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Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di autobus con conducente e scuolabus

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°86 del 15 gennaio 1996, integrato con delibera di Consiglio n° 27 del 25.03 1997
Approvato, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n° 45/79, dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia con Delibera di Giunta n° 9190/12849 del 15.05.1997.
Modificato con delibere di Consiglio Comunale n° 94 del 30.11.1999 e n° 26 del 21.03.2000.
Approvato, ai sensi dell’art. 28 comma 2 lett. e) della L.R. n° 30/98, dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia con determina dirigenziale n° 343 del 10.4.2000

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizione del servizio di noleggio con conducente con autobus e scuolabus

1. Le funzioni amministrative comunali proprie e delegate della regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autobus e scuolabus (di seguito denominato servizio) sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Il servizio si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso il vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.


Art. 2
Normativa regolante il servizio

1. Il servizio, per quanto non previsto dal presente regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative:
- regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi pubblica sicurezza";
- regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza"
- articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- articolo 19 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
- articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978 n. 702 "Disposizioni in materia di finanza locale", convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3;
- decreto ministeriale 3 ottobre 1979 "Norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore ai sensi della legge 14 febbraio 1974 n.62, e relativi programmi d'esame" e successive modificazioni;
- legge 24 novembre 1981 n. 689, "Modifiche al sistema penale, capo I;
- decreto Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore trasporti nazionali ed internazionali";
- articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle, persone handicappate";
- decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- articolo 665 del codice penale;
- decreto 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
- legge regionale n° 30 del 2.10.1998 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”;


Art. 3
Commissione Comunale

1. Per l'esame ed i pareri sulle problematiche relative al servizio di N.C.C. la Giunta comunale nomina una commissione consultiva (di seguito denominata commissione) composta da:
a) sindaco o assessore dallo stesso delegato, con funzioni di presidenza;
b) cinque consiglieri comunali, di cui tre di minoranza;
c) una persona designata dalle organizzazioni sindacali, di concerto fra loro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e degli utenti del servizio;
d) due esponenti designati dalle rappresentanze territoriali delle associazioni e federazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autonoleggio con conducente con autobus;
e) comandante della polizia municipale o appartenente al corpo dallo stesso delegato o comunque da chi ne svolga le funzioni;

2. Esplica le funzioni di segretario della commissione il responsabile del Servizio Attività Produttive.

3. La commissione, nella seduta d'insediamento, nomina un vice presidente.


Art. 4
Funzionamento della commissione

1. La commissione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri.

2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita.

3. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri.

4. I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla commissione.

5. Le sedute sono pubbliche.

6. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.

7. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte alla votazione.

8. I pareri sono deliberati con i voti favorevoli della metà più uno dei componenti effettivi la commissione; in caso di parità prevale il voto del presidente. I dissenzienti possono chiedere di far constatare nel verbale le loro considerazioni.

9. Della riunione il segretario redige un verbale che verrà successivamente sottoscritto dai membri presenti alla riunione alla quale il verbale stesso si riferisce.


Art. 5
Durata in carica e poteri della commissione

1. La commissione dura in carica cinque anni a far tempo dall'esecutività della deliberazione di nomina.

2. Il parere della commissione è obbligatorio in tutti i casi espressamente indicati nel presente regolamento, ma non vincolante per l'amministrazione comunale (in seguito denominata comune).

3. La commissione deve essere sentita su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l’interpretazione del presente regolamento.


TITOLO II
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 6
Principi

1. Per esercitare il servizio il vettore deve essere titolare di autorizzazione comunale(in seguito denominata autorizzazione).

2. L'esercizio del servizio senza l'autorizzazione è punito -ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1, e 107 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 e degli articoli 16, 113 e 114 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000, conciliabile in via ordinaria col pagamento della somma di lire 333.000. Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva, si farà luogo, previa diffida, alle opportune misure coercitive mediante l'impiego della forza pubblica.

3. Le autorizzazioni per autobus sono rilasciate attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autobus e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso di persona giuridica l'autorizzazione è intestata ad un legale rappresentante in possesso dell'idoneità professionale, così come definita dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza sottoscritta da un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno.

4. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del comune statuizioni, deliberazioni ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società, volti a condizionare i rapporti fra il comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento, le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al comune.

5. Le autorizzazioni non sono cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23. Esse sono riferite a singoli autobus e scuolabus.
Le autorizzazioni per scuolabus vengono rilasciate agli aggiudicatari degli appalti per il servizio di trasporto scolastico indetti da questo Comune al fine di poter garantire la regolarità del Servizio.
Per la disponibilità dell’autoveicolo da correlare all’autorizzazione e per la gestione della stessa valgono le condizioni previste dal precedente punto 3.

Art. 7
Numero e tipo delle autorizzazioni

1. Avuto riguardo alla classificazione dei vicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e alle finalità di assicurare la fruibilità del servizio, nel suo complesso, ai soggetti portatori di handicap, le autorizzazioni concedibili si distinguono in funzioni delle seguenti categorie di veicoli:
a) autobus della categoria M2 fino a 24 posti;
b) autobus della categoria M3 fino a 38 posti;
c) autobus della categoria M3 con oltre 38 posti;
d) autobus omologati per il trasporto, esclusivo o meno, di persone con capacità motoria gravemente ridotta.
e) scuolabus e miniscuolabus;

2. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide e si intendono annoverate in uno dei cinque gruppi di cui al comma 1 a secondo delle caratteristiche dei veicoli cui sono correlate.

3. Il consiglio comunale, sentito il parere della commissione, determina il numero delle autorizzazioni di autobus concedibili sulla base dell'entità della popolazione del comune e dell'importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, scolastiche e sociali che si svolgono nel comune, nonchè in funzione delle variazioni che tali parametri possono subire nel tempo.
Il Consiglio Comunale determina, inoltre, il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico da effettuarsi con scuolabus e miniscuolabus sulla base delle necessità riscontrate, autorizzazioni da assegnare a seguito dell’espletamento delle gare di appalto dei servizi di trasporto scolastico da affidare in gestione a terzi.
Il numero delle autorizzazioni per scuolabus e miniscuolabus assegnate non deve mai superare il numero di scuolabus o miniscuolabus utilizzati da terzi per garantire i servizi di trasporto scolastico appaltati da questo Comune.
A queste autorizzazioni non si applica la disciplina di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21.
Tali autorizzazioni, alla scadenza dei termini contrattuali previsti, dovranno essere restituite al Comune.

4. Le deliberazioni del consiglio comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente con autobus e quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento sono sottoposte all'approvazione preventiva della provincia di Reggio Emilia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dell'articolo 28, comma 2°, lettera e), della legge regionale 02 ottobre 1998 n. 30, ferme restando, per quanto riguarda gli autoveicoli, le competenze degli uffici periferici del Ministero dei trasporti.
Le delibere di istituzione delle autorizzazioni per il trasporto scolastico sono inviate alla Provincia di Reggio Emilia per conoscenza.


Art. 8
Figure giuridiche

1. Gli intestatari di autorizzazione, ove non siano legali rappresentanti di aziende pubbliche, al fine del libero esercizio della propria attività, e fermo restando il divieto di cui all'art. 30, lettera a), possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 Agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
c) essere imprenditori privati;
d) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative aventi come finalità l'autotrasporto di persone, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.


Art. 9
Ingresso e recesso dei soci

1. L'ingresso di uno o più soci non si configura come trasferimento dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 23, a condizione che entro un anno non intervenga il recesso del socio che, prima del suddetto ingresso, sia stato unico possessore dell'idoneità professionale, al cui decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448.


Art. 10
Pubblicità della disponibilità delle autorizzazioni

1. Quando, per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti intestatari, ovvero per aumento del numero di autorizzazioni per autobus, si rendano disponibili autorizzazioni, il Responsabile di Settore, su proposta della commissione, delibera apposito bando di concorso e relative forme di pubblicità da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale.

