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Art. 79 - ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Nei cimiteri di cui al precedente art. 25 il Comune assicura, in gestione diretta o mediante appalto, il servizio di illuminazione votiva dei manufatti costruiti dall'Ente, delle sepolture in campo comune e dei manufatti realizzati dai privati su aree date in concessione.
2. Per usufruire del servizio in parola i concessionari dovranno inoltrare apposita domanda di abbonamento mediante l'utilizzo del modulo predisposto dall'Amministrazione, la quale si reserva di dar corso alla domanda stessa dopo aver verificato se sia possibile eseguire subito l'impianto.
3. La durata dell'abbonamento non può essere inferiore all'anno. Essa decorre dal 1^ di ogni mese, e sempre dopo il versamento dell'importo del primo canone annuale e del contributo di primo impianto a fondo perduto, secondo le tarife previste. Il canone annuale è frazionabile in dodicesimi ed esso deve essere corrisposto annualmente in via anticipata. Esso è comprensivo delle spese di manutenzione, riparazione, consumo energia elettrica e sostituzione di lampade.
4. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere e subaffittare la corrente e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile e penale, rimanendo in facoltà del Comune, di interrompere anche il servizio a discrezione dell'Ente stesso.
5. La durata dell'abbonamento si intende alla sua scadenza rinnovata per tacito consenso, di anno in anno, se l'utente non avrà dato disdetta almeno un mese prima della scadenza, con lettera raccomandata diretta al Comune.
6. Tutti i pagamenti debbono essere fatti all'utente al Tesoriere Comunale negli otto giorni successivi alla scadenza della rata. In caso di inosservanza del termine citato il Comune, senza preavviso alcuno, ha facoltà di sospendere il servizio senza diritto dell'abbonato di richiedere indennizzo.
7. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente a cura del Comune; si intende che l'impianto riguarda la sola presa di corrente e cioè la fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione in cavetto a norma, con relativa scatola di presa, gli speciali portalampade o lampadine di apposita costruzione escludendosi quindi ogni e qualunque altra opera decorativa od artistica, che rimangono a completo carico dell'abbonato. Per qualsiasi modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto già esistente, le spese saranno a carico dell'abbonato stesso.
8. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, per violenti uragani o altri eventi atmosferici, incendi ed in genere per il fatto di terzi.
9. Qualunque reclamo deve essere fatto per iscritto. A tal fine presso ogni cimitero il Comune tiene a disposizione degli abbonati un apposito registro per annotarvi eventuali reclami. L'abbonato per tale motivo non ha diritto di sospendere i pagamenti come sopra stabiliti.
10. Il Comune si riserva il diritto di modificare sia in più che in meno le presenti condizioni di abbonamento, sempre quando lo ritenesse opportuno per il migliore andamento del servizio o quando venissero a mutarsi le attuali condizioni del mercato.
11. Le violazioni alle disposizioni delle presenti norme, quando il fatto non costituisca reato perseguibile a norma di legge, sono punibili in base alla normativa vigente.