Estratto del Regolamento Comunale di Assistenza Domiciliare

Copia integrale del regolamento per l'assistenza economica è disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 2

L'intervento del Servizio può avvenire su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari o su segnalazione di altri servizi socio-sanitari. L'assunzione d'ogni caso deve comunque essere concordata con il singolo anziano e con i suoi familiari più stretti.

Art. 3

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a:
- anziani soli o coppie di anziani soli autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
- anziani non autosufficienti inseriti in un nucleo familiare;
- anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni
familiari;
- persone con patologie invalidanti croniche, dovute a disabilità psico-fisiche;
- malati oncologici terminali per i quali viene attivato il NODO (nucleo operativo
domiciliare oncologico); l'assistenza domiciliare per l'utenza in NODO è da
considerarsi prioritaria, gratuita ed in deroga ad ogni lista di attesa.

Art. 5

Il Servizio d'Assistenza Domiciliare, compatibilmente con la dotazione organica del servizio, nonchè delle disponibilità economiche, fornisce le seguenti prestazioni:
a. igiene e cura della persona e del suo ambiente di vita;
b. interventi igienico-sanitari semplici, sotto il controllo del Medico di Medicina
Generale;
c. stimolo e supporto alla partecipazione dell'anziano a momenti di vita di comunità,
a vari livelli;
d. relazioni e pratiche medico-sanitarie.

Art. 7

Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare hanno l'obbligo di contribuire al costo del servizio in ragione di una tariffa oraria stabilita ed aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione; gli importi sono da considerarsi relativi ad un'ora di servizio ed a prestazione erogata.
L'obbligo di cui sopra riguarda anche i familiari tenuti al mantenimento come previsto dall'art. 403 del Codice Civile. I criteri per la determinazione delle quote di contribuzione sono i seguenti:

REDDITO MENSILE ANZIANO
COSTO DEL SERVIZIO ORARIO/A PRESTAZIONE
% DA DTRARRE DAL COSTO DEL SERVIZIO E DA MOLTIPLICARE PER LE ORE DI SERVIZIO EFFETTUATE
Fino al minimo sociale INPS XX per anziano autosufficiente
XX per anziano non autosufficiente
ESENTE
Dal minimo sociale INPS
a £ 1.000.000
XX per anziano autosufficiente
XX per anziano non autosufficiente
30%
Da £ 1.000.001
a £ 1.500.000
XX per anziano autosufficiente
XX per anziano non autosufficiente
20%
Da £ 1.500.001 e oltre XX per anziano autosufficiente
XX per anziano non autosufficiente
Contribuzione al 100%

 

In presenza di gravi problematiche sociali nell'ambito del nucleo familiare o, viceversa, di evidenti condizioni economiche favorevoli (fabbricati, terreni, ecc.), è consentita la facoltà di valutazioni discrezionali al fine della collocazione nelle fasce di reddito di cui sopra. Per la determinazione della fascia d'appartenenza saranno altresì considerati tutti i redditi del soggetto interessato ivi compresa l'indennità d'accompagnamento. Saranno detratti dal reddito calcolato secondo i criteri di cui sopra, eventuali canoni d'affitto per 12 mensilità.

Art. 8
Hanno altresì l'obbligo a contribuire al costo del servizio, secondo le medesime fasce di reddito di cui all'art. 7, i familiari tenuti al mantenimento così come individuati dall'art. 403 del Codice Civile. Il reddito preso in considerazione è quello imponibile. Nel caso in cui il familiare tenuto abbia, a sua volta, dei familiari a carico, dal reddito calcolato, sono detratti £ 3.000.000 annui per il primo familiare a carico e £ 2.000.000 annui per ogni altro familiare a carico.