Regolamento
Comunale per il servizio di noleggio di autobus con conducente
e scuolabus
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°86 del 15 gennaio
1996, integrato con delibera di Consiglio n° 27 del 25.03
1997
Approvato, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n° 45/79,
dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia con Delibera
di Giunta n° 9190/12849 del 15.05.1997.
Modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 94 del 30.11.1999
e n° 26 del 21.03.2000.
Approvato, ai sensi dell’art. 28 comma 2 lett. e) della
L.R. n° 30/98, dall’Amministrazione Provinciale di Reggio
Emilia con determina dirigenziale n° 343 del 10.4.2000
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizione del servizio di noleggio con conducente con autobus
e scuolabus
1. Le funzioni amministrative comunali proprie e delegate della
regione in materia di servizio di noleggio con conducente con
autobus e scuolabus (di seguito denominato servizio) sono esercitate
al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico
non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro della
programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso
il vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione
a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare
una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle
originariamente pattuite.
Art. 2
Normativa regolante il servizio
1. Il servizio, per quanto non previsto dal presente regolamento,
è disciplinato dalle seguenti normative:
- regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo
unico delle leggi pubblica sicurezza";
- regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi
di pubblica sicurezza"
- articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- articolo 19 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo
1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
- articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978 n. 702 "Disposizioni
in materia di finanza locale", convertito in legge 8 gennaio
1979, n. 3;
- decreto ministeriale 3 ottobre 1979 "Norme per il conseguimento
del certificato di abilitazione professionale per la guida di
veicoli a motore ai sensi della legge 14 febbraio 1974 n.62, e
relativi programmi d'esame" e successive modificazioni;
- legge 24 novembre 1981 n. 689, "Modifiche al sistema penale,
capo I;
- decreto Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 Regolamento
di attuazione della direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre
1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada nel settore trasporti nazionali ed internazionali";
- articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge- quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle, persone
handicappate";
- decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice
della strada" e successive modificazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.
495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada";
- articolo 665 del codice penale;
- decreto 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia
di trasporto scolastico”;
- legge regionale n° 30 del 2.10.1998 “Disciplina generale
del trasporto pubblico regionale e locale”;
Art. 3
Commissione Comunale
1. Per l'esame ed i pareri sulle problematiche relative al servizio
di N.C.C. la Giunta comunale nomina una commissione consultiva
(di seguito denominata commissione) composta da:
a) sindaco o assessore dallo stesso delegato, con funzioni di
presidenza;
b) cinque consiglieri comunali, di cui tre di minoranza;
c) una persona designata dalle organizzazioni sindacali, di concerto
fra loro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e degli
utenti del servizio;
d) due esponenti designati dalle rappresentanze territoriali delle
associazioni e federazioni nazionali maggiormente rappresentative
del settore dell'autonoleggio con conducente con autobus;
e) comandante della polizia municipale o appartenente al corpo
dallo stesso delegato o comunque da chi ne svolga le funzioni;
2. Esplica le funzioni di segretario della commissione il responsabile
del Servizio Attività Produttive.
3. La commissione, nella seduta d'insediamento, nomina un vice
presidente.
Art. 4
Funzionamento della commissione
1. La commissione si riunisce, su convocazione del presidente,
ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta
di almeno tre membri.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri
almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione
informale ventiquattro ore prima della data stabilita.
3. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento
della metà più uno dei membri.
4. I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre
sedute consecutive decadono dalla commissione.
5. Le sedute sono pubbliche.
6. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti
richieda la votazione segreta.
7. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno
o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto
grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte alla votazione.
8. I pareri sono deliberati con i voti favorevoli della metà
più uno dei componenti effettivi la commissione; in caso
di parità prevale il voto del presidente. I dissenzienti
possono chiedere di far constatare nel verbale le loro considerazioni.
9. Della riunione il segretario redige un verbale che verrà
successivamente sottoscritto dai membri presenti alla riunione
alla quale il verbale stesso si riferisce.
Art. 5
Durata in carica e poteri della commissione
1. La commissione dura in carica cinque anni a far tempo dall'esecutività
della deliberazione di nomina.
2. Il parere della commissione è obbligatorio in tutti
i casi espressamente indicati nel presente regolamento, ma non
vincolante per l'amministrazione comunale (in seguito denominata
comune).
3. La commissione deve essere sentita su tutte le questioni riguardanti
l'applicazione e l’interpretazione del presente regolamento.
TITOLO II
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 6
Principi
1. Per esercitare il servizio il vettore deve essere titolare
di autorizzazione comunale(in seguito denominata autorizzazione).