2. Nel bando devono essere precisati:
a) il numero e il tipo delle autorizzazioni da assegnare;
b) le caratteristiche funzionali degli autoveicoli con allestimenti speciali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
c) i requisiti e le condizioni necessari;
d) i titoli preferenziali;
e) i requisiti che devono essere posseduti dai conducenti, di cui all'articolo 24;
f) le modalità e il termine per la presentazione delle domande;

3. La disponibilità di autorizzazioni per scuolabus viene pubblicizzata nei bandi di gara per l’affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico che l’Amministrazione intenda appaltare.

Art. 11
Requisiti e condizioni necessari per ottenere
l'autorizzazione comunale

1. E’ requisito necessario per partecipare alla gara di aggiudicazione di autorizzazioni:
a) l’idoneità morale, consistente in:
1. non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
2. non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio l'idoneità, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
3. non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n.75;
4. non aver in corso procedura di fallimento, nè essere stato soggetto a procedura fallimentare;
5. non aver subito i procedimenti o i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
6. non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma societaria i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per l società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni, cooperative, consorzi, ecc.).

3. Sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione:
a) la titolarità della licenza di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero, qualora il servizio sia espletato dal solo intestatario mediante un unico autobus, l'iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti, ai sensi dell'articolo 121 del medesimo regio decreto;
b) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura per l'attività di N.C.C. con autobus;
c) l'avvenuta denunzia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
d) l'idoneità professionale, attestata dal competente ufficio provinciale della M.C.T.C., ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448;
e) l'idoneità finanziaria, consistente nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa;
f) la proprietà, ovvero la disponibilità duratura nelle forme consentite dalle norme vigenti, dell'autobus da destinare al servizio;
g) la disponibilità permanente, nel territorio comunale, di una rimessa e, qualora si sia già intestatari di un'altra autorizzazione del comune di Quattro Castella, di un ufficio amministrativo, intendendosi con ciò un ambiente chiuso, anche ricavato nell'interno della rimessa, presidiato per almeno dieci ore alla settimana e destinato prevalentemente ai rapporti con la clientela, cui correlare la licenza d'esercizio di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.


Art. 12
Titoli preferenziali

1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni per autobus costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
a) l'essere già assegnatario di autorizzazione per autobus da almeno cinque anni e l'aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità;
b) l'anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera a), nella titolarità di altre autorizzazioni, purchè congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio;
c) la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l'autotrasporto di persone, costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone;
d) la qualità di concessionario da almeno tre anni di servizio di linea ordinario istituito nel territorio comunale, purchè congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio.

2. Nel caso di sussistenza del titolo preferenziale di cui alla lettera c) del comma 1, all'assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni dall'assegnazione dell'autorizzazione, viene revocata l'autorizzazione stessa.

3. Nell’assegnazione delle autorizzazioni per scuolabus costituisce titolo preferenziale essersi aggiudicato , in toto o in parte, un appalto per il servizio di trasporto scolastico pubblicato da questo Comune.


Art. 13
Domanda per ottenere l'autorizzazione

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione deve presentare domanda in bollo, rivolta all’Amministrazione Comunale, nella quale deve dichiarare:
a) le proprie generalità e gli elementi d'identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante, nonchè l'indicazione del domicilio o della sede legale;
b) il codice e il domicilio fiscale;
c) il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autobus che intende destinare al servizio;
d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, commi 1 e 2 e l'impegno, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio Dell'autorizzazione stessa, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
e) il possesso di eventuali titoli preferenziali, di cui all'articolo 12, documentati nel contesto dell’istanza nelle forme di cui agli artt. 2 e 4 della L. n° 15 del 4.1.1968 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n° 403 del 20.10.1998.”;
f) generalità dei dipendenti dell'impresa, ove ve ne siano, con suddivisione fra impiegati e operai, e regolarità delle relative contribuzioni dell'impresa; devono essere specificati gli istituti previdenziali ed assistenziali cui i dipendenti sono iscritti e il numero di posizione del contribuente.

2. La domanda deve essere racchiusa in un plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni relative alla gara cui afferisce.

3. Non possono essere accolte domande per ottenere l'autorizzazione se non a seguito della pubblicazione del bando.


Art. 14
Autorizzazioni riservate

1. In relazione al numero di autorizzazioni per veicoli di categoria M2 che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, pari al dieci per cento, da attribuirsi ad operatori che presentino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione.
2. Della riserva di cui al comma 1 deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità.

Art. 15
Assegnazione delle autorizzazioni

1. Prima dell'apertura delle buste contenenti le istanze, la commissione stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale, al fine di formare tante graduatorie dei candidati quanti sono i tipi di autorizzazione da aggiudicare.

2. Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse le autorizzazioni sono assegnate in misura di una per ciascuna candidato, cominciando dal primo in graduatoria. Qualora, una volta esaurita la graduatoria, avanzino delle autorizzazioni, si ripete il procedimento descritto, ricominciando ogni volta dall'inizio della graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili.

3. Qualora nel contesto delle graduatorie si verifichino situazioni di parità fra due o più candidati, si procede a sorteggio.

4. Il verbale di aggiudicazione formulato dalla commissione costituisce parere di cui il Responsabile di Settore si avvale per deliberare l'assegnazione.

Art. 16
Rilascio delle autorizzazioni e documentazione
dei requisiti e delle condizioni

1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio dell'autorizzazione allorchè si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.

2. Il Responsabile del Settore provvede, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad accertare il possesso, da parte dell'assegnatario, ove si tratti di prima autorizzazione, del requisito di cui alla lettera a) acquisendo: certificato penale del casellario giudiziale e certificati dei carichi penali pendenti rilasciati dalle Procure della Repubblica presso la pretura circondariale e presso il tribunale, in data non anteriore a tre mesi; certificato del tribunale civile dal quale risulti l'assenza di procedure fallimentari in corso o pregresse, ovvero l'intervenuta riabilitazione a norma del regio decreto 16 marzo 1942. Inoltre il comune procede ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a). Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio abbiano dato esito positivo, il comune ne dà tempestiva comunicazione all'assegnatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.


3. L'assegnatario, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, deve esibire al competente ufficio comunale l'attestato di cui all'art. 11 comma 3, lettera d), affinchè l'ufficio preposto ne esegua una copia autentica.

4. L'assegnatario, qualora si tratti della sua prima autorizzazione, deve dimostrare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, di aver soddisfatto la condizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e): a tal fine deve esibire un affidamento da parte di azienda o istituto di credito, ovvero da parte di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi di lire, per un'importo pari a 100 milioni; l'importo dell'attestazione è aumentato di 5 milioni di lire per ciascun autobus adibito al servizio.

5. L'assegnatario, infine, entro lo stesso termine di cui al comma 3, deve dimostrare di aver soddisfatto la condizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f) e, qualora si tratti della sua seconda autorizzazione nel comune di Quattro Castella, anche di quella alla lettera g) dello stesso comma.

6. Per l'assegnatario di autorizzazione relativa ad autobus di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), il termine di due mesi, di cui al comma precedente, in relazione alla condizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), è aumentato a quattro mesi.

7. Il Responsabile di Settore, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, rilascia l'autorizzazione. Entro un mese da tale rilascio il Comune accerta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11, comma 3, lettere b) e c).

8. In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti, o in caso di mancata osservanza da parte dell'assegnatario, del termine di cui ai commi 3,4 e 5 ovvero di cui al comma del presente articolo può essere prorogato, sentita la commissione, di un ulteriore mese qualora l'assegnatario adduca l'impossibilità di ottemperarvi per comprovate cause di forza maggiore.

Art. 17
Inizio del servizio

1. L'intestatario dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio non oltre un mese dal rilascio della medesima.

2. il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di un ulteriore mese qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art. 18
Schema dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale contiene:
a) fotografia dell'intestatario;
b) generalità o codice fiscale dell'intestatario e, nel caso in cui questi sia legale rappresentante di società, di tutti gli altri rappresentanti;
c) numero di targa e di telaio dell'autobus destinato al servizio;
d) tipo dell'autobus, numero dei posti utili e classificazione, ai sensi dell'articolo 7;
e) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche di cui agli articoli 21 e 32, nonchè gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati.
f) generalità dei conducenti.


