AREA ASSETTO ED USO DEL PATRIMONIO >edilizia privata >  opere di manutenzione straordinaria

Sono interventi di manutenzione straordinaria i seguenti lavori:

1- le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che le stesse non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

2- il rifacimento totale di intonaci, recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazioni dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte, nonchè il rifacimento ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

3- il consolidamento e risanamento delle strutture verticali interne ed esterne compreso il taglio delle strutture alla base per isolamento dall'umidità;

4- la sostituzione parziale e totale di strutture portanti orizzontali o verticali, senza modifica delle quote dello stato di fatto;

5- la ridistribuzione interna di singole unità immobiliari al fine di razionalizzarne l'uso anche attraverso la demolizione, la ricostruzione o la modifica di pareti interne tenendo tuttavia presente che per queste opere vanno comunque osservati i vincoli di intervento concernenti gli edifici soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo;

6- le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico degli edifici industriali e artigianali purché le stesse non comportino aumento della superficie utile e/o variazione della destinazione d'uso e del tipo di produzione;

7- le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

8- le occupazionio di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;

9- le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere, o gli edifici individuati come aventi valore storico - architettonico e/o tipologico - ambientale.

La manutenzione straordinaria, qualora comporti il rifacimento o la modifica di opere preesistenti, interessando almeno il 50% dei muri di tamponamento, oppure il 50% dei solai di sottotetto o di copertura, oppure il 50% dei pavimenti che insistono su spazi aperti, si identifica con la "ristrutturazione" ai sensi dell'Art. 1 del DPR 1052/1977; in tal caso, sentita la Commissione Edilizia Comunale, il Sindaco può sottoporre l'intervento agli obblighi di cui all'Art. 18 del medesimo DPR circa l'isolamento termico.

Norme di riferimento
Legge n. 457 del 5 agosto 1978, art. 48;
D. Lgs. 29/10/99 il 490.