2. L'esercizio del servizio senza l'autorizzazione è punito
-ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1,
e 107 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e degli articoli 16,
113 e 114 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - con la sanzione
amministrativa fino a lire 1.000.000, conciliabile in via ordinaria
col pagamento della somma di lire 333.000. Qualora il responsabile
persista nella condotta abusiva, si farà luogo, previa
diffida, alle opportune misure coercitive mediante l'impiego della
forza pubblica.
3. Le autorizzazioni per autobus sono rilasciate attraverso bandi
di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà
o la disponibilità in leasing dell'autobus e che possono
gestirle in forma singola o associata. Nel caso di persona giuridica
l'autorizzazione è intestata ad un legale rappresentante
in possesso dell'idoneità professionale, così come
definita dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991
n. 448, designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione
a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione
del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza
sottoscritta da un legale rappresentante. Qualora si sia verificato
l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore
di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno.
4. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del
comune statuizioni, deliberazioni ovvero limiti, patti, termini,
anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società,
volti a condizionare i rapporti fra il comune e l'intestatario
designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti
di costui delle norme del presente regolamento, le inadempienze
dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono
in alcun caso opponibili al comune.
5. Le autorizzazioni non sono cedibili a nessun titolo, gratuito
od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23. Esse
sono riferite a singoli autobus e scuolabus.
Le autorizzazioni per scuolabus vengono rilasciate agli aggiudicatari
degli appalti per il servizio di trasporto scolastico indetti
da questo Comune al fine di poter garantire la regolarità
del Servizio.
Per la disponibilità dell’autoveicolo da correlare
all’autorizzazione e per la gestione della stessa valgono
le condizioni previste dal precedente punto 3.
Art. 7
Numero e tipo delle autorizzazioni
1. Avuto riguardo alla classificazione dei vicoli di cui all'articolo
47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285 e alle finalità di assicurare la fruibilità
del servizio, nel suo complesso, ai soggetti portatori di handicap,
le autorizzazioni concedibili si distinguono in funzioni delle
seguenti categorie di veicoli:
a) autobus della categoria M2 fino a 24 posti;
b) autobus della categoria M3 fino a 38 posti;
c) autobus della categoria M3 con oltre 38 posti;
d) autobus omologati per il trasporto, esclusivo o meno, di persone
con capacità motoria gravemente ridotta.
e) scuolabus e miniscuolabus;
2. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore
del presente regolamento restano valide e si intendono annoverate
in uno dei cinque gruppi di cui al comma 1 a secondo delle caratteristiche
dei veicoli cui sono correlate.
3. Il consiglio comunale, sentito il parere della commissione,
determina il numero delle autorizzazioni di autobus concedibili
sulla base dell'entità della popolazione del comune e dell'importanza
delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali,
culturali, scolastiche e sociali che si svolgono nel comune, nonchè
in funzione delle variazioni che tali parametri possono subire
nel tempo.
Il Consiglio Comunale determina, inoltre, il numero di autorizzazioni
per il servizio di noleggio con conducente per lo svolgimento
del servizio di trasporto scolastico da effettuarsi con scuolabus
e miniscuolabus sulla base delle necessità riscontrate,
autorizzazioni da assegnare a seguito dell’espletamento
delle gare di appalto dei servizi di trasporto scolastico da affidare
in gestione a terzi.
Il numero delle autorizzazioni per scuolabus e miniscuolabus assegnate
non deve mai superare il numero di scuolabus o miniscuolabus utilizzati
da terzi per garantire i servizi di trasporto scolastico appaltati
da questo Comune.
A queste autorizzazioni non si applica la disciplina di cui agli
artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21.
Tali autorizzazioni, alla scadenza dei termini contrattuali previsti,
dovranno essere restituite al Comune.
4. Le deliberazioni del consiglio comunale relative al numero,
tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio
di noleggio con conducente con autobus e quelle concernenti eventuali
modifiche del presente regolamento sono sottoposte all'approvazione
preventiva della provincia di Reggio Emilia ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dall'articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dell'articolo
28, comma 2°, lettera e), della legge regionale 02 ottobre
1998 n. 30, ferme restando, per quanto riguarda gli autoveicoli,
le competenze degli uffici periferici del Ministero dei trasporti.
Le delibere di istituzione delle autorizzazioni per il trasporto
scolastico sono inviate alla Provincia di Reggio Emilia per conoscenza.