Art. 19
Registro comunale

1. Il competente ufficio comunale tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le nuove autorizzazioni e, per ciascuna di esse, i dati di cui alle lettere b), c), d), ed e) dall'articolo precedente, nonchè le relative variazioni sopravvenute.


Art. 20
Registro giornaliero dei viaggi

1. Al fine di consentire la verifica dell'ottemperanza al divieto di cui all'articolo 30, lettera a), ovvero dell'avverarsi della circostanza di cui all'articolo 38, lettera b), l'intestatario o un suo sostituto conserva presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio, e tiene costantemente aggiornato, un registro per ciascun autobus nel quale annota giornalmente le seguenti notizie: generalità del committente del viaggio, generalità del conducente, ora di uscita e di rientro dell'autobus, destinazione, chilometraggio percorso, motivo dell'eventuale fermo dell'autobus.

2. L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta dei funzionari comunali.


Art. 21
Verifica dei requisiti di idoneità morale e finanziaria e professionale

1. Allo scadere di ogni quinquennio dalla data del rilascio di ciascuna autorizzazione, rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il competente ufficio comunale procede ad una verifica dei requisiti di idoneità morale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), nonchè finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e).

2. Nei confronti dei soggetti che siano già intestatari di autorizzazione all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, il competente ufficio comunale procede a verifiche quinquennali dei requisiti di cui al precedente comma a partire dalla scadenza del quinquennio decorrente dal 2 marzo 1992.

3. Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:
a) apposite disposizioni di legge lo prevedano;
b) nei casi in cui si verifichi una delle circostanze previste nell'articolo 11, comma 1, lettera c);
c) quando agli intestatari siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione o di lavoro nell'attività di trasporto e, in particolare, le norme relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, a pesi, allestimenti e dimensioni degli autobus alla sicurezza stradale e degli autobus.

4. In ogni momento, qualora venga accertato dal comune in capo capo all'intestatario, quale che sia la data di conseguimento dell'autorizzazione e anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma 1, il venir meno di uno o più requisiti di idoneità morale o finanziaria, si procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 36, lettera c), e 37.

Art. 22
Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non scade che per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dal punto 2 e dall'articolo seguente.
2. Le autorizzazioni di scuolabus scadono con la scadenza degli appalti di trasporto scolastico per i quali sono state rilasciate e devono essere restituite al Comune.
3. La data di scadenza viene indicato sul nulla – osta all’immatricolazione dell’autoveicolo affinchè il competente ufficio della M.C.T.C. provveda ad annotarla sulla carta di circolazione.

Art. 23
Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è trasferita, su richiesta dell'intestatario o del suo tutore, ad imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, quando l'intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia intestatario di autorizzazione da cinque anni ed abbia esercitato il servizio con continuità;
b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, revoca della patente di guida o per interdizione legale.

2. Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata una dichiarazione del cessionario, resa ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, nonchè l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo; si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In caso di morte dell'intestatario l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

4. Nella comunicazione di subentro l'erede deve dichiarare, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, nonchè l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

5. In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, sia per il cessionario che per l'erede si attua il procedimento istruttorio disciplinato nell'articolo 16, commi 2,3,4 e 5.

6. Il Responsabile di Settore, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, sentita la commissione, comunica al richiedente il nulla osta al trasferimento.

7. All'intestatario che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.


Art. 24
Conducenti di autoveicoli in servizio requisiti e documentazioni necessarie

1. I conducenti in servizio, sia intestatari di autorizzazione che esercitano personalmente il servizio, sia dipendenti d'impresa, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:
a) patente abilitante alla guida dell'autobus e scuolabus cui si riferisce l'autorizzazione;
b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dal competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.;
c) età compresa nei limiti minimi e massimi previsti, per la guida di veicoli dagli articoli 115 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
d) iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, esclusi i conducenti dipendenti;
e) idoneità fisica al regolare esercizio del servizio.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente compete ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

TITOLO III

MODALITA' DEL SERVIZIO

Art. 25
Modalità del servizio

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

2. Il servizio, una volta accettato dal vettore, è obbligatorio in tutte le località carrozzabili, pubbliche ed anche private, purchè aperte al pubblico.

