Legge
9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati."
(Pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21)
1. 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero
alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati
dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono
redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal
comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1).
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre
livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformità degli elaborati
alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
(1)Si ricorda che con Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n.
236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) sono state approvate le
citate prescrizioni tecniche.
2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da
attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge
30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché
la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità
dei ciechi all'intemo degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea
del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita
la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo
del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala
nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di
rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori
e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile.
3. 1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate
in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni
o di uso comune a più fabbricati (2).
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui
agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui
tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto
alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
(2) Si ricorda che il comma è stato cosí sostituito
dall'art. 1 della Legge 27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio
1989, n. 48).
4. 1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile
sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate,
competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo,
ove necessario, apposite prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale
ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta
giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per
i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi
giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia
possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene
tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della
natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza
in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento
a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.
5. 1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica
ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089,
sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della
predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a
provedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda,
anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
6. 1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2,
da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione
degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione
di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto
alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della
stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
7. 1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2
non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione.
Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo
26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio
dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo
26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma
di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori
esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio,
si applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui
all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni ed integrazioni.
8. 1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative
alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è
allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap
e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla
quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché
le difficoltà di accesso.
9. 1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in
edifici già esistenti, anche se edibiti a centri o istituti
residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono
concessi contributi a fondo perduto con le modalità di
cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi
a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore
di handicap (3).
2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente
sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato
del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta
per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e
altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli
articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali
permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative
alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano
a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché
i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole
"mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione",
sono sostituite dalle parole "mezzi necessari per la deambulazione,
la locomozione e il sollevamento". La presente disposizione
ha effetto dal 1° gennaio 1988.
(3) Si ricorda che il comma è stato cosí modificato
dall'art. 2, L. 27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989,
n. 48).
10. 1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il
Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i
Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane
e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni
ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le
somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità
attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati
che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce
con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap
riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione
dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine,
tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi
restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
11. 1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del
comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere
da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di
ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il
31 luglio (4).
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo
8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il
fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute
ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette
entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma
4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione
alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
(4) Si ricorda che il comma è stato cosí modificato
dall'art. 3, L. 27 febbraio 1989, n. 62 (G.U. 27 febbraio 1989,
n. 48).
12. 1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con
lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al
predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso
dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento
delle barriere architettoniche negli edifici" per lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento
sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.