Art. 8
Figure giuridiche
1. Gli intestatari di autorizzazione, ove non siano legali rappresentanti
di aziende pubbliche, al fine del libero esercizio della propria
attività, e fermo restando il divieto di cui all'art. 30,
lettera a), possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa
artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto
dall'art. 5 della legge 8 Agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le
altre forme previste dalla legge;
c) essere imprenditori privati;
d) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo
come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative
aventi come finalità l'autotrasporto di persone, operanti
in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.
Art. 9
Ingresso e recesso dei soci
1. L'ingresso di uno o più soci non si configura come trasferimento
dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 23, a condizione che
entro un anno non intervenga il recesso del socio che, prima del
suddetto ingresso, sia stato unico possessore dell'idoneità
professionale, al cui decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre
1991 n. 448.
Art. 10
Pubblicità della disponibilità delle autorizzazioni
1. Quando, per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti intestatari,
ovvero per aumento del numero di autorizzazioni per autobus, si
rendano disponibili autorizzazioni, il Responsabile di Settore,
su proposta della commissione, delibera apposito bando di concorso
e relative forme di pubblicità da effettuarsi nell'ambito
del territorio comunale.
2. Nel bando devono essere precisati:
a) il numero e il tipo delle autorizzazioni da assegnare;
b) le caratteristiche funzionali degli autoveicoli con allestimenti
speciali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
c) i requisiti e le condizioni necessari;
d) i titoli preferenziali;
e) i requisiti che devono essere posseduti dai conducenti, di
cui all'articolo 24;
f) le modalità e il termine per la presentazione delle
domande;
3. La disponibilità di autorizzazioni per scuolabus viene
pubblicizzata nei bandi di gara per l’affidamento a terzi
del servizio di trasporto scolastico che l’Amministrazione
intenda appaltare.
Art. 11
Requisiti e condizioni necessari per ottenere
l'autorizzazione comunale
1. E’ requisito necessario per partecipare alla gara di
aggiudicazione di autorizzazioni:
a) l’idoneità morale, consistente in:
1. non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in
misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
2. non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per
delitti contro il patrimonio l'idoneità, la fede pubblica,
l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
3. non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a
norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n.75;
4. non aver in corso procedura di fallimento, nè essere
stato soggetto a procedura fallimentare;
5. non aver subito i procedimenti o i provvedimenti di cui all'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
6. non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una
delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere
soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione,
ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita
in forma societaria i requisiti di cui al comma precedente devono
essere posseduti da tutti i soci per la società in nome
collettivo, dai soci accomandatari per l società in accomandita
semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società
(società a responsabilità limitata, società
in accomandita per azioni, società per azioni, cooperative,
consorzi, ecc.).
3. Sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione:
a) la titolarità della licenza di cui all'articolo 86 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero, qualora il servizio
sia espletato dal solo intestatario mediante un unico autobus,
l'iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti,
ai sensi dell'articolo 121 del medesimo regio decreto;
b) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato
e agricoltura per l'attività di N.C.C. con autobus;
c) l'avvenuta denunzia del personale dipendente, ove ve ne sia,
agli enti assicurativi, della previdenza sociale, dell'assistenza
malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
d) l'idoneità professionale, attestata dal competente ufficio
provinciale della M.C.T.C., ai sensi degli articoli 6 e seguenti
del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448;
e) l'idoneità finanziaria, consistente nella disponibilità
delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto
avviamento e la buona gestione dell'impresa;
f) la proprietà, ovvero la disponibilità duratura
nelle forme consentite dalle norme vigenti, dell'autobus da destinare
al servizio;
g) la disponibilità permanente, nel territorio comunale,
di una rimessa e, qualora si sia già intestatari di un'altra
autorizzazione del comune di Quattro Castella, di un ufficio amministrativo,
intendendosi con ciò un ambiente chiuso, anche ricavato
nell'interno della rimessa, presidiato per almeno dieci ore alla
settimana e destinato prevalentemente ai rapporti con la clientela,
cui correlare la licenza d'esercizio di cui all'art. 86 del regio
decreto 18 giugno 1931 n. 773.
Art. 12
Titoli preferenziali
1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni per autobus costituiscono
titoli preferenziali, nell'ordine:
a) l'essere già assegnatario di autorizzazione per autobus
da almeno cinque anni e l'aver svolto per l'intero periodo il
servizio con continuità e regolarità;
b) l'anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla
lettera a), nella titolarità di altre autorizzazioni, purchè
congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio
del servizio;
c) la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa
per l'autotrasporto di persone, costituita da almeno cinque anni,
che durante tale periodo abbia esercitato con continuità
e regolarità e che da almeno due anni sia associata in
una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto
di persone;
d) la qualità di concessionario da almeno tre anni di servizio
di linea ordinario istituito nel territorio comunale, purchè
congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio
del servizio.
