Copia integrale del regolamento per
l'assistenza economica è disponibile presso l'Ufficio
Servizi Sociali
Art. 1
L'Amministrazione Comunale attua interventi di assistenza economica
nei confronti di persone che versano in disagiate condizioni economiche,
anche in adempimento delle competenze derivanti dal D.P.R. 24.07.1977
n. 616.
Possono richiedere assistenza economica con le modalità
ed i criteri di cui ai successivi articoli i cittadini residenti
che:
- percepiscono esclusivamente redditi da pensione o siano in condizioni,
anche temporanee di bisogno economico, in quanto in attesa di
pensione di reversibilità, invalidità, ecc.;
- siano totalmente inabili ad un proficuo lavoro per età
o abbiano riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa
non inferiore a 2/3 e di fatto non svolgono attività lavorative;
- abbiano, in rapporto al reddito disponibile, un numero rilevante
di familiari a carico o che vivano in una situazione di accertata
indigenza o necessità;
Potranno altresì essere concessi eccezionalmente contributi
economici anche nei confronti di persone indigenti, anche se non
residenti ma purché domiciliate nel Comune e che comunque
abbiano i requisiti che diano diritto ad interventi assistenziali
previsti dal presente disciplinare.
Ogni caso va esaminato con riferimento alla situazione economica
dei parenti (genitori, figli, coniuge) ed in relazione all'analisi
concreta dei rapporti familiari.
Art. 2
L'itervento economico può essere continuativo o straordinario.
Deve essere considerato continuativo il sussidio erogato periodicamente,
anche per un lasso di tempo determinato, a titolo di assegno necessario
per la sussistenza dell'assistito.
Il sussidio continuativo può essere concesso per il periodo
massimo di un anno ed è rinnovabile se persiste il bisogno.
Si intende per intervento economico straordinario il sussidio
erogato a favore di persone, singoli cittadini o nuclei, in condizioni
di bisogno temporaneo ed indifferibile.
Tale sussidio straordinario può essere concesso in situazioni
di comprovato bisogno socio-assistenziale per fronteggiare tutte
quelle condizioni di ausilio o emergenza e temporaneo bisogno,
non riconducibile agli interventi erogati da altri Enti.
Art. 4
L'Amministrazione Comunale, nel limite delle disponibilità
di bilancio, orienta la sua politica di aiuto economico, nei confronti
dei cittadini assistiti, al fine del conseguimento di un minimo
tale da garantire agli stessi la possibilità di una vita
dignitosa.
Pertanto, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 1, l'intervento economico, sia continuativo che straordinario,
è rivolto ai cittadini che abbiano un reddito di norma
non superiore ai seguenti e predefiniti limiti:
Ampiezza famiglia Scala di equiv.za ministeriale che tiene conto
delle spese fisse Reddito
| Ampiezza
famiglia |
Scala
di equiv.za ministeriale che tiene conto delle spese fisse |
Reddito |
| 1 persona |
60 |
£
7.800.000 |
| 2 persone |
100 |
£
13.000.000 |
| 3 persone |
133 |
£
17.290.000 |
| 4 persone |
163 |
£
21.190.000 |
| 5 persone |
190 |
£
24.700.000 |
| 6 persone |
216 |
£
28.080.000 |
| 7 persone |
240 |
£
31.200.000 |
Per ulteriori componenti
il nucleo, aggiungere all'importo precedente £ 2.570.000
per ogni componente, con arrotondamento alle 1000 lire superiori.
All'inizio di ogni anno, tali limiti di reddito, verranno adeguati
sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita rilevato nell'anno
precedente.
Per i lavoratori autonomi, oltre al reddito dichiarato, verranno
presi in considerazione tutti gli elementi relativi al tipo di
attività svolta, nonché alle dimensioni della stessa.
A seguito della predetta verifica e quindi anche a prescindere
dalla documentazione presentata, potrà essere considerato,
a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, sentita
la Commissione competente, un reddito superiore a quello dichiarato.
Art. 6
L'ammissione ai benefici economici previsti dal presente disciplinare
è di competenza della Giunta Municipale la quale decide
anche l'ammontare degli stessi, sulla scorta dell'istruttoria
operata dall'Ufficio e sentito il parere della apposita Commissione
la quale è competente a proporre l'ammontare del contributo
in parola.
La richiesta di parere della predetta Commissione è sempre
obbligatoria per i contributi a carattere continuativo, mentre
è facoltativa per quelli straordinari quando questi non
superino le 300.000 £.
In caso di acclarata urgenza e solo per l'erogazione di contributi
straordinari, la Giunta Municipale, con delibera motivata, può
derogare al predetto limite di spesa prescindendo dal parere della
Commissione.
Art. 7
Ai fini dell'individuazione della documentazione che dovrà
produrre il richiedente, nonchè ai fini dell'istruttoria
della richiesta, si fa rimando, fatto salvo quanto previsto ai
precedenti arrtt. 5 e 6 e per quanto compatibilmente con il presente
disciplinare, rispettivamente agli arrtt. 4 e 5 del Regolamento
disciplinante l'erogazione di contributi in caso di ricovero in
case di riposo o protette.
E' demandato alla Commissione competente stabilire quale, tra
la documentazione prevista nel presente disciplinare nonché
in quello a cui si fa riferimento al precedente comma, possa essere
sostituita da autocertificazione ai sensi della Legge 04.01.1996
n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.