Per commercio su aree private si intende
l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti
merci in nome e per conto proprio e le vende, su aree private
in sede fissa, ditrettamente al consumatore privato.
ESERCIZI FINO
A 250 MQ DI SUPERFICIE DI VENDITA AL DETTAGLIO:
- COMUNICAZIONE APERTURA
- AMPLIAMENTO
- TRASFERIMENTO
- VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO
- SUBINGRESSO
- CESSAZIONE
Esercizi fino a 250
mq di Superficie Vendita al Dettaglio: Comunicazione Apertura,
Ampliamento, Trasferimento, Variazioni del Settore Merceologico,
Subingresso Cessazione
Requisiti
Il titolare, o il Legale rappresentante in caso di Società,
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5
commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/98.
Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata
in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo
edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata
con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui
al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona
a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva
o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per
uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi
speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti
sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi
del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o
si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa
la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza.
Se l'attività commerciale è relativa al settore
alimentare, il titolare o in caso di società il LegaleRappresentante
o la persona preposta all'attività commerciale, deve essere
in possesso anche dei requisiti previsti dall' articolo 5 comma
5 dal D.Lgs.114/98.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio
relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata
nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito
a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale
per il commercio relativo al settore merceologico alimentare,
istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome
di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio
di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per
almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi
di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore,
in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione
all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti
il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno
dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c)
dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988,
n. 375.
Requisiti del locale in cui sarà ubicato l'esercizio commerciale
I locali devono avere conformi destinazione d'uso e abitabilità.
Se vengono posti in vendita generi alimentari l'attività
è subordinata al rilascio del certificato e/o autorizzazione
sanitaria, il primo da richiedere alla AUSL Servizio di Igene
Pubblica, la seconda al Settore Attività Produttive del
Comune - Ufficio Autorizzazioni Sanitarie.
Nella comunicazione di inizio attività devono essere indicati,
nell'apposito spazio, gli estremi, (n. protocollo, data di rilascio)
dei documenti sopraindicati.
La comunicazione va presentata compilando apposita modulistica:
commerciodettagliovicinato
(PDF)
L'attività può
essere iniziata decorsi non meno di 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte del Comune
Attenzione
PER APRIRE UN NEGOZIO DI TABACCHI, GIORNALI E RIVISTE è
necessario rivolgersi al competente sevizio comunale negli orari
di ricevimento al pubblico.
Normativa
D.Lgs. N. 114 del 31-3-1998
ESERCIZI SUPERIORE
A 250 MQ DI SUPERFICIE DI VENDITA AL DETTAGLIO:
- COMUNICAZIONE APERTURA
- AMPLIAMENTO
- TRASFERIMENTO
- VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO
- SUBINGRESSO
- CESSAZIONE
PER L'APERURA, L'AMPLIAMENTO
E TRASFERIMENTO DI UN ESERCIZIO CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE
A 250 MQ OCCORRE RIVOLGERSI AL COMPETENTE SEVIZIO NEGLI ORARI
DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO.
SI METTE COMUNQUE A DISPOSIZIIONE IL MODULO MINISTERIALE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE SUDDETTE, UTILIZZABILE ANCHE PER
LE RICHIESTE DEL SUBINGRESSO, VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO
E PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'