2. Nel caso di sussistenza del titolo preferenziale di cui alla
lettera c) del comma 1, all'assegnatario che abbandoni la struttura
associata prima che siano trascorsi due anni dall'assegnazione
dell'autorizzazione, viene revocata l'autorizzazione stessa.
3. Nell’assegnazione delle autorizzazioni per scuolabus
costituisce titolo preferenziale essersi aggiudicato , in toto
o in parte, un appalto per il servizio di trasporto scolastico
pubblicato da questo Comune.
Art. 13
Domanda per ottenere l'autorizzazione
1. Chi intende ottenere l'autorizzazione deve presentare domanda
in bollo, rivolta all’Amministrazione Comunale, nella quale
deve dichiarare:
a) le proprie generalità e gli elementi d'identificazione
della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante,
nonchè l'indicazione del domicilio o della sede legale;
b) il codice e il domicilio fiscale;
c) il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti
utili, dell'autobus che intende destinare al servizio;
d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, commi 1 e 2 e
l'impegno, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, a conseguire
gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio
Dell'autorizzazione stessa, ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo;
e) il possesso di eventuali titoli preferenziali, di cui all'articolo
12, documentati nel contesto dell’istanza nelle forme di
cui agli artt. 2 e 4 della L. n° 15 del 4.1.1968 e degli artt.
1 e 2 del D.P.R. n° 403 del 20.10.1998.”;
f) generalità dei dipendenti dell'impresa, ove ve ne siano,
con suddivisione fra impiegati e operai, e regolarità delle
relative contribuzioni dell'impresa; devono essere specificati
gli istituti previdenziali ed assistenziali cui i dipendenti sono
iscritti e il numero di posizione del contribuente.
2. La domanda deve essere racchiusa in un plico sigillato e anonimo,
recante le sole indicazioni relative alla gara cui afferisce.
3. Non possono essere accolte domande per ottenere l'autorizzazione
se non a seguito della pubblicazione del bando.
Art. 14
Autorizzazioni riservate
1. In relazione al numero di autorizzazioni per veicoli di categoria
M2 che siano in qualunque momento vacanti, è istituita
una riserva, pari al dieci per cento, da attribuirsi ad operatori
che presentino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione.
2. Della riserva di cui al comma 1 deve tenersi conto in sede
di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero
di autorizzazioni da assegnarsi con una singola gara sia così
esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità:
in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive,
concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale
diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità.
Art. 15
Assegnazione delle autorizzazioni
1. Prima dell'apertura delle buste contenenti le istanze, la commissione
stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale,
al fine di formare tante graduatorie dei candidati quanti sono
i tipi di autorizzazione da aggiudicare.
2. Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di
esse le autorizzazioni sono assegnate in misura di una per ciascuna
candidato, cominciando dal primo in graduatoria. Qualora, una
volta esaurita la graduatoria, avanzino delle autorizzazioni,
si ripete il procedimento descritto, ricominciando ogni volta
dall'inizio della graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle
autorizzazioni disponibili.
3. Qualora nel contesto delle graduatorie si verifichino situazioni
di parità fra due o più candidati, si procede a
sorteggio.
4. Il verbale di aggiudicazione formulato dalla commissione costituisce
parere di cui il Responsabile di Settore si avvale per deliberare
l'assegnazione.
Art. 16
Rilascio delle autorizzazioni e documentazione
dei requisiti e delle condizioni
1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale,
mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva
di procedere al rilascio dell'autorizzazione allorchè si
sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
prescritti.
2. Il Responsabile del Settore provvede, ai sensi dell'articolo
18 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad accertare il possesso,
da parte dell'assegnatario, ove si tratti di prima autorizzazione,
del requisito di cui alla lettera a) acquisendo: certificato penale
del casellario giudiziale e certificati dei carichi penali pendenti
rilasciati dalle Procure della Repubblica presso la pretura circondariale
e presso il tribunale, in data non anteriore a tre mesi; certificato
del tribunale civile dal quale risulti l'assenza di procedure
fallimentari in corso o pregresse, ovvero l'intervenuta riabilitazione
a norma del regio decreto 16 marzo 1942. Inoltre il comune procede
ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo
11, comma 3, lettere a). Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio
abbiano dato esito positivo, il comune ne dà tempestiva
comunicazione all'assegnatario a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ritorno.
