PROSPETTO
RIEPILOGATIVO ALIQUOTE, DETRAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO ICI
Prospetto
informativo ICI 2011
Che cos’è?
I’ICI è un’imposta comunale sugli immobili
che è dovuta nel caso di possesso di fabbricati, terreni
agricoli ed aree fabbricabili a qualunque uso destinati.
Chi deve pagarla?
Sono soggetti al pagamento dell'I.C.I. :
- Il proprietario;
- L’usufruttuario;
- Il titolare del diritto di uso o abitazione;
- Il titolare del diritto di enfiteusi;
- Il titolare del diritto di superficie;
- Il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria;
- Il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.
Come si calcola l’ICI
L’ICI si calcola applicando al valore del fabbricato le
aliquote deliberate dal Comune.
Come si determina il valore dei fabbricati?
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore si ottiene applicando
alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, vigente
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
- 34 per la categoria catastale C/1;
- 50 per il gruppo catastale D e la categoria catastale A/10;
- 100 per i gruppi catastali A,B, C escluse le categorie catastali
A/10 e C/1.
Per i fabbricati non iscritti in catasto (nonché per i
fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti
anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari,
che influiscono sull'ammontare della rendita catastale) il valore
è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati
similari già iscritti, rivalutata del 5% ("rendita
presunta").
Per le aree fabbricabili è costituito dal valore venale
in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di
imposizione. Si precisa che la base imponibile è costituita
dal valore dell'area anche nei seguenti casi:
- Utilizzazione edificatoria dell'area;
- Demolizione del fabbricato;
- Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- Interventi di ristrutturazione edilizia;
- Interventi di ristrutturazione urbanistica.
Il Comune ha fissato i seguenti valori venali medi delle aree
fabbricabili ai fini di limitare il proprio potere di accertamento:
Valori
medi aree fabbricabili anni 1997 - 1998 - 1999
Valori
medi aree fabbricabili anni 2000 - 2001
Valori
medi aree fabbricabili anni 2002-2003
Valori
minimi Aree fabbricabili anno 2004
Valori
minimi Aree fabbricabili anno 2005
Valori
minimi Aree fabbricabili anno 2006
Aree
fabbricabili anno 2007
Aree
fabbricabili anno 2008
Aree
fabbricabili anno 2009
Aree fabbricabili anno 2010
Aree fabbricabili anno 2011
Per
i terreni agricoli il valore si ottiene moltiplicando per 75 il
reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%.
Attenzione:
i terreni agricoli del Comune di Quattro Castella sono parzialmente
esenti dall'ICI in quanto ricadenti in aree collinari svantaggiate.
Elenco
terreni agricoli esenti ICI (.PDF).
Quale aliquota si applica a Quattro Castella?
Alla base imponibile vanno applicate le aliquote e detrazioni
approvate ogni anno dalla Giunta con una apposita deliberazione.
Con deliberazione
di C.C. n.
17 del 24/03/2011
il Comune ha confermato le aliquote
e detrazioni ICI stabilite per l'anno 2007.
Aliquote
e detrazioni ICI 2007
Aliquote
ICI anno 2011:
Aliquota per abitazione principale dei soggetti passivi: 6,5 per
mille
Aliquota per abitazione locata con contratto registrato: 6,5 per
mille
Aliquota per alloggi non locati (sfitti, cioè vuoti o tenuti
a disposizione): 7 per mille
Aliquota per abitazioni concesse
in comodato a parenti fino al terzo grado per la dimora abituale
risultante da iscrizione anagrafica: 6,5 per mille
Aliquota
per enti senza scopo di lucro (sportivi, sociali, culturali, assistenziali):
6,5 per mille
Aliquota per aree fabbricabili: 7 per mille
Aliquota
ordinaria (tutti gli altri tipi di immobili, terreni agricoli):
6,5 per mille
Agevolazioni
ed esenzioni
Detrazione ordinaria
per abitazione principale ………………………………………………
Euro 160,00
A decorrere dall’anno d’imposta 2008 è esclusa
dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria
catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione
sopra indicata. Per abitazione principale si intende l’unità
immobiliare nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.
