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PROSPETTO RIEPILOGATIVO ALIQUOTE, DETRAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO ICI

ANNO 2008

Prospetto informativo ICI 2008


Che cos’è?
I’ICI è un’imposta comunale sugli immobili che è dovuta nel caso di possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili a qualunque uso destinati.

Chi deve pagarla?
Sono soggetti al pagamento dell'I.C.I. :
- Il proprietario;
- L’usufruttuario;
- Il titolare del diritto di uso o abitazione;
- Il titolare del diritto di enfiteusi;
- Il titolare del diritto di superficie;
- Il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria;
- Il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

Come si calcola l’ICI
L’ICI si calcola applicando al valore del fabbricato le aliquote deliberate dal Comune.

Come si determina il valore dei fabbricati?
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
- 34 per la categoria catastale C/1;
- 50 per il gruppo catastale D e la categoria catastale A/10;
- 100 per i gruppi catastali A,B, C escluse le categorie catastali A/10 e C/1.

Per i fabbricati non iscritti in catasto (nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale) il valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti, rivalutata del 5% ("rendita presunta").

Per le aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Si precisa che la base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei seguenti casi:
- Utilizzazione edificatoria dell'area;
- Demolizione del fabbricato;
- Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- Interventi di ristrutturazione edilizia;
- Interventi di ristrutturazione urbanistica.

Il Comune ha fissato i seguenti valori venali medi delle aree fabbricabili ai fini di limitare il proprio potere di accertamento:

Valori medi aree fabbricabili anni 1997 - 1998 - 1999

Valori medi aree fabbricabili anni 2000 - 2001

Valori medi aree fabbricabili anni 2002-2003

Valori minimi Aree fabbricabili anno 2004

Valori minimi Aree fabbricabili anno 2005

Valori minimi Aree fabbricabili anno 2006

Aree fabbricabili anno 2007

Aree fabbricabili anno 2008

Per i terreni agricoli il valore si ottiene moltiplicando per 75 il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%.

Attenzione: i terreni agricoli del Comune di Quattro Castella sono parzialmente esenti dall'ICI in quanto ricadenti in aree collinari svantaggiate. Elenco terreni agricoli esenti ICI (.PDF).



Quale aliquota si applica a Quattro Castella?
Alla base imponibile vanno applicate le aliquote e detrazioni approvate ogni anno dalla Giunta con una apposita deliberazione. Con deliberazione di C.C. n. 4 del 10/01/2008 il Comune ha confermato le aliquote e detrazioni ICI stabilite per l'anno 2007.

Aliquote e detrazioni ICI 2007

Aliquote ICI anno 2008:
Aliquota per abitazione principale dei soggetti passivi: 6,5 per mille
Aliquota per abitazione locata come abitaz. princ. con contratto registrato: 6,5 per mille
Aliquota per alloggi non locati (sfitti, cioè vuoti o tenuti a disposizione): 7 per mille
Aliquota per il primo garage di pertinenza dell'abitazione principale: 6,5 per mille
Aliquota per enti senza scopo di lucro (sportivi, sociali, culturali, assistenziali): 6,5 per mille
Aliquota per abitazioni concesse in uso gratuito ad un familiare per la dimora abituale risultante da iscrizione anagrafica: 6,5 per mille
Aliquota per aree fabbricabili: 7 per mille

Aliquota ordinaria (tutti gli altri tipi di immobili, terreni agricoli): 6,5 per mille

 

Agevolazioni

Detrazione ordinaria per abitazione principale ……………………………………………… Euro 160,00

A decorrere dall’anno d’imposta 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione sopra indicata. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.
La medesima esenzione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e della stessa costituenti parte integrante anche se distintamente iscritte in catasto, intendendo come tali le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (limitatamente ad una cantina e una soffitta) ed un immobile di categoria C/6 o C/7.
Sono altresì escluse dall’ICI, in quanto equiparate all’abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



Quando e come si paga?

A partire dall'anno di imposta 2007 il limite minimo di versamento è pari a Euro 2,50 di imposta annua.

Il versamento deve essere effettuato in due rate:
- prima rata: entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.
- seconda rata: deve essere versata dal 1º al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il contribuente può provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento deve essere ARROTONDATO ALL'EURO (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore) e si effettua sul c/c postale N° 13680996 intestato a: COMUNE QUATTRO CASTELLA - I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA , utilizzando gli appositi bollettini ICI a disposizione presso gli Uffici Postali o l'Ufficio Tributi Comunale. Il versamento può essere eseguito:

 

1)  presso gli Uffici Postali

2)  presso la Sede Comunale tramite BANCOMAT ( no carta di credito ) senza aggravi o commissioni per il contribuente. Il contribuente deve presentarsi presso l' UFFICIO TRIBUTI (Piazza Dante 1 - 1° piano - dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00) con il bollettino di c.c.p. per l'I.C.I. ordinaria già compilato

3)  presso le banche che hanno stipulato una convenzione col Comune (si precisa che tali banche per il servizio svolto possono applicare una commissione a carico del contribuente):

•  BIPOP-CARIRE s.p.a. filiale di Quattro Castella P.zza Garibaldi n. 12
•  BIPOP-CARIRE s.p.a. filiale   di Montecavolo Via F.lli Cervi n. 48
•  BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA (ex Banco S. Geminiano e S. Prospero) filiale di Puianello Via Taddei n. 7
•  CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA - CARIPARMA & PIACENZA filiale di Montecavolo Piazza Matteotti n. 7
•  BANCA DI CAVOLA E SASSUOLO filiale di Montecavolo - Via F.lli Cervi n. 34
•  BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA filiale di Quattro Castella - P.zza Garibaldi n. 3

4)      tramite internet con bonifico bancario o carta di credito collegandosi all'indirizzo

         http://pagamenti.pianotelematico.re.it/
5)           tramite modello F24 (Codice ente: H122 – Codici tributo: 3901 Abitaz. principale - 3902 Terreni agricoli - 3903 Aree fabbricabili - 3904 Altri fabbricati)



Dichiarazioni:
nell’anno 1993 è stato fatto obbligo a tutti i soggetti passivi di presentare dichiarazione degli immobili posseduti al 1 gennaio 1993.
Per gli anni successivi la dichiarazione deve essere presentata soltanto se vi sono state variazioni negli immobili posseduti, sia in ordine alla proprietà, usufrutto, diritto di uso od abitazione, sia in ordine alla consistenza degli immobili stessi.
L’eventuale dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo utilizzando moduli conformi al modello ministeriale (disponibili presso l’Ufficio Tributi). La dichiarazione va presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.