3. L'assegnatario, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma precedente, deve esibire al competente ufficio
comunale l'attestato di cui all'art. 11 comma 3, lettera d), affinchè
l'ufficio preposto ne esegua una copia autentica.
4. L'assegnatario, qualora si tratti della sua prima autorizzazione,
deve dimostrare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente,
di aver soddisfatto la condizione di cui all'articolo 11, comma
3, lettera e): a tal fine deve esibire un affidamento da parte
di azienda o istituto di credito, ovvero da parte di società
finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi di
lire, per un'importo pari a 100 milioni; l'importo dell'attestazione
è aumentato di 5 milioni di lire per ciascun autobus adibito
al servizio.
5. L'assegnatario, infine, entro lo stesso termine di cui al comma
3, deve dimostrare di aver soddisfatto la condizione di cui all'articolo
11, comma 3, lettera f) e, qualora si tratti della sua seconda
autorizzazione nel comune di Quattro Castella, anche di quella
alla lettera g) dello stesso comma.
6. Per l'assegnatario di autorizzazione relativa ad autobus di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), il termine di due mesi,
di cui al comma precedente, in relazione alla condizione di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera f), è aumentato a quattro
mesi.
7. Il Responsabile di Settore, accertata la sussistenza dei requisiti
e delle condizioni prescritti, rilascia l'autorizzazione. Entro
un mese da tale rilascio il Comune accerta la sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 11, comma 3, lettere b) e c).
8. In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti,
o in caso di mancata osservanza da parte dell'assegnatario, del
termine di cui ai commi 3,4 e 5 ovvero di cui al comma del presente
articolo può essere prorogato, sentita la commissione,
di un ulteriore mese qualora l'assegnatario adduca l'impossibilità
di ottemperarvi per comprovate cause di forza maggiore.
Art. 17
Inizio del servizio
1. L'intestatario dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare
il servizio non oltre un mese dal rilascio della medesima.
2. il termine di cui al comma precedente può essere prorogato
fino ad un massimo di un ulteriore mese qualora il titolare dimostri
di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.
Art. 18
Schema dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione comunale contiene:
a) fotografia dell'intestatario;
b) generalità o codice fiscale dell'intestatario e, nel
caso in cui questi sia legale rappresentante di società,
di tutti gli altri rappresentanti;
c) numero di targa e di telaio dell'autobus destinato al servizio;
d) tipo dell'autobus, numero dei posti utili e classificazione,
ai sensi dell'articolo 7;
e) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche
di cui agli articoli 21 e 32, nonchè gli eventuali provvedimenti
disciplinari adottati.
f) generalità dei conducenti.
Art. 19
Registro comunale
1. Il competente ufficio comunale tiene un apposito registro in
cui annotare in ordine progressivo le nuove autorizzazioni e,
per ciascuna di esse, i dati di cui alle lettere b), c), d), ed
e) dall'articolo precedente, nonchè le relative variazioni
sopravvenute.
Art. 20
Registro giornaliero dei viaggi
1. Al fine di consentire la verifica dell'ottemperanza al divieto
di cui all'articolo 30, lettera a), ovvero dell'avverarsi della
circostanza di cui all'articolo 38, lettera b), l'intestatario
o un suo sostituto conserva presso l'ufficio amministrativo, ovvero
presso il domicilio, e tiene costantemente aggiornato, un registro
per ciascun autobus nel quale annota giornalmente le seguenti
notizie: generalità del committente del viaggio, generalità
del conducente, ora di uscita e di rientro dell'autobus, destinazione,
chilometraggio percorso, motivo dell'eventuale fermo dell'autobus.
2. L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni
richiesta dei funzionari comunali.
Art. 21
Verifica dei requisiti di idoneità morale e finanziaria
e professionale
1. Allo scadere di ogni quinquennio dalla data del rilascio di
ciascuna autorizzazione, rilasciata dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento, il competente ufficio comunale procede ad
una verifica dei requisiti di idoneità morale, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), nonchè finanziaria, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera e).
2. Nei confronti dei soggetti che siano già intestatari
di autorizzazione all'atto dell'entrata in vigore del presente
regolamento, il competente ufficio comunale procede a verifiche
quinquennali dei requisiti di cui al precedente comma a partire
dalla scadenza del quinquennio decorrente dal 2 marzo 1992.
3. Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:
a) apposite disposizioni di legge lo prevedano;
b) nei casi in cui si verifichi una delle circostanze previste
nell'articolo 11, comma 1, lettera c);
c) quando agli intestatari siano state inflitte, in via definitiva,
sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni
riguardanti le condizioni di retribuzione o di lavoro nell'attività
di trasporto e, in particolare, le norme relative ai periodi di
guida e di riposo dei conducenti, a pesi, allestimenti e dimensioni
degli autobus alla sicurezza stradale e degli autobus.