La medesima esenzione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione
principale, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole
a servizio dell’abitazione principale e della stessa costituenti
parte integrante anche se distintamente iscritte in catasto, intendendo
come tali le unità immobiliari classificate nelle categorie
catastali C/2 (limitatamente ad una cantina e una soffitta) ed
un immobile di categoria C/6 o C/7.
Sono altresì escluse dall’ICI, in quanto equiparate
all’abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari;
- la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio non ne risulta assegnatario,
a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà
o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata.
Quando e come si paga?
A
partire dall'anno di imposta 2007 il limite minimo di versamento
è pari a Euro 2,50 di imposta annua.
Il
versamento deve essere effettuato in due rate:
- prima rata: entro il 16 giugno, pari al 50%
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.
- seconda rata: deve essere versata dal 1º al 16
dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il contribuente può provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 16 giugno.
Il
versamento deve essere ARROTONDATO ALL'EURO
(per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi
o per eccesso se superiore) e si effettua sul c/c postale N°
13680996 intestato a: COMUNE QUATTRO
CASTELLA - I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA , utilizzando
gli appositi bollettini ICI a disposizione presso gli Uffici Postali
o l'Ufficio Tributi Comunale. Il versamento può essere
eseguito:
1)
presso gli Uffici Postali
2)
presso la Sede Comunale tramite BANCOMAT
( no carta di credito ) senza aggravi
o commissioni per il contribuente. Il contribuente deve
presentarsi presso l' UFFICIO TRIBUTI (Piazza
Dante 1 - 1° piano - dal lunedì al sabato dalle 8.30
alle 13.00) con il bollettino di c.c.p. per l'I.C.I. ordinaria
già compilato
3)
tramite modello F24 (Codice ente: H122 – Codici tributo: 3901
Abitaz. principale - 3902 Terreni agricoli - 3903 Aree fabbricabili
- 3904 Altri fabbricati)
4)
tramite internet con bonifico bancario o carta di credito collegandosi
all'indirizzo
https://pagamenti.comune.re.it/
Dichiarazioni:
Il D.L. 223/2006, art.
37, comma 53, ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione
ICI a partire dalla data di emanazione del provvedimento dell'Agenzia
del Territorio attestante l'effettiva operatività del sistema
di circolazione e fruizione dei dati catastali.
Tale provvedimento è stato emanato il 18 dicembre 2007.
Quindi a partire da tale data non è più obbligatoria
la presentazione della dichiarazione ICI, ad eccezione degli adempimenti
previsti in materia di riduzione dell'imposta (esenzioni, riduzioni,
agevolazioni) .
La dichiarazione ICI resta inoltre obbligatoria in tutti quei
casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano
da atti per i quali non sono applicabili da parte dei notai le
procedure telematiche di trasmissione dei dati concernenti la
compravendita di immobili, ai fini dell'aggiornamento automatico
delle banche dati catastali e della conservatoria dei registri
immobiliari (art. 3-bis del D.Lgs. 463/97 concernente la disciplina
del modello unico informatico).
La dichiarazione va presentata anche quando l'atto costitutivo,
modificativo o traslativo del diritto ha ad oggetto un'area fabbricabile.
Il valore dell'area fabbricabile deve essere dichiarato dal contribuente,
così come devono essere dichiarate le variazioni del valore
dell'area successivamente intervenute.
Le casistiche per le quali permane l'obbligo dichiarativo sono
elencate nelle istruzioni
per la compilazione della dichiarazione ICI.
La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo utilizzando
moduli conformi al modello approvato con Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 12/05/2009 (disponibili gratuitamente
presso l'Ufficio Tributi o scaricabili) - Scarica
modello
La dichiarazione va presentata nell'esercizio successivo rispetto
all'anno in cui si sono verificate le variazioni oggetto di dichiarazione
.
La dichiarazione ICI
deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune
di Quattro Castella o spedita tramite raccomandata senza ricevuta
di ritorno, entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi.