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Per commercio su aree private si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le vende, su aree private in sede fissa, ditrettamente al consumatore privato.

ESERCIZI FINO A 250 MQ DI SUPERFICIE DI VENDITA AL DETTAGLIO:
- COMUNICAZIONE APERTURA
- AMPLIAMENTO
- TRASFERIMENTO
- VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO
- SUBINGRESSO
- CESSAZIONE

Esercizi fino a 250 mq di Superficie Vendita al Dettaglio: Comunicazione Apertura, Ampliamento, Trasferimento, Variazioni del Settore Merceologico, Subingresso Cessazione

Requisiti
Il titolare, o il Legale rappresentante in caso di Società, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del D. Lgs. 114/98.

Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Se l'attività commerciale è relativa al settore alimentare, il titolare o in caso di società il LegaleRappresentante o la persona preposta all'attività commerciale, deve essere in possesso anche dei requisiti previsti dall' articolo 5 comma 5 dal D.Lgs.114/98.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.


Requisiti del locale in cui sarà ubicato l'esercizio commerciale

I locali devono avere conformi destinazione d'uso e abitabilità. Se vengono posti in vendita generi alimentari l'attività è subordinata al rilascio del certificato e/o autorizzazione sanitaria, il primo da richiedere alla AUSL Servizio di Igene Pubblica, la seconda al Settore Attività Produttive del Comune - Ufficio Autorizzazioni Sanitarie.
Nella comunicazione di inizio attività devono essere indicati, nell'apposito spazio, gli estremi, (n. protocollo, data di rilascio) dei documenti sopraindicati.

La comunicazione va presentata compilando apposita modulistica: commerciodettagliovicinato (PDF)

L'attività può essere iniziata decorsi non meno di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune

Attenzione
PER APRIRE UN NEGOZIO DI TABACCHI, GIORNALI E RIVISTE è necessario rivolgersi al competente sevizio comunale negli orari di ricevimento al pubblico.

Normativa
D.Lgs. N. 114 del 31-3-1998

ESERCIZI SUPERIORE A 250 MQ DI SUPERFICIE DI VENDITA AL DETTAGLIO:
- COMUNICAZIONE APERTURA
- AMPLIAMENTO
- TRASFERIMENTO
- VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO
- SUBINGRESSO
- CESSAZIONE

PER L'APERURA, L'AMPLIAMENTO E TRASFERIMENTO DI UN ESERCIZIO CON SUPERFICIE DI VENDITA SUPERIORE A 250 MQ OCCORRE RIVOLGERSI AL COMPETENTE SEVIZIO NEGLI ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO.
SI METTE COMUNQUE A DISPOSIZIIONE IL MODULO MINISTERIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE SUDDETTE, UTILIZZABILE ANCHE PER LE RICHIESTE DEL SUBINGRESSO, VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO E PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'