4. In ogni momento, qualora venga accertato dal comune in capo
capo all'intestatario, quale che sia la data di conseguimento
dell'autorizzazione e anche a prescindere dalla verifica quinquennale
di cui al comma 1, il venir meno di uno o più requisiti
di idoneità morale o finanziaria, si procede alla revoca
dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 36, lettera c), e
37.
Art. 22
Durata dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione non scade che per rinuncia o per morte dell'intestatario,
salvo quanto disposto dal punto 2 e dall'articolo seguente.
2. Le autorizzazioni di scuolabus scadono con la scadenza degli
appalti di trasporto scolastico per i quali sono state rilasciate
e devono essere restituite al Comune.
3. La data di scadenza viene indicato sul nulla – osta all’immatricolazione
dell’autoveicolo affinchè il competente ufficio della
M.C.T.C. provveda ad annotarla sulla carta di circolazione.
Art. 23
Trasferibilità dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è trasferita, su richiesta dell'intestatario
o del suo tutore, ad imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica,
quando l'intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia intestatario di autorizzazione da cinque anni ed abbia
esercitato il servizio con continuità;
b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio
per malattia, infortunio, revoca della patente di guida o per
interdizione legale.
2. Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata
una dichiarazione del cessionario, resa ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, concernente il possesso
dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, nonchè l'impegno
a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo;
si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. In caso di morte dell'intestatario l'autorizzazione può
essere trasferita ad uno degli eredi, qualora in possesso dei
requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro
il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco,
a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare
dell'intestatario, purchè in possesso dei requisiti prescritti.
4. Nella comunicazione di subentro l'erede deve dichiarare, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15,
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, nonchè
l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso
articolo; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni
di cui all'articolo 11, comma 3, sia per il cessionario che per
l'erede si attua il procedimento istruttorio disciplinato nell'articolo
16, commi 2,3,4 e 5.
6. Il Responsabile di Settore, accertata la sussistenza dei requisiti
e delle condizioni prescritti, sentita la commissione, comunica
al richiedente il nulla osta al trasferimento.
7. All'intestatario che abbia trasferito l'autorizzazione non
può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non
può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal
trasferimento della prima.
Art. 24
Conducenti di autoveicoli in servizio requisiti e documentazioni
necessarie
1. I conducenti in servizio, sia intestatari di autorizzazione
che esercitano personalmente il servizio, sia dipendenti d'impresa,
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:
a) patente abilitante alla guida dell'autobus e scuolabus cui
si riferisce l'autorizzazione;
b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato
dal competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.;
c) età compresa nei limiti minimi e massimi previsti, per
la guida di veicoli dagli articoli 115 e seguenti del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
d) iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti
ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 18 giugno 1931 n.
773, esclusi i conducenti dipendenti;
e) idoneità fisica al regolare esercizio del servizio.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente
compete ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285.
TITOLO III
MODALITA' DEL SERVIZIO
Art. 25
Modalità del servizio
1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio, una volta accettato dal vettore, è obbligatorio
in tutte le località carrozzabili, pubbliche ed anche private,
purchè aperte al pubblico.
3. Il viaggio può essere effettuato senza limiti territoriali.
4. Durante la prestazione del servizio, qualora non ostino espressi
divieti in relazione alle caratteristiche delle strade e alle
dimensioni e pesi degli autobus o scuolabus, è consentito
l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
5. La prenotazione di viaggio è effettuata presso l'ufficio
amministrativo, ovvero presso il domicilio del vettore.
Art. 26
Esercizio del servizio
1. Il servizio può essere esercitato personalmente dall'intestatario,
dai soci nei vari tipi di società di persone o di capitali,
nonchè con l'ausilio di dipendenti e di familiari, semprechè
questi siano regolarmente inseriti nelle imprese ai sensi delle
vigenti normative.
Art. 27
Sospensione della corsa
1. Qualora per avaria dell'autobus o scuolabus o per altri casi
di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente
ha l'obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite
istruzioni del titolare dell'autorizzazione, per consentire la
ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri
hanno però il diritto di rinunziare alla prosecuzione del
viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale
al percorso compiuto.
Art. 28
Responsabilità nell'esercizio del servizio
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e
comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio
del servizio, fa carico all'intestatario dell'autorizzazione,
eventualmente in solido con il conducente, rimanendo esclusa sempre
ed in ogni caso la responsabilità del comune.
