Art. 79 - ILLUMINAZIONE VOTIVA
1. Nei cimiteri di cui al precedente art. 25 il Comune assicura,
in gestione diretta o mediante appalto, il servizio di illuminazione
votiva dei manufatti costruiti dall'Ente, delle sepolture in campo
comune e dei manufatti realizzati dai privati su aree date in
concessione.
2. Per usufruire del servizio in parola i concessionari dovranno
inoltrare apposita domanda di abbonamento mediante l'utilizzo
del modulo predisposto dall'Amministrazione, la quale si reserva
di dar corso alla domanda stessa dopo aver verificato se sia possibile
eseguire subito l'impianto.
3. La durata dell'abbonamento non può essere inferiore
all'anno. Essa decorre dal 1^ di ogni mese, e sempre dopo il versamento
dell'importo del primo canone annuale e del contributo di primo
impianto a fondo perduto, secondo le tarife previste. Il canone
annuale è frazionabile in dodicesimi ed esso deve essere
corrisposto annualmente in via anticipata. Esso è comprensivo
delle spese di manutenzione, riparazione, consumo energia elettrica
e sostituzione di lampade.
4. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare
o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere e
subaffittare la corrente e fare quanto possa, in qualunque modo,
apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori
saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra
azione civile e penale, rimanendo in facoltà del Comune,
di interrompere anche il servizio a discrezione dell'Ente stesso.
5. La durata dell'abbonamento si intende alla sua scadenza rinnovata
per tacito consenso, di anno in anno, se l'utente non avrà
dato disdetta almeno un mese prima della scadenza, con lettera
raccomandata diretta al Comune.
6. Tutti i pagamenti debbono essere fatti all'utente al Tesoriere
Comunale negli otto giorni successivi alla scadenza della rata.
In caso di inosservanza del termine citato il Comune, senza preavviso
alcuno, ha facoltà di sospendere il servizio senza diritto
dell'abbonato di richiedere indennizzo.
7. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente a cura del Comune;
si intende che l'impianto riguarda la sola presa di corrente e
cioè la fornitura ed esecuzione della conduttura di derivazione
in cavetto a norma, con relativa scatola di presa, gli speciali
portalampade o lampadine di apposita costruzione escludendosi
quindi ogni e qualunque altra opera decorativa od artistica, che
rimangono a completo carico dell'abbonato. Per qualsiasi modifica
richiesta dall'abbonato ad un impianto già esistente, le
spese saranno a carico dell'abbonato stesso.
8. Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni
dipendenti dalla corrente elettrica, per guasti o danni causati
da forza maggiore, per riparazioni alla rete, per violenti uragani
o altri eventi atmosferici, incendi ed in genere per il fatto
di terzi.
9. Qualunque reclamo deve essere fatto per iscritto. A tal fine
presso ogni cimitero il Comune tiene a disposizione degli abbonati
un apposito registro per annotarvi eventuali reclami. L'abbonato
per tale motivo non ha diritto di sospendere i pagamenti come
sopra stabiliti.
10. Il Comune si riserva il diritto di modificare sia in più
che in meno le presenti condizioni di abbonamento, sempre quando
lo ritenesse opportuno per il migliore andamento del servizio
o quando venissero a mutarsi le attuali condizioni del mercato.
11. Le violazioni alle disposizioni delle presenti norme, quando
il fatto non costituisca reato perseguibile a norma di legge,
sono punibili in base alla normativa vigente.