Sono interventi di manutenzione straordinaria
i seguenti lavori:
1- le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che le stesse non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
d'uso;
2- il rifacimento totale di intonaci, recinzioni, di manti di
copertura e pavimentazioni esterne, con modificazioni dei tipi
dei materiali esistenti, delle tinte, nonchè il rifacimento
ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
3- il consolidamento e risanamento delle strutture verticali interne
ed esterne compreso il taglio delle strutture alla base per isolamento
dall'umidità;
4- la sostituzione parziale e totale di strutture portanti orizzontali
o verticali, senza modifica delle quote dello stato di fatto;
5- la ridistribuzione interna di singole unità immobiliari
al fine di razionalizzarne l'uso anche attraverso la demolizione,
la ricostruzione o la modifica di pareti interne tenendo tuttavia
presente che per queste opere vanno comunque osservati i vincoli
di intervento concernenti gli edifici soggetti a restauro scientifico
e a restauro e risanamento conservativo;
6- le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti
e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico degli edifici
industriali e artigianali purché le stesse non comportino
aumento della superficie utile e/o variazione della destinazione
d'uso e del tipo di produzione;
7- le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al
servizio di edifici già esistenti;
8- le occupazionio di suolo mediante deposito di materiali o esposizione
di merci a cielo libero;
9- le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino
la coltivazione di cave o torbiere, o gli edifici individuati
come aventi valore storico - architettonico e/o tipologico - ambientale.
La manutenzione straordinaria, qualora comporti il rifacimento
o la modifica di opere preesistenti, interessando almeno il 50%
dei muri di tamponamento, oppure il 50% dei solai di sottotetto
o di copertura, oppure il 50% dei pavimenti che insistono su spazi
aperti, si identifica con la "ristrutturazione" ai sensi
dell'Art. 1 del DPR 1052/1977; in tal caso, sentita la Commissione
Edilizia Comunale, il Sindaco può sottoporre l'intervento
agli obblighi di cui all'Art. 18 del medesimo DPR circa l'isolamento
termico.
Norme di riferimento
Legge n. 457 del 5 agosto 1978, art. 48;
D. Lgs. 29/10/99 il 490.