Sono interventi di manutenzione ordinaria
i seguenti lavori:
1- le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
2- la pulitura esterna e la ripresa parziale di intonaci senza
alterazione delle tinte esistenti e dei materiali;
3- la pulitura, la riparazione e la sostituzione o tinteggiatura
di infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni
esterne, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle
tinte o delle tecnologie;
4- il rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione
dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
5- la riparazione e l'ammodernamento di impianti tecnici che non
comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali
per servizi igienici e tecnologici;
6- la tinteggiatura, la pittura e il rifacimento degli intonaci
interni;
7- la riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;
8- la riparazione di pavimenti interni;
9- le opere di riparazione degli impianti tecnologici negli edifici
artigianali e industriali.
10- interventi da eseguire negli edifici soggetti alla disciplina
particolareggiata del PRG vigente e/o vincolati ai sensi del Dlg
29/10/99 n. 490;
Norme di riferimento
Legge n. 457 del 5 agosto 1978;
Dlg 29/10/99 n. 490.