TITOLO IV
OBBLIGHI E DIVIETI DEI TITOLARI E DEI CONDUCENTI
Art. 29
Obblighi per gli intestatari e per i conducenti
1. Nell'espletamento del servizio gli intestatari di autorizzazione
e i conducenti debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso
di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento
decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
a) conservare costantemente nell'autobus o scuolabus tutti i documenti
inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli
agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) comunicare al competente ufficio comunale il cambiamento di
indirizzo del domicilio, della rimessa, dell'ufficio amministrativo
o della sede sociale entro i dieci giorni successivi; si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio
1968 n. 15;
c) presentarsi alle verifiche di cui all'articolo 32 e attenersi
alle prescrizioni imposte dal comune a seguito delle verifiche
stesse;
d) controllare diligentemente, al termine di ogni viaggio, l'interno
dell'autobus o scuolabus e, nel caso che siano rinvenuti oggetti
dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio
comunale entro le successive quarantotto ore;
e) esporre all'interno dell'autobus o scuolabus e in modo che
siano visibili dai passeggeri, il numero dell'autorizzazione,
il numero di targa dell'autobus o scuolabus e le generalità
del conducente;
f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza
pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. In caso di esercizio dell'attività tramite impresa,
anche familiare, o comunque in forma associata, l'intestatario
ha l'obbligo di comunicare al competente ufficio comunale ogni
variazione relativa alla composizione dell'impresa, alla configurazione
societaria, alla ragione o all'oggetto sociale e alla rappresentanza
entro un mese dall'avvenuta variazione.
Art. 30
Divieti per gli intestatari delle autorizzazioni e per i conducenti
1. Agli intestatari, nonchè, se persone diverse, ai conducenti,
è fatto divieto di:
a) procurarsi con stabilità e continuità il noleggio
in altri comuni;
b) far salire sull'autobus o scuolabus persone estranee a quelle
per le quali lo stesso è stato noleggiato, anche durante
le soste;
c) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel
limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
d) deviare di propria iniziativa dal percorso concordato;
e) portare animali propri nell'autobus o scuolabus;
f) fermare l'autobus o interrompere il servizio, salvo richiesta
dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente
pericolo;
g) esercitare altra attività lavorativa che possa pregiudicare
il regolare svolgimento del servizio;
h) chiedere una somma maggiore di quella pattuita.
TITOLO V
CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS - VERIFICHE - SOSTITUZIONI
Art. 31
Caratteristiche degli autobus e scuolabus
1. Gli autobus e scuolabus adibiti al servizio portano all'interno
del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno
con la scritta "noleggio" e sono dotati di una targa
posteriore inamovibile (piombata o rivettata) recante la dicitura
"N.C.C.", il nome e lo stemma del comune e un numero
progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione.
Art. 32
Verifica degli autobus e scuolabus
1. Gli autobus e scuolabus destinati al servizio sono sottoposti
a verifica da parte della commissione ogni qualvolta questa lo
ritenga opportuno.
2. E' facoltà del comune accertare, prima dell'immissione
in servizio di un autobus o scuolabus, l'esistenza dei requisiti
previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni
di legge.
3. La verifica non può implicare accertamenti di carattere
tecnico riservati agli uffici provinciali della M.C.T.C.
4. Quando la commissione ritenga che un autobus non risponda più
alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione deve
informarne il sindaco per la successiva denuncia all'ufficio provinciale
della M.C.T.C.
5. Qualora, invece, l'autobus o scuolabus non risulti trovarsi
nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario
non provveda entro un termine fissato caso per caso, al ripristino
delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autobus,
il sindaco provvede secondo quanto stabilito all'articolo 34.
Art. 33
Sostituzione degli autobus
1. Sono consentite le sostituzioni degli autobus con altri idonei
al servizio, previa autorizzazione del Responsabile di Settore.
2. Gli intestatari, ottenuta dal Responsabile di Settore l'autorizzazione
alla sostituzione di un autobus e scuolabus, debbono provvedere
agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285 per quanto attiene alla destinazione, all'uso, ai
documenti di circolazione e all'immatricolazione.
TITOLO VI
SANZIONI - DECADENZA
Art. 34
Diffida
1. Il Responsabile di Settore diffida l'intestatario dell'autorizzazione
quando lo stesso o un suo dipendente:
a) non compili diligentemente il registro giornaliero dei viaggi
o ne ritardi l'esibizione.
b) non ottemperi ad uno o più obblighi fra quelli prescritti
nell'articolo 29, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) comma
3;
c) non eserciti con regolarità il servizio;
d) effettui servizi abusivi di linea;
e) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei
contratti collettivi di lavoro;
f) contravvenga ad uno o più divieti fra quelli disposti
nell'articolo 30, lettere a), b), c), d), e) f) e g).