3. Il viaggio può essere effettuato senza limiti territoriali.

4. Durante la prestazione del servizio, qualora non ostino espressi divieti in relazione alle caratteristiche delle strade e alle dimensioni e pesi degli autobus o scuolabus, è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

5. La prenotazione di viaggio è effettuata presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio del vettore.


Art. 26
Esercizio del servizio

1. Il servizio può essere esercitato personalmente dall'intestatario, dai soci nei vari tipi di società di persone o di capitali, nonchè con l'ausilio di dipendenti e di familiari, semprechè questi siano regolarmente inseriti nelle imprese ai sensi delle vigenti normative.


Art. 27
Sospensione della corsa

1. Qualora per avaria dell'autobus o scuolabus o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare dell'autorizzazione, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunziare alla prosecuzione del viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto.


Art. 28
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio, fa carico all'intestatario dell'autorizzazione, eventualmente in solido con il conducente, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del comune.

TITOLO IV

OBBLIGHI E DIVIETI DEI TITOLARI E DEI CONDUCENTI

Art. 29
Obblighi per gli intestatari e per i conducenti

1. Nell'espletamento del servizio gli intestatari di autorizzazione e i conducenti debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.

2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
a) conservare costantemente nell'autobus o scuolabus tutti i documenti inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) comunicare al competente ufficio comunale il cambiamento di indirizzo del domicilio, della rimessa, dell'ufficio amministrativo o della sede sociale entro i dieci giorni successivi; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15;
c) presentarsi alle verifiche di cui all'articolo 32 e attenersi alle prescrizioni imposte dal comune a seguito delle verifiche stesse;
d) controllare diligentemente, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus o scuolabus e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
e) esporre all'interno dell'autobus o scuolabus e in modo che siano visibili dai passeggeri, il numero dell'autorizzazione, il numero di targa dell'autobus o scuolabus e le generalità del conducente;
f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

3. In caso di esercizio dell'attività tramite impresa, anche familiare, o comunque in forma associata, l'intestatario ha l'obbligo di comunicare al competente ufficio comunale ogni variazione relativa alla composizione dell'impresa, alla configurazione societaria, alla ragione o all'oggetto sociale e alla rappresentanza entro un mese dall'avvenuta variazione.


Art. 30
Divieti per gli intestatari delle autorizzazioni e per i conducenti

1. Agli intestatari, nonchè, se persone diverse, ai conducenti, è fatto divieto di:
a) procurarsi con stabilità e continuità il noleggio in altri comuni;
b) far salire sull'autobus o scuolabus persone estranee a quelle per le quali lo stesso è stato noleggiato, anche durante le soste;
c) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
d) deviare di propria iniziativa dal percorso concordato;
e) portare animali propri nell'autobus o scuolabus;
f) fermare l'autobus o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
g) esercitare altra attività lavorativa che possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
h) chiedere una somma maggiore di quella pattuita.



TITOLO V

CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS - VERIFICHE - SOSTITUZIONI

Art. 31
Caratteristiche degli autobus e scuolabus

1. Gli autobus e scuolabus adibiti al servizio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotati di una targa posteriore inamovibile (piombata o rivettata) recante la dicitura "N.C.C.", il nome e lo stemma del comune e un numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione.


Art. 32
Verifica degli autobus e scuolabus

1. Gli autobus e scuolabus destinati al servizio sono sottoposti a verifica da parte della commissione ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno.

2. E' facoltà del comune accertare, prima dell'immissione in servizio di un autobus o scuolabus, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.

3. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della M.C.T.C.

4. Quando la commissione ritenga che un autobus non risponda più alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione deve informarne il sindaco per la successiva denuncia all'ufficio provinciale della M.C.T.C.

5. Qualora, invece, l'autobus o scuolabus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda entro un termine fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autobus, il sindaco provvede secondo quanto stabilito all'articolo 34.

Art. 33
Sostituzione degli autobus

1. Sono consentite le sostituzioni degli autobus con altri idonei al servizio, previa autorizzazione del Responsabile di Settore.

