servizi sociali > estratto del regolamento assistenza economica

Copia integrale del regolamento per l'assistenza economica è disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali

Art. 1

L'Amministrazione Comunale attua interventi di assistenza economica nei confronti di persone che versano in disagiate condizioni economiche, anche in adempimento delle competenze derivanti dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616.
Possono richiedere assistenza economica con le modalità ed i criteri di cui ai successivi articoli i cittadini residenti che:

- percepiscono esclusivamente redditi da pensione o siano in condizioni, anche temporanee di bisogno economico, in quanto in attesa di pensione di reversibilità, invalidità, ecc.;
- siano totalmente inabili ad un proficuo lavoro per età o abbiano riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a 2/3 e di fatto non svolgono attività lavorative;
- abbiano, in rapporto al reddito disponibile, un numero rilevante di familiari a carico o che vivano in una situazione di accertata indigenza o necessità;

Potranno altresì essere concessi eccezionalmente contributi economici anche nei confronti di persone indigenti, anche se non residenti ma purché domiciliate nel Comune e che comunque abbiano i requisiti che diano diritto ad interventi assistenziali previsti dal presente disciplinare.
Ogni caso va esaminato con riferimento alla situazione economica dei parenti (genitori, figli, coniuge) ed in relazione all'analisi concreta dei rapporti familiari.

Art. 2

L'itervento economico può essere continuativo o straordinario.
Deve essere considerato continuativo il sussidio erogato periodicamente, anche per un lasso di tempo determinato, a titolo di assegno necessario per la sussistenza dell'assistito.
Il sussidio continuativo può essere concesso per il periodo massimo di un anno ed è rinnovabile se persiste il bisogno.
Si intende per intervento economico straordinario il sussidio erogato a favore di persone, singoli cittadini o nuclei, in condizioni di bisogno temporaneo ed indifferibile.
Tale sussidio straordinario può essere concesso in situazioni di comprovato bisogno socio-assistenziale per fronteggiare tutte quelle condizioni di ausilio o emergenza e temporaneo bisogno, non riconducibile agli interventi erogati da altri Enti.

Art. 4

L'Amministrazione Comunale, nel limite delle disponibilità di bilancio, orienta la sua politica di aiuto economico, nei confronti dei cittadini assistiti, al fine del conseguimento di un minimo tale da garantire agli stessi la possibilità di una vita dignitosa.
Pertanto, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, l'intervento economico, sia continuativo che straordinario, è rivolto ai cittadini che abbiano un reddito di norma non superiore ai seguenti e predefiniti limiti:

Ampiezza famiglia Scala di equiv.za ministeriale che tiene conto delle spese fisse Reddito


Ampiezza famiglia
Scala di equiv.za ministeriale che tiene conto delle spese fisse
Reddito
1 persona
60
£ 7.800.000
2 persone
100
£ 13.000.000
3 persone
133
£ 17.290.000
4 persone
163
£ 21.190.000
5 persone
190
£ 24.700.000
6 persone
216
£ 28.080.000
7 persone
240
£ 31.200.000

 

Per ulteriori componenti il nucleo, aggiungere all'importo precedente £ 2.570.000 per ogni componente, con arrotondamento alle 1000 lire superiori.

All'inizio di ogni anno, tali limiti di reddito, verranno adeguati sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita rilevato nell'anno precedente.
Per i lavoratori autonomi, oltre al reddito dichiarato, verranno presi in considerazione tutti gli elementi relativi al tipo di attività svolta, nonché alle dimensioni della stessa.
A seguito della predetta verifica e quindi anche a prescindere dalla documentazione presentata, potrà essere considerato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione competente, un reddito superiore a quello dichiarato.

Art. 6

L'ammissione ai benefici economici previsti dal presente disciplinare è di competenza della Giunta Municipale la quale decide anche l'ammontare degli stessi, sulla scorta dell'istruttoria operata dall'Ufficio e sentito il parere della apposita Commissione la quale è competente a proporre l'ammontare del contributo in parola.
La richiesta di parere della predetta Commissione è sempre obbligatoria per i contributi a carattere continuativo, mentre è facoltativa per quelli straordinari quando questi non superino le 300.000 £.
In caso di acclarata urgenza e solo per l'erogazione di contributi straordinari, la Giunta Municipale, con delibera motivata, può derogare al predetto limite di spesa prescindendo dal parere della Commissione.

Art. 7

Ai fini dell'individuazione della documentazione che dovrà produrre il richiedente, nonchè ai fini dell'istruttoria della richiesta, si fa rimando, fatto salvo quanto previsto ai precedenti arrtt. 5 e 6 e per quanto compatibilmente con il presente disciplinare, rispettivamente agli arrtt. 4 e 5 del Regolamento disciplinante l'erogazione di contributi in caso di ricovero in case di riposo o protette.
E' demandato alla Commissione competente stabilire quale, tra la documentazione prevista nel presente disciplinare nonché in quello a cui si fa riferimento al precedente comma, possa essere sostituita da autocertificazione ai sensi della Legge 04.01.1996 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.