Art. 35
Sospensione dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione viene sospesa, per un periodo non superiore
ad un mese, qualora l'intestatario:
a) non ottemperi all'obbligo di cui all'articolo 29, comma 2,
lettera f);
b) contravvenga al divieto di cui all'articolo 30, lettera h);
c) effettui il servizio con cronotachigrafo di bordo non regolarmente
funzionante;
d) non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di
cui all'articolo 31.
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore
a tre mesi all'intestatario che sia stato già diffidato
una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni
passibili di diffida.
3. L'autorizzazione è sospesa per tre mesi nei confronti
dell'intestatario che utilizzi o abbia utilizzato autobus o scuolabus
non sottoposti alle revisioni tecniche obbligatorie per legge.
Art. 36
Revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
a) quando l'intestatario, cui siano già applicati due provvedimenti
di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda
responsabile, entro il termine di cinque anni dalla data della
prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste
dall'articolo precedente;
b) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione
del servizio;
c) quando venga meno il requisito dell'idoneità morale
o finanziaria, ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
d) quando venga accertato, nei modi di cui all'articolo 24, comma
2, il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro o
sospensione a scopo sanzionatorio o cautelare, dei documenti di
cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, ovvero
della carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario se
al momento dell'accertamento era alla guida dell'autobus, ovvero
nei confronti del conducente dipendente, socio o collaboratore
familiare nell'espletamento delle sue mansioni.
e) quando l’intestatario di una autorizzazione per scuolabus
utilizzi l’autoveicolo, immatricolato con detto titolo,
per servizi diversi dal trasporto scolastico o diversi dalle attività
anche extrascolastiche, ma autorizzate dalle competenti autorità
(ex Provveditorato agli Studi) o, ancora, dalle attività
programmate dal Comune, anche nei periodi di sospensione delle
attività didattiche (es. gite, attività ricreative,
culturali, sportive etc.).
Art. 37
Procedimento sanzionatorio
1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati
sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di
accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente
e per iscritto all'interessato, il quale può entro i successivi
quindici giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie
difensive. Il sindaco, sentita la commissione, decide l'archiviazione
degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito
del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato,
e, ove si tratti di irrogazioni di sospensione revoca, anche il
competente ufficio della M.C.T.C..
Art. 38
Decadenza
1. Decade dall'autorizzazione l'intestatario che:
a) non inizi il servizio nei termini di cui all'articolo 17;
b) non eserciti il servizio, con l'autobus o scuolabus correlato
all'autorizzazione di cui deve disporsi la decadenza, per un periodo
superiore a sei mesi, salvo i casi di malattia, infortunio e forza
maggiore, da comprovarsi su richiesta del comune. I provvedimenti
di sequestro, confisca o fermo amministrativo dell'autobus e scuolabus
e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione
o della patente di guida, nonchè il ritiro della targa,
non costituiscono casi di forza maggiore. Le malattie e gli infortuni
comportanti inidoneità o inabilità permanenti al
servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno
dalla data in cui tali "status" siano stati accertati
clinicamente per la prima volta, l'intestatario non abbia esercitato
la facoltà di cui all'articolo 23. La decadenza non interviene
qualora il mancato svolgimento del servizio sia correlato all'impiego
dell'autobus o scuolabus in servizio di linea, purchè questo
si espleti sulla base delle autorizzazioni prescritte dall'ordinamento.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 39
Tariffe
1. Il corrispettivo del servizio è concordato tra l'utenza
e il vettore.
Art. 40
Disposizioni transitorie
1. Le società dotate di personalità giuridica che
alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino
titolari di una o più autorizzazioni devono, entro tre
mesi, designare un legale rappresentante, ai sensi dell'articolo
6, comma 3, che subentri nell'intestazione.
2. Gli intestatari di due o più autorizzazioni del comune
di Quattro Castella che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento non abbiano la disponibilità nel territorio
comunale dell'ufficio amministrativo, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera g), hanno un anno di tempo per dotarsi di tale
ufficio.
3. Il registro giornaliero dei viaggi deve essere adottato, ai
sensi dell'articolo 20, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Art. 41
Abrogazione di norme preesistenti
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono
abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal comune,
incompatibili col regolamento stesso.