2. Gli intestatari, ottenuta dal Responsabile di Settore l'autorizzazione alla sostituzione di un autobus e scuolabus, debbono provvedere agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per quanto attiene alla destinazione, all'uso, ai documenti di circolazione e all'immatricolazione.




TITOLO VI

SANZIONI - DECADENZA

Art. 34
Diffida

1. Il Responsabile di Settore diffida l'intestatario dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo dipendente:
a) non compili diligentemente il registro giornaliero dei viaggi o ne ritardi l'esibizione.
b) non ottemperi ad uno o più obblighi fra quelli prescritti nell'articolo 29, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) comma 3;
c) non eserciti con regolarità il servizio;
d) effettui servizi abusivi di linea;
e) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
f) contravvenga ad uno o più divieti fra quelli disposti nell'articolo 30, lettere a), b), c), d), e) f) e g).


Art. 35
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, qualora l'intestatario:
a) non ottemperi all'obbligo di cui all'articolo 29, comma 2, lettera f);
b) contravvenga al divieto di cui all'articolo 30, lettera h);
c) effettui il servizio con cronotachigrafo di bordo non regolarmente funzionante;
d) non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all'articolo 31.

2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre mesi all'intestatario che sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida.

3. L'autorizzazione è sospesa per tre mesi nei confronti dell'intestatario che utilizzi o abbia utilizzato autobus o scuolabus non sottoposti alle revisioni tecniche obbligatorie per legge.

Art. 36
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
a) quando l'intestatario, cui siano già applicati due provvedimenti di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di cinque anni dalla data della prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste dall'articolo precedente;
b) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
c) quando venga meno il requisito dell'idoneità morale o finanziaria, ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
d) quando venga accertato, nei modi di cui all'articolo 24, comma 2, il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro o sospensione a scopo sanzionatorio o cautelare, dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, ovvero della carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario se al momento dell'accertamento era alla guida dell'autobus, ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio o collaboratore familiare nell'espletamento delle sue mansioni.
e) quando l’intestatario di una autorizzazione per scuolabus utilizzi l’autoveicolo, immatricolato con detto titolo, per servizi diversi dal trasporto scolastico o diversi dalle attività anche extrascolastiche, ma autorizzate dalle competenti autorità (ex Provveditorato agli Studi) o, ancora, dalle attività programmate dal Comune, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. gite, attività ricreative, culturali, sportive etc.).


Art. 37
Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive. Il sindaco, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato, e, ove si tratti di irrogazioni di sospensione revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C..


Art. 38
Decadenza

1. Decade dall'autorizzazione l'intestatario che:
a) non inizi il servizio nei termini di cui all'articolo 17;
b) non eserciti il servizio, con l'autobus o scuolabus correlato all'autorizzazione di cui deve disporsi la decadenza, per un periodo superiore a sei mesi, salvo i casi di malattia, infortunio e forza maggiore, da comprovarsi su richiesta del comune. I provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativo dell'autobus e scuolabus e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione o della patente di guida, nonchè il ritiro della targa, non costituiscono casi di forza maggiore. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità o inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tali "status" siano stati accertati clinicamente per la prima volta, l'intestatario non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 23. La decadenza non interviene qualora il mancato svolgimento del servizio sia correlato all'impiego dell'autobus o scuolabus in servizio di linea, purchè questo si espleti sulla base delle autorizzazioni prescritte dall'ordinamento.


TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 39
Tariffe


1. Il corrispettivo del servizio è concordato tra l'utenza e il vettore.


Art. 40
Disposizioni transitorie

1. Le società dotate di personalità giuridica che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino titolari di una o più autorizzazioni devono, entro tre mesi, designare un legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, che subentri nell'intestazione.

2. Gli intestatari di due o più autorizzazioni del comune di Quattro Castella che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non abbiano la disponibilità nel territorio comunale dell'ufficio amministrativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera g), hanno un anno di tempo per dotarsi di tale ufficio.

3. Il registro giornaliero dei viaggi deve essere adottato, ai sensi dell'articolo 20, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 41
Abrogazione di norme preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal comune, incompatibili col regolamento stesso.