Copia integrale del
regolamento per l'assistenza economica è disponibile presso
l'Ufficio Servizi Sociali.
Art. 2
L'intervento del Servizio può avvenire su richiesta dell'interessato
o dei suoi familiari o su segnalazione di altri servizi socio-sanitari.
L'assunzione d'ogni caso deve comunque essere concordata con il
singolo anziano e con i suoi familiari più stretti.
Art. 3
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a:
- anziani soli o coppie di anziani soli autosufficienti o parzialmente
non autosufficienti;
- anziani non autosufficienti inseriti in un nucleo familiare;
- anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti
situazioni
familiari;
- persone con patologie invalidanti croniche, dovute a disabilità
psico-fisiche;
- malati oncologici terminali per i quali viene attivato il NODO
(nucleo operativo
domiciliare oncologico); l'assistenza domiciliare per l'utenza
in NODO è da
considerarsi prioritaria, gratuita ed in deroga ad ogni lista
di attesa.
Art. 5
Il Servizio d'Assistenza Domiciliare, compatibilmente con la dotazione
organica del servizio, nonchè delle disponibilità
economiche, fornisce le seguenti prestazioni:
a. igiene e cura della persona e del suo ambiente di vita;
b. interventi igienico-sanitari semplici, sotto il controllo del
Medico di Medicina
Generale;
c. stimolo e supporto alla partecipazione dell'anziano a momenti
di vita di comunità,
a vari livelli;
d. relazioni e pratiche medico-sanitarie.
Art. 7
Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare hanno l'obbligo
di contribuire al costo del servizio in ragione di una tariffa
oraria stabilita ed aggiornata periodicamente dalla Giunta Comunale
con apposita deliberazione; gli importi sono da considerarsi relativi
ad un'ora di servizio ed a prestazione erogata.
L'obbligo di cui sopra riguarda anche i familiari tenuti al mantenimento
come previsto dall'art. 403 del Codice Civile. I criteri per la
determinazione delle quote di contribuzione sono i seguenti:
REDDITO MENSILE
ANZIANO |
COSTO DEL SERVIZIO
ORARIO/A PRESTAZIONE |
% DA DTRARRE DAL
COSTO DEL SERVIZIO E DA MOLTIPLICARE PER LE ORE DI SERVIZIO
EFFETTUATE |
| Fino al minimo sociale INPS |
XX per anziano autosufficiente
XX per anziano non autosufficiente |
ESENTE |
Dal minimo sociale INPS
a £ 1.000.000 |
XX per anziano autosufficiente
XX per anziano non autosufficiente |
30% |
Da £ 1.000.001
a £ 1.500.000 |
XX per anziano autosufficiente
XX per anziano non autosufficiente |
20% |
| Da £ 1.500.001 e oltre |
XX per anziano autosufficiente
XX per anziano non autosufficiente |
Contribuzione al 100% |
In presenza di gravi
problematiche sociali nell'ambito del nucleo familiare o, viceversa,
di evidenti condizioni economiche favorevoli (fabbricati, terreni,
ecc.), è consentita la facoltà di valutazioni discrezionali
al fine della collocazione nelle fasce di reddito di cui sopra.
Per la determinazione della fascia d'appartenenza saranno altresì
considerati tutti i redditi del soggetto interessato ivi compresa
l'indennità d'accompagnamento. Saranno detratti dal reddito
calcolato secondo i criteri di cui sopra, eventuali canoni d'affitto
per 12 mensilità.
Art. 8
Hanno altresì l'obbligo a contribuire al costo del servizio,
secondo le medesime fasce di reddito di cui all'art. 7, i familiari
tenuti al mantenimento così come individuati dall'art.
403 del Codice Civile. Il reddito preso in considerazione è
quello imponibile. Nel caso in cui il familiare tenuto abbia,
a sua volta, dei familiari a carico, dal reddito calcolato, sono
detratti £ 3.000.000 annui per il primo familiare a carico
e £ 2.000.000 annui per ogni altro familiare a carico.