ospitati in struttura protetta, con retta in parte o interamente a carico del Comune, anno l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento, in ragione del loro reddito, mediante il versamento dei loro proventi, di qualsiasi natura, salvo una quota mensile lasciata a disposizione per le spese personali pari a:
- £ 100.000 per i ricoverati in reparti e/o strutture per autosufficienti;
- £ 50.000 per i ricoverati in reparti e/o strutture per non autosufficienti.

Gli ospiti non autosufficenti, o per conto loro i famigliari sono altresì tenuti, qualora non ne siano già in godimento, ad avanzare ai competenti uffici richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile con assegno di accompagnamento, che verrà versato a titolo di contribuzione fino alla copertura dell'intera retta di ricovero.
L'autorizzazione al ricovero è pertanto subordinata alla dimostrazione da parte degli interessati di aver ottemperato a quanto richiesto dal comma precedente.

Di norma non si procedere all'ammissione in Casa Protetta con retta a totale o parziale carico del Comune, di cittadini proprietari di beni immobili, oltre alla propria abitazione, e/o risorse finanziarie quali titoli e/o azioni.

Può comunque essere effettuata l'ammissione in presenza di gravi condizioni di urgenza e/o abbandono del cittadino, nel qual caso l'Amministarzione Comunale opererà nei modi consentiti dalla Legge, per rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere, sulle proprietà o altre risorse del ricoverato con le modalità indicate all'art. 6.

Art. 3

I famigliari tenuti alla partecipazione nel pagamento della retta per il mantenimento del congiunto ricoverato vengono individuati in quelli di cui agli arrtt. 433 e 437 del Codice Civile.
Le persone obbligate concorrono al mantenimento del congiunto ricoverato secondo i seguenti criteri:

Fascia reddito imponibile per nucleo familiare tenuto alla contribuzione
Quota di partecipazione di ogni nucleo familiare tenuto alla contribuzione
fino a £ 10.000.000 Esente
da £ 10.000.001 a £ 20.000.000 20% tolta quota esente
da £ 20.000.001 a £ 30.000.000 £ 2.000.000 quota fissa + 30% ecced. £ 20.000.000
da £ 30.000.001 a £ 40.000.000 £ 5.000.000 quota fissa + 35% ecced. £ 30.000.000
da £ 40.000.001 a £ 50.000.000 £ 8.500.000 quota fissa + 50% ecced. £ 40.000.000
oltre £ 50.000.000 a totale carico

 

Qualora il tenuto avesse dei familiari a carico, a tale quota deve essere aggiunta la somma di £ 3.000.000 per il primo familiare a carico, e la somma di £ 2.000.000 per ogni altro familiare a carico. L'affitto è detraibile nella misura del 50%.
L'Ammontare dei contributi richiesti al ricoverato e ai familiari non può superare il costo della retta.
E' consentita la facoltà di valutazioni discrezionali ai fini della determinazione dei redditi, da considerare in presenza di gravi problematiche sociali nell'ambito della famiglia o in presenza di evidenti condizioni economiche favorevoli. (Es: fabbricati, terreni, imprese, ecc.)
La quota di partecipazione al pagamento della retta da parte dei familiari tenuti, viene aggiornata, di anno in anno, sulla base dei mutati elementi di calcolo.
A tal fine, i familiari tenuti dovranno produrre, entro e non oltre il 30.09 di ogni anno, la documentazione necessaria richiesta dall'ufficio al fine di poter permettere a questo ultimo la determinazione della fascia di reddito di competenza.

Art. 4

E' fatto obbligo all'assistito e ad ogni persona tenuta alla contribuzione consegnare, al momento della presentazione di richiesta di ricovero, copia della denuncia dei redditi, nonché la documentazione relativa al reddito mensile dell'anno in corso onde poter riferire l'ammontare della compartecipazione alla condizione socio-economica reale e alla composizione familiare.
Per i lavoratori autonomi, salvo il caso in cui dalla documentazione presentata si possa desumere un reddito superiore, viene considerato di norma un reddito minimo di £ 28.000.000.
Per tali categorie di lavoratori verranno comunque presi in considerazione tutti gli elementi relativi al tipo di attività svolta nonché alle dimensioni della stessa.
A seguito delle predette verifiche il reddito di riferimento apotrà essere aumentato o diminuito a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale sentita la commissione competente.
Documentazione richiesta (omississ...) per informazione rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 7

Nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi loro spettanti dalle norme vigenti al momento, o si riscontri che il ricoverato stesso o i familiari hanno evaso gli oneri di loro spettanza per aver sottoscritto dichiarazioni mendaci verrà attivato, d'ufficio, fatta salva la procedibilità in sede penale, procedura di rivalsa.
L'azione di rivalsa sarà comunque attivata ogni qualvolta, a seguito di formale messa in mora, gli interessati non ottemperino agli obblighi assuntisi.

Resta inteso e si ribadisce che presupposto di attivazione delle procedure previste nel presente articolo e in quello precedente, è la sottoscrizione, da parte degli interessati di tutti gli impegni contemplati nel presente Regolamento.